AS 2017 2439
Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche nella ricerca umana (Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche, OSRUm)
Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche nella ricerca umana (Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche, OSRUm)
Modifica del 24 marzo 2017
Il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 68 dell’ordinanza del 20 settembre 20131 sulle sperimentazioni cliniche, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 20 settembre 2013 sulle sperimentazioni cliniche è modificato come segue:
Numero 2, numero 1 Quali regole della Buona prassi clinica sono applicabili:
1. per le sperimentazioni cliniche con medicamenti ed espianti standardizzati,
la direttiva sulla Buona prassi clinica della Conferenza internazionale di ar- monizzazione nella versione del 9 novembre 20162 (Linea guida ICH);
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
24 marzo 2017 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 810.305 2 Il testo della direttiva può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o scaricato dai siti www.bag.admin.ch > Temi > Persone & salute > Biomedicina & ricerca> Ricerca sull’essere umano e www.ich.org > Work Pro- ducts > ICH Guidelines > Efficacy Guidelines.
2016-3286 2439
O sulle sperimentazioni cliniche RU 2017