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AS 2017 6079

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 8 Termini di domanda e scadenze 1 La domanda per ottenere contributi per singole colture va inoltrata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di ade- guamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine al 1° maggio.

2 Il Cantone può fissare un termine di domanda entro il termine di cui al capo-

verso 1.

Art. 9, rubrica, e cpv. 1bis–3 Modifiche della domanda 1bis Abrogato

2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

3 Se il gestore non può adempiere le esigenze per i contributi per singole colture che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica tempestivamente al servizio canto- nale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi: a. il giorno prima della ricezione dell’annuncio di un controllo; b. il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.

1 RS 910.17

2017-1388 6079

O sui contributi per singole colture RU 2017

Art. 15 Ricorso a terzi Il Cantone può delegare i lavori necessari giusta l’articolo 14. Disciplina l’inden- nizzo dei lavori delegati e vigila sull’attività di controllo eseguendo verifiche per campionatura.

Art. 16 cpv. 2 e 3 Abrogati

Art. 17 cpv. 2

2 Su indicazione dell’UFAG, il Cantone redige ogni anno un rapporto sulla sua

attività di vigilanza giusta l’articolo 15.

Art. 18 cpv. 2 Abrogato

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2 Il numero 2.1 dell’allegato entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2017.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O sui contributi per singole colture RU 2017

Allegato (art. 18 cpv. 1)

Riduzione dei contributi per singole colture

N. 1.5 1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supple- mentari dovute all’inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.4 e 2.7.

N. 2.1

2.1 Le disposizioni di cui all’allegato 8 numeri 2.2.1–2.2.6 dell’ordinanza del

23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD) sono applicabili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono essere effettuate solo parzialmente nell’ambito dei pagamenti diretti. Se i punti in caso di recidiva di cui all’allegato 8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o superiori a 110, nell’anno di contribuzione non sono versati contributi per singole colture.

N. 2.5 lett. b

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Contratto per fornitura di Mancanza del contratto 100 % dei contributi per zucchero singole colture per barbabietole da zucchero

2 RS 910.13

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