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AS 2017 605

Ordinanza sull'allerta e l'allarme

Ordinanza sull’allerta e l’allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll)

Modifica del 15 febbraio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 agosto 20101 sull’allarme è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sull’allerta, l’allarme e la rete radio nazionale di sicurezza (Ordinanza sull’allarme e sulla rete radio di sicurezza, OARS)

Art. 1 La presente ordinanza disciplina le competenze e la procedura: a. nell’ambito dell’allerta e dell’allarme nonché dell’impartizione e della diffu- sione di istruzioni di comportamento alla popolazione; b. nell’ambito dell’esercizio, della manutenzione e della salvaguardia del valore di una rete radio nazionale di sicurezza delle autorità e delle organiz- zazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza ad uso della Con- federazione, dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche.

Titolo prima dell’art. 2 Sezione 2: Disposizioni generali concernenti l’allerta e l’allarme

Art. 16 cpv. 2 e 3 2 Emana disposizioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi d’allarme.

1 RS 520.12

2015-3434 605

O sull’allarme RU 2017

3 L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) svolge i compiti

seguenti: a. definisce i requisiti che devono soddisfare i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e, ad eccezione delle sirene, li mette a disposizione; b. garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle com- ponenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione; c. rilascia l’omologazione per le sirene e stabilisce i mezzi per la diffusione di comunicati d’allerta e istruzioni di comportamento.

Titolo prima dell’art. 20a Sezione 6a: Rete radio nazionale di sicurezza

Art. 20a 1 La Confederazione e i Cantoni allestiscono e gestiscono una rete radio nazionale di sicurezza per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa degli organi secondo l’articolo 1 lettera b. 2 L’UFPP è responsabile, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni fede- rali e cantonali attive nel campo del salvataggio e della sicurezza, per le componenti nazionali della rete radio di sicurezza. I compiti comprendono: a. l’elaborazione di direttive tecniche per l’utilizzo della rete radio di sicurezza; b. la pianificazione della copertura radio, delle ubicazioni e della rete radio; c. il coordinamento dell’interconnessione e del collegamento delle sottoreti dei Cantoni e del Corpo delle guardie di confine (Cgcf); d. la garanzia dell’esercizio tecnico, dell’esercizio in parallelo e della salva- guardia del valore dell’intera rete a livello nazionale; e. l’esercizio del Key Management Center; f. la gestione dei release, delle configurazioni, del ciclo di vita e delle modifi- che; g. l’approntamento di elementi di interfaccia normalizzati; h. la garanzia di ampliamenti delle capacità; i. l’approntamento di gateway per l’esercizio in parallelo delle sottoreti esi- stenti e di quelle nuove dei Cantoni e del Cgcf; j. l’acquisizione e il rilascio di licenze a livello nazionale; k. la migrazione alla nuova tecnologia IP, compreso l’esercizio in parallelo; l. la formazione centralizzata degli utenti del sistema; m. la garanzia dell’alimentazione elettrica d’emergenza.

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3 I Cantoni sono responsabili per le componenti cantonali della rete radio nazionale di sicurezza. Nei loro compiti rientrano in particolare: a. la pianificazione, l’acquisto, la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione delle sottoreti conformemente alle condizioni e alle disposizioni relative alla rete radio nazionale di sicurezza; b. la migrazione delle sottoreti alla nuova tecnologia IP, compreso l’esercizio in parallelo; c. la garanzia di collegamenti intercantonali ridondanti; d. la garanzia dell’esercizio, della manutenzione e della salvaguardia del valore delle centrali operative e del Management Center; e. la garanzia degli allacciamenti delle centrali operative tramite interfacce standardizzate; f. la formazione decentralizzata degli utenti del sistema; g. la garanzia dell’alimentazione elettrica d’emergenza.

Art. 21, rubrica Assunzione dei costi dei sistemi tecnici destinati a dare l’allarme alla popolazione

Art. 21a Assunzione dei costi della rete radio nazionale di sicurezza

1 La Confederazione si assume i costi per:

a. l’approntamento, l’esercizio e la salvaguardia del valore delle componenti nazionali della rete radio di sicurezza; b. l’approntamento, l’esercizio e la salvaguardia del valore di ubicazioni della rete radio nazionale di sicurezza della Confederazione e delle loro infrastrut- ture; c. l’approntamento dei terminali e l’allacciamento delle centrali operative delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicu- rezza a livello nazionale; d. l’approntamento dei terminali della protezione civile.

2 I Cantoni si assumono i costi per:

a. l’approntamento, l’esercizio e la salvaguardia del valore delle componenti cantonali e delle infrastrutture delle loro sottoreti; b. l’allacciamento delle infrastrutture delle loro sottoreti alle componenti nazionali; c. i collegamenti ridondanti tra le sottoreti; d. l’approntamento dei terminali e l’allacciamento delle centrali operative delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicu- rezza a livello cantonale.

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3 Il Cgcf e i Cantoni stabiliscono, d’intesa con l’UFPP, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione per i gestori di sottorete interessati.

4 I gestori di infrastrutture critiche si assumono i costi dei propri terminali.

Titolo prima dell’art. 22 Sezione 8: Restrizioni della proprietà e responsabilità

Art. 22 1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le infrastrutture per l’allerta e l’allarme. L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito. 2 Se un terzo subisce un danno causato da un dispositivo di cui al capoverso 1 ubica- to su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzio- ne del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negli- genza grave del proprietario, questi risponde del danno. 3 Le restrizioni della proprietà e la responsabilità per infrastrutture della rete radio nazionale di sicurezza sono disciplinate dalla legge del 30 aprile 19972 sulle teleco- municazioni.

Art. 24a Disposizioni transitorie della modifica del 15 febbraio 2017 1 La Confederazione si assume i suoi costi derivanti dall’esercizio in parallelo della rete radio nazionale di sicurezza al massimo fino al 2025.

2 Può prefinanziare ai Cantoni l’ammodernamento tecnico dei loro impianti di

trasmissione acquistati dopo il 2012 a condizione che in questo modo si possa abbreviare l’esercizio in parallelo e tale soluzione risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento al più tardi entro la fine del 2027.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

15 febbraio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS 784.10

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