AS 2016 5233
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all'estensione alla Croazia dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all’estensione alla Croazia dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
del 17 giugno 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20162, decreta:
Art. 1 1 Il Protocollo del 4 marzo 20163 all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confedera- zione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’al- tra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unio- ne europea è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo se con l’Unione europea sussiste una normativa sulla regolazione dell’immigrazione compatibile con l’ordinamento giuridico svizzero.
Art. 2 La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3
3 RU 2016 5251 4 RS 0.142.112.681
2016-0065 5233
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. DF RU 2016
2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di cui all’alle- gato.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2016 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
6 ottobre 20165.
2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la modifica delle leggi di cui
all’articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2017.
21 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 FF 2016 4443
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. DF RU 2016
Allegato (art. 2)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 19466 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/20048; b. regolamento (CE) n. 987/20099; c. regolamento (CEE) n. 1408/7110; d. regolamento (CEE) n. 574/7211.
6 RS 831.10 7 RS 0.142.112.681 8 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 9 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11). 10 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 11 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta.
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. DF RU 2016
2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196012 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016 1 Le persone che risiedono in Croazia e sono assicurate facoltativamente, all’entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 201613 all’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all’Unione europea, possono restare assicurate durante sei anni consecutivi al mas- simo a contare dall’entrata in vigore di detto Protocollo. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, può restare assicurato fino all’età legale di pensionamento. 2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entra- ta in vigore di detto Protocollo, finché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
12 RS 0.632.31 13 RU 2016 5251 14 RS 0.142.112.681
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2. Legge federale del 19 giugno 195915 sull’assicurazione per l’invalidità
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200417; b. regolamento (CE) n. 987/200918; c. regolamento (CEE) n. 1408/7119; d. regolamento (CEE) n. 574/7220. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196021 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009;
15 RS 831.20 16 RS 0.142.112.681 17 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 18 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11). 19 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 20 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta. 21 RS 0.632.31
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c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
3. Legge federale del 6 ottobre 200622 sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 32 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199923 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200424; b. regolamento (CE) n. 987/200925;
22 RS 831.30 23 RS 0.142.112.681 24 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 25 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).
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c. regolamento (CEE) n. 1408/7126; d. regolamento (CEE) n. 574/7227. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196028 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
4. Legge federale del 25 giugno 198229 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 89a Campo d’applicazione 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz-
26 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 27 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta. 28 RS 0.632.31 29 RS 831.40
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zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199930 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200431; b. regolamento (CE) n. 987/200932; c. regolamento (CEE) n. 1408/7133; d. regolamento (CEE) n. 574/7234. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196035 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
30 RS 0.142.112.681 31 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 32 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11). 33 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 34 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta. 35 RS 0.632.31
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4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
5. Legge del 17 dicembre 199336 sul libero passaggio
Art. 25b Campo d’applicazione 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199937 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200438; b. regolamento (CE) n. 987/200939; c. regolamento (CEE) n. 1408/7140; d. regolamento (CEE) n. 574/7241. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge,
36 RS 831.42 37 RS 0.142.112.681 38 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 39 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11). 40 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 41 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta.
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. DF RU 2016
si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196042 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
6. Legge federale del 18 marzo 199443 sull’assicurazione malattie
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199944 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200445; b. regolamento (CE) n. 987/200946;
42 RS 0.632.31 43 RS 832.10 44 RS 0.142.112.681 45 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 46 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. DF RU 2016
c. regolamento (CEE) n. 1408/7147; d. regolamento (CEE) n. 574/7248. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196049 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
7. Legge federale del 20 marzo 198150 sull’assicurazione contro gli
infortuni
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz-
47 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 48 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta. 49 RS 0.632.31 50 RS 832.20
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. DF RU 2016
zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199951 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200452; b. regolamento (CE) n. 987/200953; c. regolamento (CEE) n. 1408/7154; d. regolamento (CEE) n. 574/7255. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196056 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
51 RS 0.142.112.681 52 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 53 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11). 54 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 55 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta. 56 RS 0.632.31
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4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Coordinamento con la modifica del 25 settembre 201557 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (Assicurazione contro gli infortuni e preven- zione degli infortuni) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 25 settembre
2015 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (Assicurazione
contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni) o la presente modifica, alla se- conda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche l’articolo 115a avrà il tenore della modifica del 17 giugno 2016.
8. Legge del 25 settembre 195258 sulle indennità di perdita di guadagno
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199959 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200460; b. regolamento (CE) n. 987/200961;
57 RU 2016 4375 58 RS 834.1 59 RS 0.142.112.681 60 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 61 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).
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c. regolamento (CEE) n. 1408/7162; d. regolamento (CEE) n. 574/7263. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196064 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
9. Legge federale del 20 giugno 195265 sugli assegni familiari
nell’agricoltura
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz-
62 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 63 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta. 64 RS 0.632.31 65 RS 836.1
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zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199966 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem- bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola- zione delle persone): a. regolamento (CE) n. 883/200467; b. regolamento (CE) n. 987/200968; c. regolamento (CEE) n. 1408/7169; d. regolamento (CEE) n. 574/7270. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196071 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
66 RS 0.142.112.681 67 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 68 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11). 69 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 70 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta. 71 RS 0.632.31
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. DF RU 2016
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
10. Legge del 25 giugno 198272 sull’assicurazione
contro la disoccupazione
Art. 83 cpv. 1 lett. nbis
1 L’Ufficio di compensazione:
nbis. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’allegato I articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 199973 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
Art. 121 1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz- zera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 199974 sulla libera circolazione delle persone: a. regolamento (CE) n. 883/200475; b. regolamento (CE) n. 987/200976;
72 RS 837.0 73 RS 0.142.112.681 74 RS 0.142.112.681 75 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1). 76 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. DF RU 2016
c. regolamento (CEE) n. 1408/7177; d. regolamento (CEE) n. 574/7278. 2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del- l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196079 istitutiva dell’As- sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): a. regolamento (CE) n. 883/2004; b. regolamento (CE) n. 987/2009; c. regolamento (CEE) n. 1408/71; d. regolamento (CEE) n. 574/72. 3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II del- l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu- nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
77 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazio- ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta. 78 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali- tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Conven- zione AELS riveduta. 79 RS 0.632.31
Estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone. DF RU 2016
11. Legge del 23 giugno 200080 sugli avvocati
L’allegato è sostituito dalla versione seguente:
Allegato (art. 21 cpv. 1 e 27 cpv. 1)
Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell’UE e dell’AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE Austria Rechtsanwalt Belgio Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bulgaria Aдвокат Cipro ό Croazia Odvjetnik/Odvjetnica Danimarca Advokat Estonia Vandeadvokaat Finlandia Asianajaja/Advokat Francia Avocat Germania Rechtsanwalt Grecia Irlanda Barrister, Solicitor Islanda Lögmaður Italia Avvocato Lettonia Zvērināts advokāts Liechtenstein Rechtsanwalt Lituania Advokatas Lussemburgo Avocat Malta Avukat/Prokuratur Legali Norvegia Advokat Paesi Bassi Advocaat Polonia Adwokat/Radca prawny Portogallo Advogado Regno Unito Advocate/Barrister/Solicitor Repubblica Ceca Advokát Romania Avocat Slovacchia Advokát/Komerčný právnik Slovenia Odvetnik/Odvetnica Spagna Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu Svezia Advokat Ungheria Ügyvéd
80 RS 935.61