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AS 2015 2903

Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)

Modifica del 12 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19881 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19913 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) e della Convenzione del 25 giugno 19984 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),

Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del 12 agosto 2015 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

2014-2411 2903

Esame dell’impatto sull’ambiente. O RU 2015

III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 19905 che designa le organizzazioni

di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere

Allegato, tabella n. 1, 11 e 17

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN Associazioni Legittimate a Legittimate a ricorrere ai sensi ricorrere ai sensi della LPAmb/LIGa della LPNb

1. Aqua Viva x x

11. Società svizzera di pedologia (SSP) x x

17. Abrogato

… a Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi degli art. 55, 55f LPAmb e 28 LIG. b Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 12 LPN.

2. Ordinanza del 28 ottobre 19986 sulla protezione delle acque

Art. 50 Abrogato

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 814.076 6 RS 814.201

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Esame dell’impatto sull’ambiente. O RU 2015

Allegato (art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13 e 14)

Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva

N. 11, n. 11.2

11 Circolazione stradale

N. Tipo d’impiantoa) Procedura

11.2 *) Strada principale, costruita con Determinata dal diritto cantonale

il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 19857 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali) … a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

N. 12, n. 12.1

12 Ferrovie

N. Tipo d’impianto Procedura

12.1 Nuova linea ferroviaria Esame plurifase

(art. 5 e 6 LF del 20 dic. 19578 1a fase: sulle ferrovie) il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) 2a fase: l’autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic.

1957 sulle ferrovie)

7 RS 725.116.2 8 RS 742.101

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N. 21, n. 21.2, 21.3 e 21.6

21 Produzione d’energia

N. Tipo d’impiantoa) Procedura

21.2 *) Impianto termico per la produ- Determinata dal diritto cantonale

zione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi a. superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili b. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili c. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)

21.3 Centrale idroelettrica a bacino

d’accumulazione, centrale idroe- lettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazio- ne / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW a. su corsi d’acqua internazionali Procedura per il rilascio della nonché su sezioni di corsi concessione e per l’approvazione d’acqua che si trovano in più dei piani (art. 38 cpv. 2 e 3 nonché Cantoni e per le quali i Cantoni art. 62 LF del 22 dic. 19169 non riescono a intendersi sulla sull’utilizzazione delle forze concessione dei diritti d’acqua idriche, LUFI) b. *) sugli altri corsi d’acqua Procedura per il rilascio della concessione (art. 38 cpv. 1 e 2 LUFI) o altra procedura conforme al diritto cantonale, qualora a una comunità il diritto d’utilizzazione sia accordato sotto una forma diversa da quella della concessione (art. 3 cpv. 2 LUFI). Nel caso in cui i Cantoni prevedano una procedura a due fasi: 2a fase: determinata dal diritto cantonale …

9 RS 721.80

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N. Tipo d’impiantoa) Procedura

21.6 *) Raffineria di petrolio e di gas Determinata dal diritto cantonale

… a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

N. 22, n. 22.1

22 Trasporto e deposito d’energia

N. Tipo d’impianto Procedura

22.1 Condotta ai sensi dell’articolo 1 della L’autorità di vigilanza approva i

legge del 4 ott. 196310 sugli impianti di piani (art. 2 cpv. 1 LITC) trasporto in condotta (LITC), per la quale è necessaria una procedura ordi- naria di approvazione dei piani …

N. 7, n. 70.9, 70.11, 70.13, 70.15–70.23

7 Industria

N. Tipo d’impiantoa) Procedura

70.9 Abrogato

70.11 Impianti per la fabbricazione del Determinata dal diritto cantonale

vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a

20 t al giorno

70.13 Impianti industriali per la fabbri- Determinata dal diritto cantonale

cazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a

20 t al giorno

10 RS 746.1

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N. Tipo d’impiantoa) Procedura

70.15 Impianti per il trattamento super- Determinata dal diritto cantonale

ficiale di metalli e materie plasti- che mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di tratta- mento di volume superiore a

30 m3

70.16 Impianti per la produzione di Determinata dal diritto cantonale

calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produ- zione superiore a 50 t al giorno

70.17 Impianti per la fusione di sostanze Determinata dal diritto cantonale

minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno

70.18 Impianti per la fabbricazione di Determinata dal diritto cantonale

prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione supe- riore a 75 t al giorno o con capaci- tà del forno superiore a 4 m3 e una densità di carico per forno supe- riore a 300 kg/m3

70.19 Impianti di pretrattamento o Determinata dal diritto cantonale

tintura di fibre o tessili con capa- cità di trattamento superiore a 10 t al giorno

70.20 Impianti per il trattamento super- Determinata dal diritto cantonale

ficiale di materie, oggetti o pro- dotti mediante solventi organici con capacità di consumo di sol- vente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno

70.21 Macelli, aziende per la lavorazio- Determinata dal diritto cantonale

ne delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti ali- mentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giorno

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N. Tipo d’impiantoa) Procedura

70.22 Impianti per la fabbricazione di Determinata dal diritto cantonale

prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capaci- tà di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)

70.23 Impianti di trattamento e trasfor- Determinata dal diritto cantonale

mazione del latte con un quantita- tivo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale) a) Se il progetto concerne un tipo d’impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l’UFAM (art. 12 cpv. 3).

N. 8, n. 80.1 e 80.9

8 Altri impianti

N. Tipo d’impianto Procedura

80.1 Migliorie fondiarie integrali: Determinata dal diritto cantonale

a. migliorie fondiarie integrali superiori a 400 ha b. migliorie fondiarie integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole superiori a 20 ha o modificazioni del terreno superiori a 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale superiori a 400 ha …

80.9 Impianti di captazione o di Determinata dal diritto cantonale

ravvenamento delle acque sotter- ranee con un volume annuo di acqua estratta o alimentata pari o superiore a 10 milioni di m3

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