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AS 2016 5301

Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna

Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)

RS 0.747.208; RU 2011 1015

Comunicazione secondo l’articolo 7 paragrafo 3 ADN In applicazione del paragrafo 1.5.3.2 del regolamento 1 allegato all’ADN, le parti contraenti Svizzera, Germania e Paesi Bassi hanno convenuto deroghe alla sezio- ne 1.2.1 sottosezione 3.2.3.1 colonna (16) e capitolo 9.3. Le deroghe summenzionate entrano in vigore il 10 novembre 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2017.

1 Non pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali (soltanto in tedesco e inglese) o www.unece.org > Our work > Transport > Dangerous Goods > Legal Instruments and Recommendations (soltanto in tedesco e inglese). Ne possono essere richieste copie all’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2016-3003 5301

Trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna. RU 2016 Acc. europeo

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