AS 2016 3243
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 23 settembre 2016
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modifi- cato come segue:
N. 7
Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]
14 Patate, patate da semina comprese, e prodotti a base 22 250
di patate, di cui:
14.1 Patate, patate da semina comprese 18 250
14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale 20 000
per le patate destinate alla valorizzazione [2]
14.1.2 Aumento temporaneo del contingente doganale 10 000
per le patate destinate alla valorizzazione [3]
14.1.3 Aumento temporaneo del contingente doganale 15 000
per le patate da tavola [4]
14.1.4 Aumento temporaneo del contingente doganale 8 500
per le patate da tavola [5]
14.1.5 Aumento temporaneo del contingente doganale 3 500
per le patate da semina [6]
14.1.6 Aumento temporaneo del contingente doganale 10 000
per le patate destinate alla valorizzazione [7]
1 RS 916.01
2016-2298 3243
O sulle importazioni agricole RU 2016
Contingente Prodotto Volume del doganale n. contingente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]
14.1.7 Aumento temporaneo del contingente doganale 15 000
per le patate destinate alla valorizzazione [8]
14.2 Prodotti a base di patate 4 000
[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire. [2] applicabile dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 [3] applicabile dal 1° marzo 2016 al 30 giugno 2016 [4] applicabile dal 1° febbraio 2016 al 15 giugno 2016 [5] applicabile dal 15° aprile 2016 al 15 giugno 2016 [6] applicabile dal 1° febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 [7] applicabile dal 15° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 [8] applicabile dal 15° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2016.
23 settembre 2016 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
3244