AS 2015 5251
AS 2015 5251
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)
del 18 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 8 capoverso 3, 13 capoverso 1, 15 capoverso 1, 20 capoverso 2, 21 capoverso 3, 30 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39, 85 capoverso 1 lettera a e 96 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT), ordina:
Art. 1 Condizioni di importazione e transito armonizzate (art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 38 cpv. 1 e 2 OITE-PT)
Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni di impor- tazione e transito armonizzate sono elencati nell’allegato 1.
Art. 2 Ulteriori garanzie sanitarie (art. 5 cpv. 3 OITE-PT) 1 Per l’importazione devono essere fornite le seguenti garanzie sanitarie supplemen- tari: a. per gli animali della specie bovina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV); b. per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky; c. per gallinacei, palmipedi e struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle; d. per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:
1. non sono stati vaccinati,
2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, oppure
3. sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova
da cova se hanno ricevuto un vaccino vivo.
RS 916.443.106 1 RS 916.443.10
2015-1239 5251
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015
2 Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono riconosciute solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato 2.
Art. 3 Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari (art. 8 cpv. 1 lett. a e 3 OITE-PT)
I prodotti animali per i quali sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono elencati nell’allegato 3.
Art. 4 Riserva d’uso per la carne proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali (art. 9 cpv. 2 lett. b e 30 cpv. 2 OITE-PT)
La riserva d’uso aggiunta nei documenti di vendita e di fornitura per la carne bovina secondo l’articolo 9 OITE-PT deve recitare quanto segue: «La carne bovina proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali deve essere utilizzata nel territorio doga- nale. La sua esportazione è vietata. Devono essere rispettati in particolare gli oneri di cui agli articoli 9 e 30 dell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.»
Art. 5 Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali (art. 13 e 39 lett. a OITE-PT)
Le condizioni di polizia sanitaria per lʼimportazione e il transito nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato sono elencate nell’allegato 4.
Art. 6 Obbligo di controllo veterinario di confine (art. 15 e 39 lett. b OITE-PT)
Le voci della tariffa doganale per le quali è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite sono definite nell’allegato I della decisione 2007/275/CE2.
Art. 7 Identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali (art. 20 e 39 lett. d OITE-PT)
Gli atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno dei prodotti animali sono elencati nell’allegato 5.
2 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE; GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/31/UE, GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1.
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Art. 8 Certificati sanitari (art. 21 e 39 lett. d OITE-PT)
I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 6.
Art. 9 Stazioni di quarantena (art. 85 cpv. 1 lett. a OITE-PT)
I requisiti per le stazioni di quarantena sono elencati nell’allegato 7.
Art. 10 Posti d’ispezione frontalieri (art. 96 cpv. 2 OITE-PT)
I requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell’allegato 8.
Art. 11 Adeguamento degli allegati L’USAV adegua gli allegati 2, 3, 4 e 7 agli sviluppi internazionali o tecnici.
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DFI del 16 maggio 20073 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
18 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
3 RU 2007 2717, 2008 4443 5273, 2009 1619, 2010 5097, 2012 461 807 1607 3469 6439 6883, 2013 801 1061 1263 2129 2343 2697 3265 4089 4139, 2014 391 705 1265 2469 3017 3139 3191 4517, 2015 561 565 633 725 931 1141 1211 2405 2703 2707 2911 4193
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Allegato 1 (art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
1. Direttiva Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce 88/407/CEE le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/629/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.
2. Direttiva Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che
89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomuni- tari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40. 3. Direttiva Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabili- 90/429/CEE sce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomuni- tari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, GU L
224 del 18.8.1990, pag. 62; modificata da ultimo dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 176/2012, GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1. 4. Decisione Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relati- 92/260/CEE va alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22. 5. Direttiva Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce 92/65/CEE norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014, GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5.
6. Direttiva Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che
92/118/CEE stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49; modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE, versione della GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.
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Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
7. Decisione Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993,
93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veteri- naria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione tempo- ranea, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22.
8. Decisione Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993,
93/196/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veteri- naria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22.
9. Decisione Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993,
93/197/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veteri- naria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, GU L 86 del 6.4.1993; modifica- ta da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22. 10. Direttiva Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il 96/22/CE divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireosta- tica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/97/CE, GU L 318 del 28.11.2008, pag. 9. 11. Direttiva Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le 96/23/CE misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.
12. Decisione Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell’8 settembre 2000,
2000/572/CE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certifi- cazione veterinaria per l’importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE, GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecu- zione (UE) 2015/216, GU L 36 del 12.2.2015, pag. 11. 13. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consi- n. 999/2001 glio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi tra- smissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1162, GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3. 14. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consi- n. 178/2002 glio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 652/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.
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Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
15. Decisione Decisione 2002/805/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002,
2002/805/CE recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all’alimentazione animale e importati dall’Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24. 16. Direttiva Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzio- ne, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modificata da ultimo dalla decisione 2013/417/UE, GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13.
17. Decisione Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002,
2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1068, GU L 174 del 3.7.2015, pag. 30.
18. Decisione Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003,
2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38; modificata da ultimo dalla decisione 2006/855/CE, GU L 338 del 5.12.2006, pag. 45.
19. Decisione Decisione 2003/459/CE della Commissione, del 20 giugno 2003,
2003/459/CE recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox, versione della GU L 154 del 21.6.2003, pag. 112.
20. Decisione Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che
2003/779/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 del 1.11.2003, pag. 38; modificata dalla decisione 2004/414/CE, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 65.
21. Decisione Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003,
2003/812/CE che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autoriz- zano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003; modificata da ultimo dalla decisione 2006/696/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. 22. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consi- n. 2160/2003 glio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del. 10.6.2013, p. 1.
23. Decisione Decisione 2003/845/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003,
2003/845/CE recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall’Albania, dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro, versione di GU L 321 del 6.12.2003, pag. 61.
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Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
24. Decisione Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che
2004/211/CE stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifi- ca le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 del 11.3.2004, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1009, GU L 161 del 26.6.2015, pag. 22. 25. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio n. 136/2004 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014, GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11.
26. Decisione Decisione 2004/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2004,
2004/225/CE recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall’Albania, versione della GU L 68 del 6.3.2004, pag. 34. 27. Direttiva Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce 2004/68/CE norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comu- nità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; modificata da ultimo dalla decisione di esecu- zione 2012/253/UE, GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51. 28. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consi- n. 852/2004 glio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109. 29. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consi- n. 853/2004 glio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1137/2014, GU L 307 del 28.10.2014, pag. 28. 30. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consi- n. 854/2004 glio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 633/2014, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 6.
31. Decisione Decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che
2005/64/CE attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condi- zioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati, versione della GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48.
32. Decisione Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che
2005/290/CE stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE; pag. 34; modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
33. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre n. 2073/2005 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1; modificato da ultimo dal regola- mento (UE) n. 217/2014, GU L 69 del 8.3.2014, pag. 93. 34. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre n. 2074/2005 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 218/2014, GU L 69 del 8.3.2014, pag. 95.
35. Decisione Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che
2006/168/CE stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certifica- zione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.
36. Decisione Decisione 2006/27/CE della Commissione, del 16 gennaio 2006,
2006/27/CE relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano, versione della GU L 19 del 24.1.2006, pag. 30.
37. Decisione Decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006,
2006/146/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall’Australia, versione della GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.
38. Decisione Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006,
2006/199/CE che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17. 39. Direttiva Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle 2006/88/CE condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14; modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/22/UE, GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45.
40. Decisione Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006,
2006/766/CE che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/472/UE, GU L 212 del 18.7.2014, pag. 19.
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Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
41. Decisione Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006,
2007/25/CE relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprie- tari all’interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modi- ficata da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.
42. Decisione Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007,
2007/82/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea, versione della GU L 28 del 3.2.2007, pag. 25.
43. Decisione Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che
2007/453/CE fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1356, GU del 6.8.2015, pag. 5.
44. Decisione Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007,
2007/642/CE relativa a misure d’emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall’Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21.
45. Decisione Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007,
2007/777/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consu- mo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata da ultimo dalla decisione di esecu- zione (UE) 2015/1353, GU L 208 del 5.8.2015, pag. 36.
46. Decisione Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che
2008/636/CE stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizza- no l’importazione di ovuli ed embrioni della specie suina, versione della GU L 206 del 2.8.2008, pag. 32.
47. Decisione Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008,
2008/630/CE relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Ban- gladesh destinati al consumo umano, GU L 205 del 1.8.2008, pag. 49; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/742/UE, GU L 297 del 16.11.2011, pag. 68.
48. Decisione Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008,
2008/698/CE relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comuni- tà di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16. 49. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto n. 798/2008 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363, GU L 210 del 7.8.2015, pag. 24.
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Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
50. Decisione Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008,
2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/874/UE, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 63.
51. Decisione Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008,
2008/946/CE recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94. 52. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre n. 1251/2008 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5. 53. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione, del 12 dicembre n. 1252/2008 2008, che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76. 54. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio n. 119/2009 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22. 55. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consi- n. 1069/2009 glio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottopro- dotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L
354 del 28.12.2013, pag. 86.
56. Direttiva Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa 2009/156/CE alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU del 10.6.2013, pag. 234. 57. Direttiva Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa 2009/158/CE alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificata da ultimo dalla deci- sione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 105.
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Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
58. Decisione Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che
2010/57/UE stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell’allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio, versione della GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9. 59. Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo n. 206/2010 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autoriz- zati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/604, GU L 100 del 17.4.2015, pag. 60. 60. Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certifi- cazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecu- zione (UE) n. 209/2014, GU L 66 del 6.3.2014, pag. 11.
61. Decisione Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell’8 luglio 2010,
2010/381/UE relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano, GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/690/UE, GU L 308 del 8.11.2012, pag. 21.
62. Decisione Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010,
2010/471/UE relativa alle importazioni nell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/261, GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1.
63. Decisione Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010,
2010/472/UE relativa all’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell’Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/802/UE, GU L 331 del 18.11.2014, pag. 28. 64. Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio n. 142/2011 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.
65. Decisione Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011,
2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1338, GU L 206 del 1.8.2015, pag. 69.
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Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
66. Decisione di Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del
esecuzione 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di 2011/630/UE animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32; modifi- cata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/569, GU L 93 del 9.4.2015, pag. 72. 67. Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell’11 gennaio n. 28/2012 2012, che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009, GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 468/2012, GU L 144 del 5.6.2012, pag. 1.
68. Decisione di Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del
esecuzione 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di 2012/137/UE animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29. 69. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del esecuzione (UE) 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le n. 139/2013 importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condi- zioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1. 70. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del esecuzione (UE) 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione n. 577/2013 per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecu- zione (UE) n. 1219/2014, GU L 329 del 14.11.2014, pag. 23. 71. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del esecuzione (UE) 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di n. 743/2013 molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, GU L 205 del 1.8.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1205, GU L 196 del 24.7.2015, pag. 2.
72. Decisione di Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione,
esecuzione dell’11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell’Unione 2013/503/UE come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all’interno dell’Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia, versione della GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38.
73. Decisione di Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del
esecuzione 21 ottobre 2013, che stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi da 2013/519/UE cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni, versione della GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20. 74. Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre n. 1079/2013 2013, che fissa disposizioni transitorie per l’applicazione dei regola- menti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 292 del 1.11.2013, pag. 10.
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Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
75. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del esecuzione (UE) 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l’importazione di n. 322/2014 alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/328, GU L 58 del 3.3.2015, pag. 50. 76. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del esecuzione (UE) 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea n. 750/2014 epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l’introduzione nell’Unione di animali della specie suina, GU L 203 del 11.7.2014, pag. 91; modificato da ultimo dal regola- mento di esecuzione (UE) n. 1306/2014, GU L 351 del 9.12.2014, pag. 1.
77. Decisione di Decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione, del 29
esecuzione settembre 2014, relativa a misure volte a impedire l’introduzione 2014/689/UE nell’Unione del virus dell’afta epizootica dall’Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia, versione della GU L 287 del 1.10.2014, pag. 27. 78. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del esecuzione (UE) 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 2015/262 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino), versione della GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.
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Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)
Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti negli articoli 2 e 3 della decisione
2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 1 della decisione
4 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presen- tati da alcuni Stati membri, GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1765, GU L 257 del 2.10.2015, pag. 44. 5 Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/398, GU L 66 dell’11.3.2015, pag. 16.
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Allegato 3 (art. 3)
Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari
I prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti documenti di accompagnamento: 1. Certificato per la spedizione / il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per lʼalimentazione di animali da pelliccia secondo lʼallegato XV capo- verso 3 (D) del regolamento (UE) n. 142/20116. 2. Certificato per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo lʼallegato XV capoverso 3 (F) del regolamento (UE) n. 142/2011. 3. Certificato per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campio- ni commerciali secondo lʼallegato XV capoverso 8 del regolamento (UE) n. 142/2011. 4. Certificato per la spedizione / il transito di grassi fusi non destinati al con- sumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangi- mi secondo lʼallegato XV capoverso 10 (B) del regolamento (UE) n. 142/2011. 5. Certificato per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secon- do lʼallegato XV capoverso 14 (A) del regolamento (UE) n. 142/2011. 6. Certificato per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo lʼallegato XV capoverso 14 (B) del regolamento (UE) n. 142/2011. 7. Modello di dichiarazione per la dichiarazione dellʼimportatore per la spedi- zione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e pro- dotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime
6 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontie- ra, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.
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per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo lʼallegato XV capoverso 16 del regolamento (UE) n. 142/2011. 8. Certificato per la spedizione o il transito di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammen- danti secondo lʼallegato XV capoverso 18 del regolamento (CE) n. 142/2011.
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Allegato 4 (art. 5)
Trasporto nel traffico turistico di prodotti animali
I. Non possono essere importati o fatti transitare: a. sottoprodotti di origine animale, ad eccezione degli alimenti destinati a fini medici speciali per gli animali di cui alla cifra III numero 1; e b. le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui alla cifra II e dellʼimportazione di cui alla cifra III numero 4:
Voce di tariffa Designazione Campo di applicazione
1. ex capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Tutte, ad eccezione delle
cosce di rana
2. 0401–0406 Latte e derivati del latte Tutti
3. 0504 00 Budella, vesciche e stomaci di animali Tutti
diversi dai pesci
4. 1501 00 Grassi di maiale, compreso lo strutto, e Tutti
grassi di volatili
5. 1502 00 Grassi di animali della specie bovina, Tutti
ovina o caprina
6. 1503 00 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, Tutti
oleomargarina e olio di sevo
7. 1506 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, Tutti
a meno che siano stati modificati chimi- camente
8. 1601 00 Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, Tutti
di carne, di frattaglie o di sangue; prepara- zioni alimentari a base di tali prodotti
9. 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, Tutte
di frattaglie o di sangue
10. 1702 11 00 Lattosio e sciroppo di lattosio Tutti
1702 19 00
11. ex 1901 Estratti di malto e preparazioni alimentari Soltanto preparazioni
di farine, semole, semolini, amidi, fecole contenenti carne, prodotti o estratti di malto carnei, latte o derivati del latte
12. ex 1902 Paste alimentari, p. es. spaghetti, Soltanto preparazioni
maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, contenenti carne, prodotti ravioli, cannelloni o cuscus carnei, latte o derivati del latte
13. ex 1905 90 Pane, torte, biscotti e altri prodotti di Soltanto preparazioni
panetteria contenenti carne, prodotti carnei, latte o derivati del latte
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Voce di tariffa Designazione Campo di applicazione
14. ex 2004, Ortaggi o legumi, a meno che siano preparati Soltanto preparazioni
ex 2005 o conservati nell’aceto o nell’acido acetico contenenti carne, prodotti carnei, latte o derivati del latte
15. ex 2103 Salse e preparazioni per salse Soltanto preparazioni
contenenti carne, prodotti carnei, latte o derivati del latte
16. ex 2104 Zuppe, minestre e brodi come pure Soltanto preparazioni
preparazioni per zuppe, minestre e brodi; contenenti carne, prodotti preparazioni alimentari composte carnei, latte o derivati del omogeneizzate latte
17. ex 2105 00 Gelati Soltanto preparazioni
contenenti carne, prodotti carnei, latte o derivati del latte
18. ex 2106 Altre preparazioni alimentari Soltanto preparazioni
contenenti carne, prodotti carnei, latte o derivati del latte
II. Possono essere importate o fatte transitare senza restrizioni le seguenti derrate alimentari: a. estratti e concentrati di carne; b. brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali; c. le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne o prodotti carnei:
1. paste alimentari,
2. pane, torte, biscotti e altri prodotti di panetteria,
3. cioccolato,
4. prodotti dolciari, compresi i dolciumi,
5. olive ripiene di pesce,
6. capsule di gelatina non riempite,
7. complementi alimentari confezionati per i consumatori finali che con-
tengono quantitativi esigui di prodotti di origine animale, nonché com- plementi alimentari che contengono glucosamina, condroitina o chito- sano,
8. prodotti composti quali paste alimentari e prodotti di panetteria riem-
piti, se: – sono composti per meno della metà da prodotti trasformati di ori- gine animale – sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più con- tenuto alcun tipo di prodotto crudo
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– sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano e – sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti.
III. I seguenti prodotti animali possono essere importati o fatti transitare solo nei quantitativi indicati di seguito:
Prodotto Provenienza Condizioni
1. Latte in polvere per neonati, alimenti Isole Faeröer, Al massimo 10 kg per
per la prima infanzia e alimenti Groenlandia persona risp. per animale destinati a fini medici speciali per trasportato l’uomo e gli animali, se: Altri Paesi terzi Al massimo 2 kg per persona – i prodotti sono conservabili a risp. per animale trasportato temperatura ambiente; – si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e – la confezione è integra, a meno che non venga già utilizzata. 2. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a Tutti i Paesi terzi, Al massimo 20 kg per base di pesce. ad eccezione delle persona o un pesce intero, Isole Faeröer sventrato, senza limitazione di peso per persona
3. Derrate alimentari non elencate alla Isole Faeröer, Al massimo 10 kg per
cifra I, II o III numeri 1 e 2, come Groenlandia persona uova e miele o cosce di rana. Altri Paesi terzi Al massimo 2 kg per persona
4. Derrate alimentari elencate alla Isole Faeröer, Al massimo 10 kg per
cifra I lettera b e sottoprodotti di Groenlandia persona origine animale destinati all’alimen- tazione degli animali da compagnia.
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Allegato 5 (art. 7)
Atti normativi determinanti dell’UE sull’identificazione dell’imballaggio più esterno delle partite Atto normativo dell’UE Disposizioni determinanti
Regolamento (UE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consi- Allegato II glio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1137/2014, GU L 307 del 28.10.2014, pag. 28.
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Allegato 6 (art. 8)
Requisiti formali per i certificati sanitari
1 Il rappresentante dellʼautorità competente del Paese di spedizione o della
società che rilascia un certificato sanitario deve apporre la sua firma e il tim- bro ufficiale. Ciò vale per ciascuna pagina del certificato sanitario qualora esso si componga di più pagine. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello degli altri dati. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile.
2 I certificati sanitari devono corrispondere nel contenuto e nella forma al
modello stabilito per lʼanimale o il prodotto animale e il Paese in questione, essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda di destina- zione.
3 I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o
inglese e per le partite in transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione oppure va allegata una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
4 I certificati sanitari devono essere composti di:
a. un singolo foglio di carta; b. due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivi- sibile; oppure c. una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).
5 I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. Nei
certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.
6 Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e
aggiungendo la firma e il timbro della persona che rilascia il certificato. 7 I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferi- scono esca dal controllo dell’autorità competente del Paese di spedizione.
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Allegato 7 (art. 9)
Requisiti per le stazioni di quarantena
1 Le stazioni di quarantena devono:
a. essere poste sotto il controllo permanente e la responsabilità di un vete- rinario ufficiale; e b. essere sufficientemente lontane da allevamenti o da altri luoghi dove sono detenuti animali considerati ricettivi alle epizoozie in questione.
2 Esse devono disporre:
a. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto nonché il controllo, lʼapprovvigio- namento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, venti- lazione e lʼarea destinata allʼapprovvigionamento siano proporzionate al numero di animali da ricoverare; b. di locali sufficientemente ampi per il ricovero degli animali, nonché di spogliatoi, docce e bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo; c. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine; d. di impianti e attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, cura- re ed eventualmente abbattere gli animali; e. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES; e f. di prodotti, attrezzature e impianti di pulizia e disinfezione.
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Allegato 8 (art. 10)
Requisiti per i locali, le installazioni e gli impianti dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti
1 Posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo degli
animali I posti d’ispezione frontalieri devono disporre: a. di una corsia di accesso appositamente riservata al trasporto di animali vivi; b. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto nonché il controllo, lʼapprovvigio- namento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, venti- lazione e lʼarea destinata allʼapprovvigionamento siano proporzionate al numero di animali da controllare; c. di locali sufficientemente ampi per il ricovero, il controllo e il sequestro degli animali, nonché di spogliatoi, docce e bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo; d. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine; e. dei servizi di un laboratorio che sia in grado di effettuare analisi speciali dei campioni prelevati al posto dʼispezione frontaliero; f. dei servizi di unʼimpresa situata nelle immediate vicinanze, che dispon- ga di impianti ed attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali; g. di adeguati impianti che consentano, qualora tali posti siano utilizzati come punto di sosta o di trasferimento degli animali, di scaricarli, ab- beverarli, alimentarli, se necessario ricoverarli opportunamente, fornire le eventuali cure necessarie o, se del caso, procedere al loro abbattimen- to in loco in maniera tale da evitare loro inutili sofferenze; h. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante Traces; e i. di prodotti, attrezzature e impianti di pulizia e disinfezione.
2 Posti d’ispezione frontalieri riconosciuti per il controllo dei
prodotti animali 2.1 I posti d’ispezione frontalieri devono essere costruiti in modo da fornire un livello di igiene adeguato ed evitare ogni contaminazione incrociata. 2.2 I locali in cui i prodotti animali vengono scaricati, esaminati o immagazzina- ti devono essere sufficientemente ampi e disporre di:
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a. superfici murali con rifiniture lisce e lavabili, nonché pavimenti facili da pulire e disinfettare e un sistema di drenaggio adeguato; b. un soffitto facile da pulire; c. una sufficiente illuminazione naturale o artificiale; e d. un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo in tutti i locali di ispezione. 2.3 I posti dʼispezione frontalieri riconosciuti presso lo stesso ufficio doganale devono essere situati a una distanza reciproca operativamente efficace. 2.4 I posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini della manipolazione delle categorie di prodotti refrigerati, congelati o a temperatura ambiente devono essere in grado di immagazzinare simultaneamente volumi adeguati di pro- dotti per ciascuna categoria di temperatura. Il veterinario di frontiera deve poter disporre in ogni momento della necessaria capacità di magazzinaggio. 2.5 Per i prodotti sottoposti a controllo della temperatura e destinati all’alimen- tazione umana, l’intersezione delle zone di trasporto e di scarico deve essere protetta o isolata dall’ambiente esterno.
2.6 I posti d’ispezione frontalieri devono includere i seguenti elementi:
a. un ufficio dotato dei necessari apparecchi di comunicazione, in partico- lare un telefono, un fax, un terminale del sistema TRACES, una fotoco- piatrice, tutta la documentazione e le opere di consultazione necessarie per effettuare i controlli e una capacità dʼarchivio che consenta di im- magazzinare i documenti relativi alle ispezioni; b. una serie di locali comuni comprendenti spogliatoi, gabinetti e lavabi per il personale del posto dʼispezione frontaliero, condivisibili unica- mente con le altre persone che partecipano ai controlli ufficiali; c. una zona chiusa o coperta riservata allo scarico delle partite; d. un locale dʼispezione nel quale controllare i prodotti e prelevare i cam- pioni per gli esami successivi; la zona di prelievo dei campioni può situarsi nel locale dʼispezione; e. una serie di locali o zone di magazzinaggio adeguate per permettere la conservazione delle partite sequestrate, a temperatura di refrigerazione o di congelazione o a temperatura ambiente, sotto il controllo del vete- rinario ufficiale in attesa dei risultati dei test di laboratorio o di altri esami; f. locali e attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei cam- pioni per i controlli di routine; g. i servizi di un laboratorio che sia in grado di esaminare i campioni pre- levati al posto dʼispezione frontaliero; h. locali e refrigeratori per immagazzinare i campioni di partite prelevati e i prodotti animali non rilasciati dal veterinario di frontiera competente; i. celle frigorifere e attrezzature in cui le derrate alimentari e gli altri pro- dotti animali sono conservati separatamente e mantenuti alla temperatu- ra richiesta per ogni categoria di prodotto;
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j. attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES; k. i servizi di unʼazienda che sia in grado di effettuare i trattamenti previsti nell’ordinanza del 25 maggio 20117 concernente l’eliminazione dei sot- toprodotti di origine animale; l. prodotti, attrezzature e impianti di pulizia e disinfezione correttamente situati e adeguati alle necessità del posto, oppure un sistema documen- tato ed efficace di pulizia e disinfezione ad opera di unʼimpresa esterna; m. strutture per il magazzinaggio temporaneo dei campioni sottoposti a controllo della temperatura in attesa del loro invio al laboratorio, non- ché contenitori adeguati al trasporto di tali campioni.
7 RS 916.441.22
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