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AS 2016 2313

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Modifica del 19 giugno 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20131, decreta:

I Il Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 89a cpv. 6 n. 3a, 3b e 4a

6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano

nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge fede- rale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti: 3a. l’adeguamento della rendita d’invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5), 3b. la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il man- tenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’assicurazione invalidità (art. 26a), 4a.4 il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a),

Art. 122 D. Previdenza Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio professionale I. Principio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.

4 Con l’entrata in vigore della mod. del 20 mar. 2015 del Codice civile (Mantenimento del figlio), RU 2015 4299, il n. 4a introdotto da tale mod. diventa il n. 4b.

2013-0033 2313

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Art. 123 II. Conguaglio 1 Le prestazioni d’uscita acquisite, compresi gli averi di libero passag- delle prestazioni d’uscita gio e i prelievi anticipati per la proprietà di un’abitazione, sono divisi per metà.

2 Il capoverso 1 non si applica ai versamenti unici di beni propri per

legge.

3 Le prestazioni d’uscita da dividere sono calcolate conformemente

agli articoli 15–17 e 22a o 22b della legge del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio.

Art. 124 III. Conguaglio 1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un delle rendite d’invalidità coniuge percepisce una rendita d’invalidità e non ha ancora raggiunto versate prima l’età di pensionamento stabilita dal regolamento, l’importo che gli dell’età di pensionamento spetterebbe conformemente all’articolo 2 capoverso 1ter della legge del stabilita dal 17 dicembre 19936 sul libero passaggio in caso di soppressione della regolamento rendita d’invalidità vale come prestazione d’uscita.

2 Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d’uscita si applicano

per analogia.

3 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione

della rendita d’invalidità per sovraindennizzo, l’importo di cui al capoverso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.

Art. 124a IV. Conguaglio 1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un delle rendite d’invalidità coniuge percepisce una rendita d’invalidità e ha già raggiunto l’età di versate dopo l’età pensionamento stabilita dal regolamento, oppure percepisce una rendi- di pensionamento stabilita dal ta di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della regolamento o rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimo- di rendite di vecchiaia nio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi.

2 La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una

rendita vitalizia. Quest’ultima gli è versata dall’istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza.

3 Il Consiglio federale disciplina:

1. la conversione attuariale della parte di rendita in una rendita

vitalizia;

5 RS 831.42 6 RS 831.42

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Codice civile (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio) RU 2016

2. il modo di procedere in caso di differimento della prestazione

di vecchiaia o di riduzione della rendita d’invalidità per so- vraindennizzo.

Art. 124b V. Eccezioni 1 In una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al congua- glio della previdenza professionale, se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità.

2 Il giudice assegna al coniuge creditore meno della metà della presta-

zione d’uscita o rifiuta completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo:

1. della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione

economica dei coniugi dopo il divorzio;

2. dei bisogni previdenziali dei coniugi, in particolare tenuto con-

to della loro differenza di età.

3 Il giudice può assegnare più della metà della prestazione d’uscita al

coniuge creditore che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità del coniu- ge debitore rimane adeguata.

Art. 124c VI. Compensa- 1 Le pretese reciproche dei coniugi su prestazioni d’uscita o su parti di zione di pretese reciproche rendite sono compensate. La compensazione delle pretese su una ren- dita è compiuta prima di convertire la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia.

2 Le prestazioni d’uscita possono essere compensate con parti di

rendite soltanto se i coniugi e i loro istituti di previdenza professionale vi acconsentono.

Art. 124d VII. Conguaglio Se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei due coniugi rivela che non ragionevol- mente esigibile il conguaglio dei fondi della previdenza professionale non può essere ragionevolmente preteso, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale.

Art. 124e VIII. Conguaglio 1 Se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossi- impossibile bile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità ade- guata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.

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2 Una sentenza svizzera può essere modificata su richiesta del coniuge

debitore, se pretese di previdenza sussistenti all’estero sono prima state conguagliate da un’indennità adeguata ai sensi del capoverso 1 e sono poi divise da una sentenza estera vincolante per il debitore estero della previdenza.

Titolo finale, art. 7d 4. Previdenza 1 La previdenza professionale in caso di divorzio è retta dalla legge professionale nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015.

2 Ai processi di divorzio pendenti dinanzi a un’autorità cantonale al

momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015 si applica la legge nuova.

3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione

impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modi- fica del presente Codice del 19 giugno 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.

Titolo finale, art. 7e 5. Conversione di 1 Se, in un divorzio pronunciato dopo che sia sopraggiunto un caso di rendite in corso previdenza, il giudice ha assegnato al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un’indennità sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest’ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015, di assegnargli invece una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a, sem- pre che il coniuge debitore percepisca una rendita d’invalidità e abbia già raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento oppure percepisca una rendita di vecchiaia.

2 Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata

secondo l’articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto internazionale privato.

3 La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita

assegnata.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

7 RS 291

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015 Consiglio nazionale, 19 giugno 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente

l’8 ottobre 2015.8

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

10 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 FF 2015 3969

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni9

Art. 331d cpv. 5, secondo periodo, e 6

5 … Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore

può rivolgersi al giudice civile. …

6 Se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un

caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno

198210 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l’invalidità e i

superstiti.

Art. 331e cpv. 5, 6 e 8

5 Per i lavoratori coniugati il prelievo e ciascuna successiva costitu-

zione di un pegno immobiliare sono ammessi solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.

6 Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso

di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l’articolo 123 del Codice civi- le11, gli articoli 280 e 281 CPC12 e gli articoli 22−22b della legge del 17 dicembre 199313 sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell’unione do- mestica registrata.

8 Sono inoltre applicabili gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge

federale del 25 giugno 198214 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

9 RS 220 10 RS 831.40 11 RS 210 12 RS 272 13 RS 831.42 14 RS 831.40

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2. Codice di procedura civile15

Art. 280, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva, lett. a, b nonché 3 1 Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza pro- fessionale se: a. i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d’esecu- zione; b. i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità di quanto convenuto e l’importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere; e 3 Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d’uffi- cio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità.

Art. 281, rubrica, cpv. 1 e 3, frase introduttiva, lett. c, d Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale 1 Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC16 e della legge del 17 dicembre 199317 sul libero passaggio (LFLP) (art. 122−124e CC in combinato disposto con gli art. 22−22f LFLP), stabilisce l’importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilità di quanto convenuto. 3 Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un’intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare: c. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi e l’importo di tali averi; d. gli istituti di previdenza professionale che versano rendite ai coniugi, gli importi di queste ultime e le parti di rendita assegnate.

Art. 283 cpv. 3 3 Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessiva- mente rinviato a un apposito procedimento, se all’estero sussistono pretese di previ- denza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessa- to. Il giudice può sospendere l’apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione.

15 RS 272 16 RS 210 17 RS 831.42

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Art. 284 cpv. 1 1 Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124e capoverso 2, 129 e 134 CC18.

Titolo prima dell’art. 407b Capitolo 3:19 Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015

Art. 407b20 1 Le procedure di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 sono rette dal nuovo diritto. 2 Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambia- mento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclu- sioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

3. Legge federale del 18 dicembre 198721 sul diritto internazionale

privato

Art. 61 II. Diritto Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero. applicabile

Art. 63 cpv. 1bis e 2, primo periodo 1bis Essi sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pre- tese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.

2 Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati

dal diritto svizzero. …

Art. 64 cpv. 1bis e 2, primo periodo 1bis I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il con- guaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell’istituto di previdenza.

18 RS 210 19 Con l’entrata in vigore della mod. del 20 mar. 2015 del Codice civile (Mantenimento del figlio), RU 2015 4299, il presente cap. 3 diventa il cap. 4. 20 Con l’entrata in vigore della mod. del 20 mar. 2015 del Codice civile (Mantenimento del figlio), RU 2015 4299, il presente art. 407b diventa l’art. 407c. 21 RS 291

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2 Il completamento o la modificazione di una sentenza di divorzio o

di separazione è regolato dal diritto svizzero. …

4. Legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 15 cpv. 1 lett. c–e nonché 4

1 L’avere di vecchiaia consta:

c. dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30d capoverso 6; d. degli importi versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previ- denza professionale secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP23; e. degli importi accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d capoverso 1 LFLP. 4 Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.

Art. 17 cpv. 2 2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a del Codice civile (CC)24.

Art. 21 cpv. 3 e 4 3 Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a CC25 non entrano nell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata secondo il capoverso 2. 4 Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza profes- sionale secondo l’articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.

Art. 24 cpv. 5 5 La rendita d’invalidità è adeguata se nell’ambito del conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo secondo l’articolo 124 capoverso 1 CC26. Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tale adeguamento.

22 RS 831.40 23 RS 831.42 24 RS 210 25 RS 210 26 RS 210

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Art. 25 cpv. 2 2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124a CC27.

Art. 30c cpv. 5 e 6 5 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile. 6 Se i coniugi divorziano o vi è scioglimento giudiziale dell’unione domestica regi- strata prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l’arti- colo 123 CC28, gli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile29 e gli arti- coli 22−22b LFLP30.

Art. 30d cpv. 6 6 Gli importi rimborsati sono ripartiti tra l’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 e gli altri averi, nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo antici- pato.

Art. 37 cpv. 5 Abrogato

Art. 37a Consenso alla liquidazione in capitale 1 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il versa- mento della liquidazione in capitale secondo l’articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile. 2 Finché l’assicurato non presenta il consenso secondo il capoverso 1, l’istituto di previdenza non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale.

Art. 49 cpv. 2 n. 3a, 3b e 5a 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 3a. l’adeguamento della rendita d’invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5),

27 RS 210 28 RS 210 29 RS 272 30 RS 831.42

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3b. Ex n. 3a 5a.31il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a),

Art. 53g cpv. 1 1 Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costi- tuite fondazioni ai sensi degli articoli 80–89a CC32.

Art. 60, rubrica e cpv. 2 lett. f Compiti

2 Esso è obbligato:

f. ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60a).

Art. 60a Prestazione d’uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio 1 Chi non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d’uscita o la rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio, può chiederne il versamento all’istituto collettore. 2 Su richiesta del beneficiario, l’istituto collettore converte l’avere così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell’età mini- ma di pensionamento stabilita dal regolamento dell’istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 13 capover- so 1. La percezione della rendita può essere differita di cinque anni al massimo in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti.

3 L’istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento.

4 L’articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 62 cpv. 2 2 Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85−86b CC33.

31 Con l’entrata in vigore della mod. del 20 mar. 2015 del Codice civile (Mantenimento del figlio), RU 2015 4299, il n. 5a introdotto da tale mod. diventa il n. 5b. 32 RS 210 33 RS 210

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5. Legge del 17 dicembre 199334 sul libero passaggio

Art. 5 cpv. 3 3 Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.

Titolo prima dell’art. 15 Sezione 4: Calcolo della prestazione d’uscita e diritto ai fondi liberi

Art. 18a Ex art. 23

Art. 19 cpv. 2 2 Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell’articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP35 non sia più raggiunto.

Titolo prima dell’art. 22 Sezione 5a: Divorzio e scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata

Art. 22 Principio In caso di divorzio, le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise confor- memente agli articoli 122−124e del Codice civile (CC)36 e agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile (CPC)37; gli articoli 3−5 si applicano per analogia all’im- porto da trasferire.

Art. 22a Calcolo della prestazione d’uscita da dividere 1 Per ciascun coniuge la prestazione d’uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del promovimento della procedura di divorzio e la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d’uscita e all’avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio si aggiungono gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le

34 RS 831.42 35 RS 831.40 36 RS 210 37 RS 272

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liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono presi in considera- zione. 2 Le parti di un versamento unico finanziate durante il matrimonio da uno dei coniu- gi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC38) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere. 3 Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un’abitazione secondo gli articoli 30c LPP39 e 331e del Codice delle obbligazioni40, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all’avere di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo. 4 Il Consiglio federale disciplina il calcolo da eseguire se è in corso una rendita d’invalidità o se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge tra il promovimento della procedura di divorzio e il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previdenza professionale.

Art. 22b Calcolo della prestazione d’uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 1 In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell’interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l’importo accertato della sua prestazione d’uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all’articolo 22a capoverso 1. 2 Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d’uscita esistente al momen- to della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori: a. la data e l’importo della prima prestazione d’uscita comunicata d’ufficio conformemente all’articolo 24; allorché una prestazione d’uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comu- nicazione della prestazione d’uscita, determinanti per il calcolo sono l’im- porto della prestazione scaduta e la data della sua scadenza; b. la data e l’importo dell’ultima prestazione d’entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell’inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna presta- zione d’entrata. 3 Dal valore ottenuto secondo il capoverso 2 lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo il capoverso 2 lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell’inter- vallo, compreso l’interesse fino alla data prevista al capoverso 2 lettera a. La tabella indica quale parte dell’importo così calcolato vale quale prestazione d’uscita esisten-

38 RS 210 39 RS 831.40 40 RS 220

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te al momento della celebrazione del matrimonio. All’importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d’entrata dedotta conformemente al capover- so 2 lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l’interesse fino a questa data. 4 La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d’entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d’uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata del matri- monio intercorsa durante questo periodo di contribuzione. 5 I capoversi 1−3 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

Art. 22c Trasferimento della prestazione d’uscita e della rendita vitalizia 1 La prestazione d’uscita da trasferire è prelevata presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente al rapporto tra l’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 LPP41 e il rimanente avere di previdenza. La stessa regola si applica per analogia al trasferimento di una rendita vitalizia secondo l’arti- colo 124a CC42. 2 Una volta trasferita, la prestazione d’uscita o la rendita è accreditata all’avere ob- bligatorio e agli altri averi presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento della rendita all’isti- tuto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L’istituto di previden- za del coniuge debitore e il coniuge creditore possono convenire un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita. 4 Gli istituti di previdenza e di libero passaggio rilevano come la prestazione d’uscita o la rendita sia distribuita tra l’avere di vecchiaia e il rimanente avere di previdenza. Trasmettono questa informazione all’istituto di previdenza o di libero passaggio a cui trasferiscono gli averi.

Art. 22d Riacquisto dopo il divorzio 1 Dopo il divorzio, l’istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d’uscita trasferita. Le disposizioni sull’affi- liazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riacquistati sono assegnati all’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 LPP43 e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il pre- lievo secondo l’articolo 22c capoverso 1. 2 Dopo il trasferimento di un importo secondo l’articolo 124 capoverso 1 CC44 non sussiste diritto al riacquisto.

41 RS 831.40 42 RS 210 43 RS 831.40 44 RS 210

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Codice civile (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio) RU 2016

Art. 22e Pagamento per vecchiaia o invalidità 1 Se ha diritto a una rendita intera d’invalidità o ha raggiunto l’età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP45), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l’articolo 124a CC46. 2 Se il coniuge creditore ha raggiunto l’età del pensionamento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest’ultimo gli consente ancora di riscattare.

Art. 22f Indennità 1 Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un’indennità adeguata secondo l’ar- ticolo 124e capoverso 1 CC47, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d’uscita sia imputata sull’indennità. 2 Il giudice notifica d’ufficio all’istituto di previdenza l’importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; gli articoli 3–5 si applicano per analogia al trasferimento. 3 Se un coniuge è obbligato a pagare una liquidazione in capitale secondo l’artico- lo 124d o 124e capoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che l’importo sia versato all’istituto di previdenza del coniuge creditore o, se ciò non è possibile, in un istituto per il mantenimento della previdenza. Il capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 23 Ex art. 22d

Art. 24 cpv. 3 e 4 3 In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, l’istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l’assicurato o il giudice su: a. l’importo degli averi determinanti per calcolare la prestazione d’uscita da dividere; b. la parte dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP48 sull’intero avere di previdenza dell’assicurato.

4 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori obblighi d’informazione.

Art. 24a Obbligo d’annuncio degli istituti Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero pas- saggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all’Ufficio centrale del

45 RS 831.40 46 RS 210 47 RS 210 48 RS 831.40

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2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l’avere nel dicembre dell’anno prece- dente.

Art. 24b Abrogato

Art. 25a cpv. 1 1 Se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli articoli 280 o 281 CPC49, il giu- dice del luogo del divorzio competente secondo l’articolo 73 capoverso 1 LPP 50, dopo che gli è stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), procede d’ufficio alla di- visione fondandosi sulla chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio. Nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio, è considera- to luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 della LF del

18 dic. 198751 sul diritto internazionale privato).

Art. 26 cpv. 3 3 Per il calcolo delle prestazioni d’uscita da dividere conformemente all’articolo 22a, il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni d’uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versa- menti unici.

49 RS 272 50 RS 831.40 51 RS 291

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