AS 2016 1803
Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)
del 18 dicembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20142, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina il blocco, la confisca e la restituzione dei valori patri- moniali di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine, se è presumibile che tali valori siano stati ottenuti mediante corruzione, amministrazione infedele o altri crimini.
Art. 2 Definizioni Nella presente legge s’intende per: a. persone politicamente esposte all’estero: le persone alle quali all’estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d’importanza nazio- nale; b. persone vicine: le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per mo- tivi familiari, personali o d’affari alle persone di cui alla lettera a; c. valori patrimoniali: i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili.
RS 196.1
2013-1214 1803
L sui valori patrimoniali di provenienza illecita RU 2016
Sezione 2: Blocco di valori patrimoniali
Art. 3 Blocco in vista dell’assistenza giudiziaria 1 In vista di un’eventuale collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale può ordinare il blocco di valori patrimo- niali in Svizzera: a. che sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine; b. i cui aventi economicamente diritto sono persone politicamente esposte all’estero o persone a loro vicine; o c. che appartengono a una persona giuridica:
1. attraverso la quale persone politicamente esposte all’estero o persone a
loro vicine hanno facoltà di disporre, direttamente o indirettamente, di tali valori, o
2. i cui aventi economicamente diritto sono tali persone politicamente
esposte all’estero o persone a loro vicine.
2 Il blocco è ammissibile unicamente alle condizioni seguenti:
a. il governo o taluni membri del governo dello Stato di provenienza hanno perso il potere o paiono inevitabilmente destinati a perderlo; b. il livello di corruzione nello Stato di provenienza è notoriamente elevato; c. è verosimile che i valori patrimoniali siano stati ottenuti mediante corru- zione, amministrazione infedele o altri crimini; d. la tutela degli interessi della Svizzera richiede il blocco di tali valori patri- moniali. 3 Prima di ordinare il blocco e salvo se vi è pericolo nel ritardo, il Consiglio federale s’informa sulla posizione dei principali Stati partner e organizzazioni internazionali circa i provvedimenti di blocco. Di regola coordina la sua azione, dal punto di vista temporale e materiale, con l’azione di tali Stati e organizzazioni.
Art. 4 Blocco in vista di una confisca in caso di fallimento dell’assistenza giudiziaria 1 In vista dell’apertura di un procedimento di confisca, il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali in Svizzera: a. che sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine; b. i cui aventi economicamente diritto sono persone politicamente esposte all’estero o persone a loro vicine; o
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c. che appartengono a una persona giuridica:
1. attraverso la quale persone politicamente esposte all’estero o persone a
loro vicine hanno facoltà di disporre, direttamente o indirettamente, di tali valori, o
2. i cui aventi economicamente diritto sono tali persone politicamente
esposte all’estero o persone a loro vicine.
2 Il blocco è ammissibile unicamente alle condizioni seguenti:
a. i valori patrimoniali sono stati oggetto di una misura provvisoria di sequestro nell’ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza; b. lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza giudiziaria a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio sistema giudiziario interno (situazione di disse- sto); c. la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco di tali valori patrimo- niali. 3 Il blocco è ammissibile anche se, dopo la presentazione di una domanda di assi- stenza giudiziaria, la collaborazione con lo Stato di provenienza è esclusa poiché sussistono motivi per ritenere che il procedimento nello Stato di provenienza non sia conforme ai principi procedurali determinanti di cui all’articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 19813 sull’assistenza internazionale in materia penale e sempre che la tutela degli interessi della Svizzera lo esiga.
Art. 5 Adeguamento e pubblicazione delle liste 1 Se il blocco di cui all’articolo 3 è disposto sotto forma di ordinanza (ordinanza di blocco), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può adeguare la lista nominativa delle persone interessate dal blocco in allegato a tale ordinanza. Dopo avere consultato gli altri dipartimenti interessati, può stralciare dalla lista o aggiun- gervi persone politicamente esposte all’estero o persone a loro vicine, se lo esige il coordinamento internazionale con i principali Stati partner e organizzazioni interna- zionali o la tutela degli interessi della Svizzera. 2 Il DFAE stralcia senza indugio dalla lista le persone nei confronti delle quali il blocco si rivela ingiustificato. 3 La lista nominativa delle persone in allegato all’ordinanza di blocco è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La lista può contenere dati personali e dati degni di particolare protezione, segnatamente riguardanti l’appartenenza attuale o passata a un partito o l’esistenza di procedimenti o sanzioni penali e ammi- nistrativi.
3 RS 351.1
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Art. 6 Durata del blocco 1 Il blocco dei valori patrimoniali di cui all’articolo 3 non può eccedere una durata di quattro anni. Il Consiglio federale può prorogarlo di volta in volta di un anno se lo Stato di provenienza ha espresso la propria volontà di collaborare nell’ambito del- l’assistenza giudiziaria. La durata massima del blocco è di dieci anni. 2 I valori patrimoniali bloccati conformemente all’articolo 4 lo rimangono sino al passaggio in giudicato della decisione di confisca. Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è introdotta un’azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco pronunciata secondo l’articolo 4.
Art. 7 Obbligo di notifica e di informazione 1 Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco di cui all’articolo 3 devono notificare senza indugio tali valori patrimoniali all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione). 2 Le persone e istituzioni che, pur non detenendo né gestendo in Svizzera tali valori patrimoniali, ne hanno conoscenza in virtù delle loro funzioni, devono notificarli senza indugio all’Ufficio di comunicazione. 3 In base alle indicazioni ricevute conformemente al capoverso 2, l’Ufficio di comu- nicazione può chiedere informazioni concernenti valori patrimoniali oggetto di un blocco disposto conformemente alla presente legge a qualsiasi persona e istituzione che potrebbe detenere o gestire tali valori. 4 Le persone e istituzioni di cui ai capoversi 1–3 devono inoltre, su richiesta del- l’Ufficio di comunicazione, fornire tutte le informazioni e tutti i documenti relativi ai valori patrimoniali annunciati necessari all’esecuzione della presente legge, sem- pre che dispongano di tali informazioni. 5 Gli avvocati e i notai non sono sottoposti all’obbligo di notifica e di informazione nella misura in cui sono soggetti al segreto professionale ai sensi dell’artico- lo 321 del Codice penale4. 6 L’Ufficio di comunicazione trasmette al DFAE e all’Ufficio federale di giustizia (UFG) le informazioni ricevute conformemente ai capoversi 1–3. Il Consiglio fede- rale disciplina le modalità di collaborazione nell’ambito della presente legge tra il DFAE, l’UFG e l’Ufficio di comunicazione.
Art. 8 Amministrazione dei valori patrimoniali bloccati 1 Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco conformemente alla presente legge continuano ad amministrare i valori patrimoniali anche dopo il loro blocco. Informano senza indugio il DFAE in caso di rischio di rapido deprezzamento o di manutenzione costosa dei valori.
4 RS 311.0
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2 Le persone e istituzioni che amministrano i valori patrimoniali conformemente al capoverso 1 devono fornire al DFAE, su sua richiesta, tutte le informazioni e i docu- menti relativi al blocco e all’amministrazione dei valori patrimoniali. 3 I principi che disciplinano il collocamento dei valori patrimoniali sequestrati si applicano per analogia all’amministrazione dei valori patrimoniali bloccati confor- memente alla presente legge. 4 Il DFAE può ordinare i provvedimenti necessari per prevenire un rischio di rapido deprezzamento o una manutenzione costosa dei valori, compresa la realizzazione immediata secondo le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento. Ai proventi della realizzazione si applica il capoverso 1. 5 Se i valori patrimoniali sono bloccati anche nell’ambito di un procedimento penale o di assistenza giudiziaria, la loro amministrazione incombe esclusivamente all’au- torità che dirige tale procedimento. Quest’ultima informa il DFAE prima di ordinare la revoca del blocco.
Art. 9 Liberazione di valori patrimoniali bloccati Eccezionalmente, in particolare nei casi di rigore o se lo esige la tutela di importanti interessi della Svizzera, il DFAE può autorizzare la liberazione di una parte dei valori patrimoniali bloccati.
Art. 10 Soluzione negoziale
1 Durante il blocco, il Consiglio federale può incaricare il DFAE di cercare una
soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale dei valori patri- moniali bloccati. Gli articoli 17–19 si applicano per analogia a tale restituzione.
2 La soluzione negoziale sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
3 Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.
Sezione 3: Provvedimenti di sostegno
Art. 11 Principio La Confederazione può sostenere lo Stato di provenienza nei suoi sforzi per ottenere la restituzione di valori patrimoniali bloccati.
Art. 12 Assistenza tecnica 1 Dopo essersi consultati, il DFAE e l’UFG possono fornire assistenza tecnica allo Stato di provenienza.
5 RS 281.1
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2 In particolare possono:
a. contribuire a formare le autorità competenti e prestare loro consulenza giuri- dica; b. organizzare conferenze e incontri bilaterali e multilaterali; c. inviare esperti nello Stato di provenienza. 3 Il DFAE coordina tali provvedimenti con gli altri dipartimenti interessati e può collaborare con istituzioni nazionali e internazionali qualificate ai fini della loro attuazione.
Art. 13 Trasmissione di informazioni allo Stato di provenienza 1 L’Ufficio di comunicazione può trasmettere al servizio omologo estero nello Stato di provenienza qualsiasi informazione, anche di natura bancaria, ottenuta in applica- zione della presente legge per consentire a tale Stato di presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera o di completare una domanda non sufficiente- mente motivata. 2 Le informazioni che l’Ufficio di comunicazione ha ottenuto in applicazione della presente legge sono trasmesse alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 30, 31 lettere b e c nonché 32 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro. L’articolo 30 capoverso 4 lettera a numero 1 di detta legge non è applicabile. 3 Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge non possono essere trasmesse all’estero se: a. le strutture statali dello Stato di provenienza sono dissestate; o b. la vita o l’integrità fisica delle persone interessate ne risulterebbe minacciata. 4 Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge sono trasmesse sotto forma di rapporto. Se le circostanze lo esigono, la trasmissione allo Stato di prove- nienza può avvenire per tappe o essere subordinata a condizioni. Nel fissare le condizioni si tiene conto segnatamente del rispetto del diritto ad un processo equo nello Stato di provenienza. 5 Prima di trasmettere informazioni ottenute in applicazione della presente legge, l’Ufficio di comunicazione consulta l’UFG e il DFAE.
Sezione 4: Confisca di valori patrimoniali
Art. 14 Condizioni e procedura 1 Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un’azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.
6 RS 955.0
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2 Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che: a. sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta all’estero o di persone a essa vicine oppure di cui dette persone sono gli aventi economicamente diritto; b. sono di provenienza illecita, e c. sono stati bloccati dal Consiglio federale in vista di una confisca conforme- mente all’articolo 4.
3 Non può essere eccepita la prescrizione dell’azione penale o della pena.
4 In caso di ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il procedimento di confisca è sospeso sino all’esito del procedimento di assistenza giudiziaria.
Art. 15 Presunzione d’illiceità 1 La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimo- niali o che ne è l’avente economicamente diritto ha fatto segnare una crescita esorbitante favorita dall’esercizio della funzione pubblica della persona poli- ticamente esposta all’estero; b. il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona politi- camente esposta all’estero era notoriamente elevato nel periodo in cui quest’ultima esercitava la funzione pubblica. 2 La crescita è esorbitante se vi è una notevole sproporzione, inspiegabile in base all’esperienza normale e al contesto del Paese, tra il reddito legittimo conseguito dalla persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali e l’aumento del patrimonio in questione. 3 La presunzione è infirmata se la liceità dell’acquisizione dei valori patrimoniali è dimostrata con una verosimiglianza preponderante.
Art. 16 Diritti di terzi Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali: a. un’autorità svizzera fa valere diritti; o b. una persona che non è vicina alla persona politicamente esposta all’estero ha acquistato in buona fede diritti reali:
1. in Svizzera, o
2. all’estero, purché tali diritti siano oggetto di una decisione giudiziaria
che può essere riconosciuta in Svizzera.
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Sezione 5: Restituzione di valori patrimoniali
Art. 17 Principio La restituzione dei valori patrimoniali mira a: a. migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza; o b. rafforzare lo Stato di diritto nello Stato di provenienza, contribuendo in tal modo a lottare contro l’impunità.
Art. 18 Procedura 1 I valori patrimoniali confiscati sono restituiti mediante il finanziamento di pro- grammi d’interesse pubblico. 2 Il Consiglio federale può concludere accordi per disciplinare le modalità della restituzione.
3 Tali accordi possono disciplinare segnatamente:
a. il genere di programmi d’interesse pubblico a cui sono destinati i valori pa- trimoniali restituiti; b. l’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti; c. i partner coinvolti nella restituzione; d. il controllo e il monitoraggio dell’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti. 4 In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabili- sce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire per il tramite di orga- nismi internazionali o nazionali i valori patrimoniali confiscati e prevedere la super- visione da parte del DFAE. 5 Nei limiti del possibile, il Consiglio federale associa le organizzazioni non gover- native al processo di restituzione.
Art. 19 Spese procedurali 1 Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali con- fiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco, confisca e restituzione dei valori patrimoniali nonché di quelle dei prov- vedimenti di sostegno. 2 Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l’ammontare dell’importo forfeta- rio e le eventuali modalità di ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni interes- sati, dopo averli sentiti.
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Sezione 6: Tutela giurisdizionale
Art. 20 Domanda di cancellazione 1 Le persone fisiche e giuridiche i cui nomi sono elencati in allegato a un’ordinanza di blocco possono presentare al DFAE una domanda motivata di cancellazione del proprio nome.
2 Il DFAE decide in merito alla domanda.
Art. 21 Ricorso
1 Le decisioni adottate in virtù della presente legge sono impugnabili conforme-
mente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Il ricorso non ha effetto sospensivo. L’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa non è applicabile.
3 Le ordinanze di blocco non sono impugnabili.
Sezione 7: Assistenza tra autorità svizzere, trattamento dei dati e rapporto
Art. 22 Assistenza tra autorità svizzere
1 Spontaneamenteo su richiesta, le autorità federali e cantonali comunicano al
DFAE e al DFF le informazioni e i dati personali necessari all’esecuzione della presente legge.
2 Su richiesta, il DFAE comunica alle autorità federali di vigilanza nonché alle
autorità federali e cantonali di assistenza giudiziaria e di perseguimento penale le informazioni e i dati personali di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali.
3 L’UFG o l’autorità competente per il disbrigo della domanda di assistenza in
materia penale informa il DFAE qualora: a. una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con- cernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente; o b. sussistano motivi per ritenere che un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sia possibile in base all’articolo 2 let- tera a della legge del 20 marzo 19818 sull’assistenza internazionale in mate- ria penale; o c. una domanda di assistenza giudiziaria già pendente debba essere respinta conformemente all’articolo 2 lettera a della legge sull’assistenza internazio- nale in materia penale.
7 RS 172.021 8 RS 351.1
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Art. 23 Trattamento dei dati Le autorità federali competenti possono trattare dati personali nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di blocco. Esse possono trattare dati personali degni di particolare protezione solo se è indispensa- bile per la trattazione di un singolo caso.
Art. 24 Rapporto Dopo aver consultato gli altri dipartimenti interessati, il DFAE trasmette ogni anno alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui provvedimenti adottati in applicazione della presente legge.
Sezione 8: Disposizioni penali
Art. 25 Violazione del blocco dei valori patrimoniali 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente e senza l’autorizzazione del DFAE, esegue pagamenti o tra- sferimenti da conti bloccati oppure libera valori patrimoniali bloccati. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 250 000 franchi.
Art. 26 Violazione dell’obbligo di notifica e di informazione 1 È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque viola intenzionalmente gli obblighi di notifica e di informazione di cui all’articolo 7. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.
Art. 27 Infrazioni commesse nell’azienda Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa se: a. la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena; e b. per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge è prevista una multa massima di 50 000 franchi.
Art. 28 Competenza 1 La legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo è applica- bile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge. Il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio. 2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiuti i presup- posti per una pena o misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla
9 RS 313.0
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giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–82 della legge federale sul diritto penale ammi- nistrativo sono applicabili per analogia.
Art. 29 Riunione del perseguimento penale
1 Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF sia quella
della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perse- guimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempre- ché: a. vi sia una stretta connessione materiale; b. la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante; e c. la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. 2 Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le au- torità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 30 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 31 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 La legge del 1° ottobre 201010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita è abrogata.
2 Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 33 lett. b n. 3 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b. del Consiglio federale concernenti:
3. il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 12
sui valori patrimoniali di provenienza illecita, Art. 35 lett. d Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:
10 RU 2011 275 11 RS 173.32 12 RS 196.1
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d. le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 18 dicembre 201513 sui valori patrimoniali di provenienza illecita.
2. Legge federale dell’11 aprile 188914 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 44 F. Riserva La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale delle disposizioni speciali o fiscale oppure in virtù della legge del 18 dicembre 201515 sui 1. Realizzazione valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo le dispo- degli oggetti confiscati sizioni delle relative leggi federali o cantonali.
Art. 32 Disposizioni transitorie 1 I valori patrimoniali che al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono bloccati per decisione del Consiglio federale conformemente all’articolo 2 della legge del 1° ottobre 201016 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (LRAI) o all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale restano bloccati. Il blocco è equiparato a un blocco ordinato secondo l’articolo 4. 2 La presente legge si applica alle azioni di confisca presentate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alla LRAI e ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 33 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015 Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
13 RS 196.1 14 RS 281.1 15 RS 196.1 16 RU 2011 275
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Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
9 aprile 2016.17
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2016
25 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
17 FF 2015 7903
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