AS 2018 2713
Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti Messicani sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali
Traduzione1
Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti Messicani sull’importazione e il rimpatrio di beni culturali
Concluso il 24 agosto 2017 Entrato in vigore mediante scambio di note il 25 luglio 2018
Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti Messicani, di seguito denominati «Parti contraenti», in applicazione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, conclusa a Parigi, Francia, il 14 novembre 19702, della quale i due Stati sono Parti, in considerazione del fatto che il furto, il saccheggi nonché l’importazione e l’esportazione illecite di beni culturali pregiudicano il patrimonio culturale dell’uma- nità, determinati a limitare tutte le velleità di trasferire illecitamente beni culturali, convinti che la collaborazione fra le Parti contraenti possa fornire un contributo importante a tale scopo, nell’intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali importati illecitamente e di intensificare gli scambi culturali fra le Parti contraenti, in considerazione del fatto che gli scambi culturali fra le Parti contraenti a fini scientifici, culturali ed educativi accrescono e approfondiscono la conoscenza della civiltà umana, arricchiscono la vita culturale dei popoli e ispirano il reciproco rispet- to e la stima fra le nazioni, hanno convenuto quanto segue:
RS 0.444.156.31
1 Dal testo originale francese (RO 2018 2713).
2 RS 0.444.1
2017-3036 2713
Importazione e rimpatrio di beni culturali. Acc. con il Messico RU 2018
Art. I Obiettivo (1) Il presente Accordo disciplina l’importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali fra le Parti contraenti e si prefigge di impedire il traffico illecito di beni culturali nei loro rispettivi territori. (2) Il presente Accordo trova applicazione esclusivamente per le categorie di beni culturali elencate negli allegati del presente Accordo, che rivestono un’importanza significativa per il patrimonio culturale di una delle due Parti contraenti.
Art. II Disciplinamento dell’importazione (1) I beni culturali possono essere importati sul territorio di una delle Parti contraen- ti se si dimostra alle autorità doganali che sono rispettate le disposizioni in materia di esportazione vigenti nell’altra Parte contraente. Se la legislazione di una delle Parti contraenti richiede un’autorizzazione per esportare beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali dell’altra Parte contraente. (2) La dichiarazione doganale deve in particolare: a. riportare il tipo di oggetto; b. fornire informazioni il più possibile precise sul luogo di produzione dell’oggetto oppure, se si tratta del risultato di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo del suo ritrovamento. (3) Le Parti contraenti adottano le misure necessarie a proibire l’acquisizione, l’acquisto, la vendita e ogni tipo di trasferimento di proprietà di beni culturali la cui importazione non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Art. III Azione di rimpatrio: competenza, diritto applicabile, assistenza (1) Su richiesta esplicita, compreso per via diplomatica, di una delle Parti contraenti allo scopo di recuperare i beni culturali importati illecitamente nel territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima utilizzerà tutti i mezzi legali a sua disposi- zione per restituire i beni culturali importati illegalmente alla Parte contraente ri- chiedente, conformemente alla legislazione applicabile, alle convenzioni internazio- nali esistenti e all’articolo II del presente Accordo. (2) La richiesta esplicita può essere presentata: a. in Svizzera, sotto forma di un’azione di rimpatrio dinanzi ai tribunali compe- tenti; b. negli Stati Uniti Messicani, dinanzi all’autorità competente. (3) Le modalità della richiesta sono rette dal diritto interno della Parte contraente in cui si trova il bene culturale. (4) L’autorità competente, secondo l’articolo VIII del presente Accordo, della Parte contraente in cui si trova il bene culturale consiglia e assiste la Parte contraente richiedente nei limiti delle sue possibilità e dei mezzi a sua disposizione per: a. localizzare il bene culturale; b. determinare il tribunale o l’autorità competente;
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c. contattare rappresentanti legali specializzati ed eventualmente periti; d. immagazzinare temporaneamente e conservare i beni culturali fino al loro rimpatrio. (5) Le Parti contraenti immagazzinano i beni culturali in un luogo appropriato per proteggerli dal deterioramento durante la procedura di rimpatrio nella Parte con- traente richiedente.
Art. IV Modalità dell’azione di rimpatrio (1) La Parte contraente richiedente deve dimostrare che: a. il bene culturale rientra in una delle categorie elencate nell’allegato; e b. il bene culturale è stato importato illecitamente nell’altra Parte contraente dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. (2) Se la protezione di un bene culturale non è garantita nel territorio della Parte contraente richiedente a causa di conflitti armati, calamità naturali o altri eventi straordinari che potrebbero minacciare il patrimonio culturale di questa Parte con- traente, l’altra Parte contraente può sospendere il rimpatrio del bene fino al momento in cui la sua sicurezza sarà garantita. (3) Un’azione di rimpatrio promossa in Svizzera si prescrive un (1) anno dopo che le autorità della Parte contraente richiedente sono venute a conoscenza dell’ubica- zione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi trenta (30) anni dopo l’esportazione illecita; l’azione è esercitata senza pregiudizio per gli altri mecca- nismi esistenti per il rimpatrio di beni culturali. (4) Un’azione di rimpatrio promossa in Messico dovrà avvenire entro sei (6) anni da quando la Parte contraente richiedente è venuta a conoscenza dell’ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi entro cinquanta (50) anni dalla data dell’esportazione illecita; l’azione è esercitata senza pregiudizio per gli altri mecca- nismi esistenti per il rimpatrio di beni culturali.
Art. V Costi del rimpatrio di beni culturali (1) I costi necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio di beni culturali sono a carico della Parte contraente richiedente. (2) Conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, le due Parti contraenti accordano le agevolazioni amministrative, fiscali e doganali necessarie per il rimpa- trio nella Parte contraente di origine dei beni culturali importati illecitamente. (3) Nei limiti della sua legislazione nazionale, l’autorità competente della Parte contraente richiedente può consigliare chiunque abbia acquistato in buona fede tale bene culturale di promuovere un procedimento giudiziario affinché il venditore, indipendentemente dalla responsabilità penale in cui incorre, rimborsi il prezzo pagato.
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Art. VI Comunicazione in merito all’Accordo Le Parti contraenti comunicano il contenuto del presente Accordo agli ambienti specialistici interessati, nello specifico ai commercianti d’arte e alle autorità doga- nali e di perseguimento penale.
Art. VII Trattamento dei beni culturali restituiti La Parte contraente richiedente vigila affinché i beni culturali restituiti siano protetti a regola d’arte, resi accessibili al pubblico e messi a disposizione a scopo di ricerca ed esposizione sul territorio dell’altra Parte contraente.
Art. VIII Autorità competenti (1) Le autorità competenti dell’esecuzione del presente Accordo sono: a. in Svizzera: il Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali (Ufficio federale della cultura), Dipartimento federale dell’interno; b. negli Stati Uniti Messicani: il Ministero degli affari esteri (Secretaría de Re- laciones Exteriores). (2) Dall’entrata in vigore del presente Accordo, le autorità competenti si scambiano i rispettivi numeri di telefono e le coordinate di contatto e designano, nella misura del possibile, una persona di riferimento che conosca la lingua dell’altra Parte con- traente. (3) Le autorità competenti si notificano reciprocamente e senza indugio ogni modi- fica alle competenze o alle designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente arti- colo.
Art. IX Scambio di informazioni (1) Le Parti contraenti si notificano reciprocamente, mediante le loro autorità com- petenti di cui all’articolo VIII, furti, saccheggi, perdite o altri eventi che riguardano i beni culturali delle categorie menzionate nell’allegato. (2) La ricerca svolta sul territorio dell’altra Parte contraente deve essere notificata all’autorità competente della Parte contraente richiedente. A tale scopo, la Parte contraente richiedente dovrà presentare informazioni sulle persone sospettate di essere coinvolte, allo scopo di facilitare la loro identificazione e di stabilire il loro modus operandi. (3) Le Parti contraenti forniscono alle autorità doganali e di polizia dei porti, degli aeroporti e dei valichi di confine ogni informazione riguardante i beni culturali oggetto di furto o traffico illecito, allo scopo di facilitare la loro identificazione e l’applicazione delle misure previste dalle rispettive legislazioni. (4) Le Parti contraenti si informano reciprocamente e senza indugio in merito a ogni modifica della rispettiva legislazione nazionale in materia di trasferimento di beni culturali.
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Art. X Collaborazione con le istituzioni internazionali Nell’applicazione del presente Accordo le Parti contraenti collaborano con le istitu- zioni internazionali competenti per la lotta contro il trasferimento illecito di beni culturali quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL), il Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
Art. XI Meccanismo di verifica (1) Le autorità competenti di cui all’articolo VIII soprintendono regolarmente all’applicazione del presente Accordo e propongono all’occorrenza le opportune modifiche. Possono inoltre formulare proposte volte a migliorare la collaborazione in materia di scambi culturali. (2) I rappresentanti delle autorità competenti si riuniscono alternativamente in Svizzera e in Messico, al più tardi al momento della conclusione del presente Ac- cordo. Un incontro può essere inoltre convocato su richiesta di una delle Parti con- traenti, in particolare in caso di modifiche importanti delle disposizioni legislative e amministrative applicabili al trasferimento di beni culturali.
Art. XII Rapporto con altri trattati internazionali Il presente Accordo non pregiudica gli impegni delle Parti contraenti derivanti da altri trattati internazionali, multilaterali o bilaterali di cui sono parte.
Art. XIII Risoluzione delle controversie Le controversie che potrebbero sorgere nell’interpretazione, nell’applicazione e nell’esecuzione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica.
Art. XIV Entrata in vigore, modifica e denuncia (1) Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti notificano reciprocamente il rispetto dei requisiti legali di ciascuna di esse. (2) Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato e può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti mediante comunicazione scritta indirizzata per via diplomatica novanta (90) giorni prima. (3) La denuncia del presente Accordo non pregiudica le azioni di restituzione in corso. (4) Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti contraenti; le modifiche concordate entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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In fede di che, le Parti contraenti sottoscrivono il presente Accordo a Città del Mes- sico il 24 agosto 2017, in due (2) esemplari originali, in francese e spagnolo, en- trambi facenti egualmente fede e aventi la stessa validità.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo degli Stati Uniti Messicani: Alain Berset María Cristina Irina García Cepeda Garcia
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Allegato 1
Categorie di beni culturali svizzeri
Le seguenti categorie riguardano, pur non limitandosi a essi, i beni culturali dalla preistoria al 1500 d.C. seguenti:
I. Pietra A. Elementi architettonici e decorativi: in granito, pietra arenaria, calcare, tufo, marmo e altri tipi di pietra. Elementi strutturali appartenenti a complessi funerari, cultuali e abitativi quali capitelli, lesene, colonne, acroteri, fregi, stele, lunette di finestre, mosaici, rivestimenti e tarsie marmoree ecc. B. Iscrizioni: su diversi tipi di pietra. Altari, lapidi, stele, epigrafi onorarie ecc. C. Rilievi: su pietra calcarea e altri tipi di pietra. Rilievi su pietra, rilievi tombali, sarcofagi con o senza decorazione, urne cinerarie, stele, elementi ornamentali ecc. D. Sculture/statue: in pietra calcarea, marmo e altri tipi di pietra. Statue funerarie e votive, busti, statuette, elementi di corredi funerari ecc. E. Utensili/attrezzi: in silice e altri tipi di pietra. Diversi utensili come lame di coltel- li e pugnali, asce e attrezzi per attività artigianali ecc. F. Armi: in ardesia, silice, pietra calcarea, pietra arenaria e altri tipi di pietra. Cuspidi di frecce, scudi, palle di cannone ecc. G. Gioielli/costumi: in diversi tipi di pietra, pietre dure preziose e semipreziose. Pendenti, perle, castoni per anelli ecc.
II. Metallo A. Statue/statuette/busti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Raffigurazioni di persone, animali e divinità, ritratti a busto ecc. B. Recipienti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile e ferro. Olle, secchi, coppe, vasi, setacci ecc. C. Lampade: in metallo non ferroso e ferro. Lampade, frammenti di candelabri, ecc. D. Gioielli/costumi: in metallo non ferroso, ferro, più raramente in metallo nobile. Cavigliere, collane, bracciali e anelli, perle, spille, fermagli (per l’abbigliamento), fibule e ornamenti per cinture, pendenti. E. Utensili/attrezzi: in ferro e metallo non ferroso, raramente in metallo nobile. Scuri, asce, falci, coltelli, tenaglie, martelli, trapani, utensili di scrittura, cucchiai, chiavi, serrature, componenti di carri, finimenti per cavalli, briglie, ferri di cavallo, catene, campanacci ecc.
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F. Armi: in ferro e metallo non ferroso, raramente in metallo nobile. Pugnali, spade, cuspidi di lance e di frecce, coltelli, borchie di scudi, palle di cannone, elmi e arma- ture.
III. Ceramica A. Recipienti: in ceramica fine e ceramica grezza, in parte decorati, dipinti, ingob- biati o smaltati. Recipienti di produzione locale o provenienti da altre aree. Vasi, piatti, ciotole, coppe, piccoli contenitori, ampolle, anfore, setacci ecc. B. Utensili/attrezzi: in ceramica. Attrezzi per attività artigianali e diversi altri utensi- li. Molto variegati. C. Lampade: in ceramica. Lumi a petrolio e lumi a sego di diversa fattura. D. Statuette: in ceramica. Raffigurazione di persone, divinità e animali, elementi anatomici. E. Piastrelle per stufe/elementi architettonici: in ceramica, piastrelle per stufe spesso smaltate. Terrecotte architettoniche e rivestimenti. Piastrelle a bicchiere, piastrelle a foglio decorate, piastrelle-nicchia, piastrelle di cornice, piastrelle d’angolo, piastrelle del cornicione, piastrelle per pavimenti e tegole decorate/stampate.
IV. Vetro e pasta vitrea A. Recipienti: in vetro colorato e incolore. Ampolle, coppe, bicchieri, vassoi, sigilli di ampolle in vetro. B. Gioielli/Costumi: in vetro colorato e incolore. Bracciali, perle, sfere, elementi ornamentali.
V. Osso A. Armi: in osso e corno. Cuspidi di frecce, arpioni ecc. B. Recipienti: in osso. Elementi di recipienti. C. Utensili/attrezzi: in osso, corno e avorio. Lesine, scalpelli, scuri, asce, chiodi, punteruoli, pettini e oggetti decorati. D. Gioielli/costumi: in osso, corno, avorio e zanne. Chiodi, pendenti ecc.
VI. Legno A. Armi: in diversi tipi di legno. Frecce, archi ecc. B. Utensili/attrezzi: in diversi tipi di legno. Manici di asce in pietra, accette, cuc- chiai, impugnature di coltelli, pettini, ruote, lavagnette ecc. C. Recipienti: in diversi tipi di legno. Svariati recipienti in legno.
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VII. Cuoio/tessuto/diversi materiali organici A. Accessori per armi: in cuoio. Fodere per scudi ecc. B. Abbigliamento: in cuoio, stoffa e fibre vegetali. Calzature, indumenti ecc. C. Utensili: in fibre vegetali e cuoio. Reti, faretre ecc. D. Recipienti: in fibre vegetali. Svariati recipienti, intrecciati, cuciti ecc. E. Gioielli/costumi: in conchiglia, lignite, ecc. Bracciali, perle ecc.
VIII. Pittura A. Pittura murale: su intonaco. Pittura murale con diversi motivi.
IX. Ambra A. Gioielli/costumi: in ambra. Elementi ornamentali semplici o configurati.
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Allegato 2
Categorie di beni culturali messicani
Il presente allegato riguarda, pur non limitandosi a essi, i beni culturali di interesse archeologico, storico, artistico, antropologico ed etnologico dalla preistoria al 1500 d.C. seguenti:
I. Sono considerati beni di interesse archeologico i prodotti di culture precedenti all’insediamento dell’ispanità nel territorio messicano, inclusi i resti umani, di flora e di fauna legati a tali culture provenienti da scavi o da scoperte, terrestri o acquatici, e comprendenti il materiale litico, ceramico, le pietre preziose e semipreziose, i metalli, i tessuti e altre vestigia materiali frutto dell’attività umana o i frammenti degli stessi.
II. Sono considerati beni di interesse storico i beni legati alla storia messicana, aventi un rapporto con la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e la storia sociale nonché con la vita di governanti, pensatori, scienziati e artisti nazionali e con gli avvenimenti di importanza nazionale e comprendono, pur non limitandosi a essi: 1. mobili che si trovano o si trovavano in complessi abitativi e in opere di ge- nio civile significativi, a carattere privato destinati a templi e rispettive atti- nenze, ad arcivescovati, vescovati, presbiteri, seminari, conventi o a qual- siasi altro luogo di amministrazione, diffusione, insegnamento o pratica di un culto religioso, all’istruzione e insegnamento, a scopi assistenziali o di beneficienza, all’utilità e al decoro pubblici e all’utilizzo da parte delle auto- rità civili e militari;
2. documenti e registri che appartengono o sono appartenuti agli uffici e agli
archivi della Federazione, degli Stati, dei Comuni o delle canoniche; 3. documenti originali manoscritti legati alla storia messicana, libri, prospetti e altro, stampati in Messico o all’estero, che meritano di essere conservati nel Paese data la loro rarità e l’importanza per la storia messicana; 4. elementi diversi legati alla storia civile, politica, religiosa, industriale e/o culturale del Messico quali valute e monete, armi, iscrizioni, porcellane, vetro, elementi araldici, abbigliamento, gioielli, ornamenti, mobili, arredi, attrezzature e strumenti da lavoro, strumenti musicali e altro nonché sigilli incisi, timbri postali e simili, marche da bollo, singoli o facenti parte di col- lezioni filateliche e numismatiche messicane e di importanza storica; 5. oggetti di valore scientifico, compresi collezioni ed esemplari rari (interi o meno), di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia e oggetti di interesse paleontologico.
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III. Sono considerati beni di interesse artistico gli oggetti o i frammenti di opere d’arte dichiarati parte del patrimonio culturale messicano oppure provenienti da musei, gallerie oppure collezioni pubbliche o private quali: 1. quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale; 2. produzioni originali di arte statuaria e di scultura in qualsiasi materiale;
3. incisioni, stampe e litografie originali;
4. set e montaggi artistici originali in qualsiasi materiale.
IV. Sono considerati beni di interesse antropologico ed etnologico il materiale a rischio di estinzione o tendente a scomparire e quello impiegato per cerimonie o fini pratici come tessuti, costumi, maschere tradizionali e rituali in qualsiasi materiale, l’arte plumaria come gli ornamenti per il capo, il corpo e tombali, di interesse artistico, storico o sociale.
V. I beni mobili che sono il risultato dello smembramento di beni immobili o mobili considerati di interesse archeologico, storico, artistico, antropologico o etnologico conformemente alle categorie precedenti.
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