AS 2016 1033
Convenzione di Stoccolma del 21 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP). Decisione SC-6/13 della Conferenza delle Parti concernente l'adozione dell'esabromociclododecano
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) Decisione SC-6/13 della Conferenza delle Parti concernente l’adozione dell’esabromociclododecano
Adottata il 10 maggio 2013 in occasione della sesta riunione della Conferenza delle Parti Entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2014
Traduzione1 La Conferenza delle Parti decide:
di adottare l’allegato A della Convenzione di Stoccolma2 riprodotto in appendice alla presente decisione.
1 Dal testo originale francese (RO 2015 1033).
2 RS 0.814.03
2015-0802 1033
Convenzione POP RU 2016
Allegato A
Eliminazione
Parte I Sostanza chimica Attività Deroga specifica3
Aldrina* Produzione Nessuna N. CAS: 309-00-2 Uso Ectoparassiticida locale Insetticida
Alfa-esacloro- Produzione Nessuna cicloesano* Uso Nessuno N. CAS: 319-84-6
Beta-esacloro- Produzione Nessuna cicloesano* Uso Nessuno N. CAS: 319-85-7
Clordano* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte N. CAS: 57-74-9 nel registro Uso Ectoparassiticida locale Insetticida Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in edifici e dighe Insetticida contro le termiti su strade Additivo in adesivi per compensati
Clordecone* Produzione Nessuna N. CAS: 143-50-0 Uso Nessuno
Dieldrina* Produzione Nessuna N. CAS: 60-57-1 Uso In attività agricole
3 Va rilevato che in data 17 mag. 2009 nessuna delle Parti era registrata per le deroghe specifiche elencate nell’all. A concernenti l’aldrina, il clordano, la dieldrina, l’eptacloro, l’esaclorobenzene e il mirex. Pertanto, conformemente all’art. 4 par. 9 della Conv, per dette deroghe, indicate in corsivo nella presente tabella, non possono essere ammesse nuove registrazioni.
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Sostanza chimica Attività Deroga specifica
Endosulfano tecnico* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte (N. CAS: 115-29-7) nel registro e relativi isomeri Uso Combinazioni coltura/parassita dell’endosulfano* iscritte conformemente alle disposi- (N. CAS: 959-98-8 e zioni della parte VI del presente N. CAS: 33213-65-9) allegato
Endrina* Produzione Nessuna N. CAS: 72-20-8 Uso Nessuno
Eptacloro* Produzione Nessuna N. CAS: 76-44-8 Uso Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in strut- ture di case Insetticida contro le termiti (sotter- raneo) Trattamento del legno In cassette di diramazione dei cavi interrate
Esabromobifenile* Produzione Nessuna N. CAS: 36355-01-8 Uso Nessuno
Esabromo- Produzione Come ammessa per le Parti iscritte ciclododecano nel registro, conformemente alle disposizioni della parte VII del presente allegato Uso Polistirene espanso ed estruso in uso nel settore edile, conformemente alle disposizioni della parte VII del presente allegato
Esabromodifeniletere* Produzione Nessuna e eptabromodifenilete- Uso Articoli conformemente alle disposi- re* zioni della parte IV del presente allegato
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Sostanza chimica Attività Deroga specifica
Esaclorobenzene Produzione Come ammessa per le Parti iscritte N. CAS: 118-74-1 nel registro Uso Prodotto intermedio Solvente nei pesticidi Prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito4
Lindano* Produzione Nessuna N. CAS: 58-89-9 Uso Prodotto farmaceutico per il tratta- mento di seconda linea dei pidocchi e della scabbia nelle persone
Mirex* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte N. CAS: 2385-85-5 nel registro Uso Insetticida contro le termiti
Pentaclorobenzene* Produzione Nessuna N. CAS: 608-93-5 Uso Nessuno
Bifenili policlorurati Produzione Nessuna (PCB)* Uso Articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II del presen- te allegato Tetrabromodi- Produzione Nessuna feniletere* e penta- bromodifeniletere* Uso Articoli conformemente alle disposi- zioni della parte V del presente allegato
Toxafene* Produzione Nessuna N. CAS: 8001-35-2 Uso Nessuno
Note: i) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato. ii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una so- stanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure
4 Si rileva che, benché la deroga specifica per l’utilizzo dell’esaclorobenzene quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non sia più valida, tale utilizzo rimane possibile conformemente alla nota (iii).
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già in uso prima o al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo corrispon- dente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condi- zione che le Parti interessate abbiano notificato al Segretariato che quel par- ticolare tipo di articolo rimane in uso sul loro territorio. Il Segretariato rende pubbliche tali notifiche. iii) La presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche il cui nome è se- guito da un asterisco nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del pre- sente allegato, non va intesa come una deroga specifica riguardante la pro- duzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chi- mica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa noti- fica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente duran- te la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Detta notifica deve includere i dati relativi alla produzione totale e all’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informa- zioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di inquinante organico persistente utilizzato come ma- teriale di partenza non trasformato e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si appli- ca salvo diversa disposizione del presente allegato. Il Segretariato mette que- ste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Que- sta produzione o utilizzazione non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretaria- to, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta.
iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fat- te valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all’articolo 4, fatta eccezione per le deroghe concernenti l’uso di bifenili po- liclorurati negli articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II, deroghe di cui tutte le parti possono prevalersi, l’uso di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte IV, nonché l’uso di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere confor- memente alle disposizioni della parte V del presente allegato.
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Parte II Bifenili policlorurati Ciascuna Parte: a) ai fini dell’eliminazione dell’uso di bifenili policlorurati nelle attrezzature tecniche (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquido) entro il 2025 prende misure conformemente alle seguenti priorità, fatto salvo l’esame da parte della Conferenza delle Parti: i) impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più del 10 per cento e di
5 litri di bifenili policlorurati,
ii) impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più dello 0,05 per cento e di
5 litri di bifenili policlorurati,
iii) impegnarsi a identificare e ritirare dalla circolazione le attrezzature con- tenenti più dello 0,005 per cento e di 0,05 litri di bifenili policlorurati; b) conformemente alle priorità enunciate nella lettera a), promuove le seguenti misure volte a ridurre l’esposizione e i rischi, al fine di controllare l’uso di bifenili policlorurati: i) uso unicamente in attrezzature intatte ed ermetiche e solo in aree in cui i rischi di emissione nell’ambiente possono essere ridotti al minimo e vi si può rimediare rapidamente, ii) rinuncia all’uso in attrezzature situate in aree associate alla produzione o alla trasformazione di alimenti per l’essere umano o per gli animali, iii) in caso di uso in aree popolate, compresi gli ospedali e le scuole, ado- zione di tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti ai sistemi elet- trici che potrebbero provocare un incendio e ispezione regolare delle at- trezzature per individuare eventuali perdite; c) nonostante l’articolo 3 paragrafo 2, assicura che le attrezzature contenenti bifenili policlorurati descritte nella lettera a) non siano esportate o importate, salvo a fini di una gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente; d) salvo per le operazioni di manutenzione e servizio, non autorizza il ricupero ai fini di una riutilizzazione in altre attrezzature di liquidi con un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento; e) si impegna in modo particolare per giungere a una gestione rispettosa dell’ambiente dei rifiuti liquidi contenenti bifenili policlorurati e delle attrez- zature contaminate con bifenili policlorurati che presentano un tenore di bi- fenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento, conformemente all’arti- colo 6 paragrafo 1, quanto prima e comunque non oltre il 2028, fatto salvo l’esame da parte della Conferenza delle Parti; f) invece della nota ii) nella parte I del presente allegato, si impegna a identifi- care altri articoli contenenti più dello 0,005 per cento di bifenili policlorurati (ad es. guaine di cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e a ge- stirli conformemente all’articolo 6 paragrafo 1;
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g) elabora ogni cinque anni un rapporto sui progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili policlorurati e lo presenta alla Conferenza delle Parti in applicazione dell’articolo 15; h) i rapporti descritti nella lettera g) sono considerati, se del caso, dalla Confe- renza delle Parti nei suoi esami concernenti i bifenili policlorurati. La Confe- renza delle Parti esamina i progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili poli- clorurati a intervalli di cinque anni, o in base a un’altra periodicità oppor- tuna, tenendo conto di questi rapporti.
Parte III Definizioni Ai fini del presente allegato: a) «Esabromodifeniletere» e «eptabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4',5,5'- esabromodifeniletere (BDE-153, N. CAS: 68631-49-2), il 2,2',4,4',5,6'- esabromodifeniletere (BDE-154, N. CAS: 207122-15-4), il 2,2',3,3',4,5',6- eptabromodifeniletere (BDE-175, N. CAS: 446255-22-7), il 2,2',3,4,4',5',6- eptabromodifeniletere (BDE-183, N. CAS: 207122-16-5), nonché gli altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nell’octabromodifeniletere in com- mercio. b) «Tetrabromodifeniletere» e «pentabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4'- tetrabromodifeniletere (BDE-47, N. CAS: 5436-43-1), il 2,2',4,4',5-penta- bromodiphényléther (BDE-99, N. CAS: 60348-60-9) nonché gli altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nel pentabromodifeniletere in commercio. c) «Esabromociclododecano» designa l’esabromociclododecano (N. CAS: 25637-99-4), il 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (N. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri: l’alfa-esabromociclododecanp (N. CAS: 134237-50-6), il beta-esabromociclododecano (N. CAS: 134237-51-7) e il gamma-esabromociclododecano (N. CAS 134237-52-8).
Parte IV Esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere 1 Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, come pure l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, purché: a) il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo ecologico e non permettano di recuperare esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere ai fini del riutilizzo;
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b) la Parte adotti misure per impedire l’esportazione di articoli contenenti con- centrazioni di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere superiori a quelle autorizzate negli articoli venduti, utilizzati, importati o fabbricati sul proprio territorio; c) la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga. 2 Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
Parte V Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere 1 Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, nonché l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, purché: a) il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo razionale dal profilo ecologico e non permettano di recuperare tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere ai fini del riutilizzo; b) la Parte non consenta che la presente deroga comporti l’esportazione di arti- coli contenenti concentrazioni di tetrabromodifeniletere e di pentabromodi- feniletere superiori a quelle autorizzate sul proprio territorio; c) la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga. 2 Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
Parte VI Endosulfano tecnico e relativi isomeri (endosulfano) È posto fine alla produzione e all’uso di endosulfano, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo in virtù dell’arti- colo 4 della presente Convenzione. Possono essere accordate deroghe specifiche per l’uso di endosulfano sulle seguenti combinazioni coltura/parassita:
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Coltura Parassita
Mela Afidi
Pisello del tropico Afidi, larve, nottua del soia (Plusia orichalsia), elotide del cotone (Helicoverpa armigera)
Fagiolo, fagiolo d’Egitto Afidi, minatrici fogliari, mosche bianche (Dolichos lablab)
Peperoncino, cipolla, patata Afidi, cicadellidi
Caffè Scolito del caffè (Hypothenemus hampei), verme del fusto (Xylotrechus quadripes, Monochamus leucono- tus)
Cotone Afidi, elotide del cotone (Helicoverpa armigera), cicadellidi, piralide del soia (Syllepte derogata), verme rosso del cotone, tripidi, mosche bianche
Melanzana, gombo Afidi, tignola dei cavoli (Plutella xylostella), cicadelli- di, verme dei frutti e buttati
Arachide Afidi
Iuta Spilosoma obliqua, acaro giallo
Mais Afidi, nottua del miglio (Sesamia cretica, Sesamia calamistis), verme del fusto (Busseola fusca)
Mango Mosca della frutta, cicaline del mango (Idiocerus clypealis)
Senape Afidi, cecidomie
Riso Cecidomie, crisomele del riso (Dicladispa armigera), verme del fusto (Scirpophaga incertulas), cicalina bianca
Tè Afidi, larve, tortrice del tè (Cydia leucostoma), cocci- niglie farinose, cocciniglie, piccola cicalina verde (Empoasca vitis), falena del tè (Megabiston plumosa- ria), cimice del tè (Helopeltis theivora), tripide
Tabacco Afidi, nottua orientale del tabacco (Heliothis assulta)
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Coltura Parassita
Pomodoro Afidi, tignola dei cavoli (Plutella xylostella), cicadelli- di, minatrice fogliare, verme dei frutti e buttati, mo- sche bianche
Frumento Afidi, nottua, termiti
Parte VII Esabromociclododecano Ciascuna Parte che ha fatto iscrivere nel registro una deroga conformemente all’articolo 4 per la produzione e l’uso di polistirene espanso ed estruso nel settore edile deve adottare le misure (etichettatura o altro dispositivo) che consentano di identificare facilmente per tutto il ciclo di vita il polistirene espanso ed estruso contenente esabromociclododecano.