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AS 2017 5927

Ordinanza del DFF concernente la compensazione secondo la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza del DFF concernente la compensazione secondo la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni

del 26 settembre 2017

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 2a della legge federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione, ordina:

Art. 1 1 La ripartizione dei costi della compensazione da versare al Principato del Liechten- stein secondo il numero 6 del Protocollo della Convenzione del 10 luglio 20152 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione) è calcolata in rapporto alle persone residenti nei Cantoni interessati che esercitano un’attività dipendente lucrativa nel Liechtenstein e sulla base della statistica dell’impiego del Principato del Liechtenstein per il 2015.

RS 672.951.4

2017-2484 5927

Compensazione secondo la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein RU 2017 per evitare le doppie imposizioni. O del DFF

2 La partecipazione dei Cantoni indicati corrisponde alle quote seguenti:

Cantone Quota Importo in franchi

San Gallo 82,663 % 371 985 Grigioni 8,891 % 40 008 Zurigo 3,904 % 17 569 Svitto 1,691 % 7 610 Turgovia 1,343 % 6 045 Appenzello Esterno 1,063 % 4 783 Appenzello Interno 0,445 % 2 000

Totale 100 % 450 000

3 La ripartizione dei costi può essere ridefinita per la prima volta per il pagamento afferente all’anno 2022 su richiesta di un Cantone interessato qualora, in base ai suoi residenti che esercitano un’attività dipendente lucrativa nel Liechtenstein, dovesse risultare una modifica della sua partecipazione ai costi pari ad almeno il 20 per cento e tale modifica dovesse superare un importo assoluto di 5000 franchi.

Art. 2

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni addebita gli importi sui conti

correnti dei Cantoni interessati detenuti presso l’Amministrazione federale delle finanze al termine dell’anno per cui è effettuata la compensazione. 2 Essa versa la compensazione all’ufficio designato dal Principato del Liechtenstein nella fattura di cui al numero 6 del Protocollo della Convenzione.

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.

26 settembre 2017 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

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