AS 2017 3183
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi
del 10 maggio 2017
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 57 capoverso 1 e 60 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), ordina:
Art. 1 Principio Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l’approvvigionamento del Paese in carburanti e combustibili liquidi.
Art. 2 Obbligo del permesso d’importazione
1 Chi intende importare merci menzionate in allegato necessita di un permesso
generale d’importazione (PGI).
2 Il PGI è rilasciato dall’associazione Carbura (Carbura).
3 È rilasciato agli importatori che si impegnano:
a. a concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie; o b. a fornire a Carbura le stesse prestazioni finanziarie che deriverebbero da un corrispondente contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
4 Quantitativi di merci fino a 20 kg possono essere importati senza PGI.
Art. 3 Rifiuto e revoca di PGI Carbura può rifiutare a un importatore il rilascio di un PGI o revocarglielo se egli: a. non adempie o viola le condizioni connesse al PGI; o b. non adempie o viola gli impegni di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettera b.
RS 531.215.41 1 RS 531
2017-0059 3183
Costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi. O RU 2017
Art. 4 Vigilanza L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) vigila sul rilascio, sulla revoca e sul rifiuto di PGI.
Art. 5 Esonero dall’obbligo del contratto Sono esonerati dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie gli importatori che: a. per anno civile, importano quantitativi inferiori ai quantitativi soglia men- zionati in allegato; b. importano merci menzionate in allegato che non sono destinate all’uso come carburanti o combustibili liquidi.
Art. 6 Volume delle scorte obbligatorie e requisiti relativi alla qualità delle merci depositate 1 Dopo aver consultato le cerchie economiche interessate, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce: a. le merci per le quali devono essere costituite scorte obbligatorie; b. il volume delle scorte obbligatorie e i requisiti relativi alla qualità delle merci depositate; c. gli elementi che permettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario; d. l’entità della costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune. 2 Per costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi si intende il trasferimento a un terzo, da parte del proprietario di una scorta, del proprio obbligo di costituire scorte. 3 Per costituzione di scorte obbligatorie in comune si intende il trasferimento del proprio obbligo di costituire scorte, da parte del proprietario di una scorta, a una società la cui attività principale consiste nel costituire e gestire scorte obbligatorie su mandato di un’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie (art. 16 cpv. 1 LAP).
Art. 7 Collaborazione tra le autorità L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) comunica a Carbura i dati relativi alle tasse doganali e all’imposta sugli oli minerali concernenti le merci menzionate in allegato.
Art. 8 Controlli 1 Il controllo delle scorte obbligatorie spetta a Carbura. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.
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2 L’UFAE controlla le scorte obbligatorie costituite in comune e a tale scopo fa capo a specialisti di Carbura.
Art. 9 Obblighi di notifica 1 Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte devono notificare periodica- mente a Carbura il totale delle loro scorte di merci menzionate in allegato. 2 Le aziende produttrici devono notificare mensilmente a Carbura i quantitativi di merci per acquirente.
3 Carbura mette a disposizione dell’UFAE in maniera adeguata i dati rilevati.
Art. 10 Composizione delle controversie In caso di controversie l’UFAE stabilisce mediante decisione, fondandosi sulle dichiarazioni di Carbura: a. l’obbligo o meno di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie; b. il momento in cui deve essere costituita la scorta obbligatoria; c. la cessazione dell’obbligo di costituire scorte.
Art. 11 Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato
1 L’UFAE e l’AFD eseguono la presente ordinanza.
2 Il DEFR può modificare l’allegato dopo aver consultato le cerchie economiche
interessate.
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 6 luglio 19832 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.
10 maggio 2017 In nome del Consiglio federale: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RU 1983 1007 1180, 1987 2321, 1995 4932, 1996 3393, 2001 2091, 2006 2995, 2011 3331, 2016 2445
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Allegato (art. 1 e 5 lett. a)
Oli minerali
1 Tipi di oli minerali che sottostanno all’obbligo di costituire
scorte Voce di tariffa doganale3 Designazione della merce
2707. Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di
carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici: – destinati a essere utilizzati come carburante:
1010 – – benzolo
2010 – – toluolo
3010 – – xilolo
4010 – – naftalene
5010 – – altre miscele d’idrocarburi aromatici nei quali 65 per cento o più
del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86
9110 – – oli di creosoto
9910 – – altri
– per il riscaldamento: ex 4090 – – naftalene ex 5090 – – altre miscele d’idrocarburi aromatici nei quali 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 ex 9190 – – oli di creosoto ex 9990 – – altri
2709. Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:
0010 – destinati a essere utilizzati come carburante
0090 – altri
2710. Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi;
preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso
70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali
questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli: – oli di petrolio o di minerali bituminosi diversi dagli oli greggi e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso
70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali
questi oli costituiscono l’elemento base, diversi da quelli contenenti biodiesel e diversi dai residui di oli: – – oli leggeri e preparazioni: – – – destinati a essere utilizzati come carburante:
1211 – – – – benzina e sue frazioni
1212 – – – – white Spirit
1219 – – – – altri
– – – destinati ad altri usi: ex 1291 – – – – benzina e sue frazioni, per la produzione di gas e la trasfor- mazione petrochimica nonché per il riscaldamento indu- striale
1292 – – – – white Spirit
3 RS 632.10, allegato
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Voce di tariffa doganale Designazione della merce
– – altri: – – – destinati a essere utilizzati come carburante:
1911 – – – – petrolio
1912 – – – – olio Diesel
1919 – – – – altri
– – – destinati ad altri usi:
1991 – – – – petrolio
1992 – – – – oli per il riscaldamento
ex 1999 – – – – gasolio per la lavatura di gas greggi; «spikes» di gasolio – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso
70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali
questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:
2010 – – destinati a essere utilizzati come carburante
2090 – – destinati ad altri usi
2901. 2902 Idrocarburi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2901. Idrocarburi aciclici:
– destinati ad essere utilizzati come carburante: – – saturi:
1091 – – – diversi da quelli gassosi
– – non saturi:
2421 – – – isoprene
2991 – – – diversi da quelli gassosi
2902. Idrocarburi ciclici:
– destinati a essere utilizzati come carburante:
1110 – – cicloesano, cicloparaffinico, cicloolefinico o cicloterpenico
1910 – – altri idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici
2010 – – benzolo
3010 – – toluolo
4110 – – o-xilene
4210 – – m-xilene
4310 – – p-xilene
4410 – – miscele di isomeri dello xilene
6010 – – etilbenzene
7010 – – cumene
9010 – – altri
2905. Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
– destinati a essere utilizzati come carburante: – – monoalcoli saturi:
1110 – – – metanolo (alcole metilico)
1210 – – – propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropi-
lico)
1410 – – altri butanoli:
1610 – – – ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri
1920 – – altri
– – monoalcoli non saturi:
2210 – – – alcoli terpenici aciclici
2910 – – – altri
2909. Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: – destinati ad essere utilizzati come carburante:
1910 – – eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi,
diversi dall’etere dietilico
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Voce di tariffa doganale Designazione della merce
2010 – – eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
3010 – – eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
4310 – – eteri monobulitici dell’etilenglicole o del dietilenglicole
4420 – – altri eteri monoalchilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole
4910 – – altri
5010 – – eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi
6010 – – perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro
derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
3807. Catrami di legno, oli di catrame di legno:
ex 0000 – per il riscaldamento
3811. Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzan-
ti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:
9010 – destinati a essere utilizzati come carburante
3814. Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi
altrove: preparazioni per togliere pitture e vernici:
0010 – destinati a essere utilizzati come carburante
3817. Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli
delle voci 2707 o 2902:
0010 – destinati a essere utilizzati come carburante
3824. Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e
preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nomi- nati né compresi altrove:
9030 – prodotti destinati a essere utilizzati come carburante
3826. Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali
bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %:
0010 – destinati a essere utilizzati come carburante
0090 – altri
2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto
per la costituzione di scorte obbligatorie Designazione della merce Quantitativo
Olio Diesel, benzina, olio per il riscaldamento extra leggero o cherosene < 3000 m3