AS 2018 2921
Decisione n. 1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza Decisione n. 1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera che modifica gli allegati I e II dell’Accordo
Approvata il 6 giugno 2013 Entrata in vigore il 7 giugno 2013
Testo originale Il Comitato misto, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doga- nali di sicurezza1 (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2; considerando che, con la conclusione dell’accordo, le parti contraenti si sono impe- gnate a garantire nel rispettivo territorio doganale un livello di sicurezza equivalente mediante l’adozione di misure doganali di sicurezza basate sulla legislazione in vigore nell’Unione europea, in particolare sulle pertinenti disposizioni del regola- mento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 19922, che istituisce un codice doganale comunitario e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 19933, che fissa talune disposizioni di applicazione di detto codice doganale; considerando che, dopo la conclusione dell’accordo, in detta legislazione sono state introdotte modifiche concernenti le misure doganali di sicurezza, in particolare mediante i regolamenti della Commissione (CE) n. 312/20094, (UE) n. 169/20105 e (UE) n. 430/20106; considerando che è opportuno inserire nell’accordo le modifiche apportate alla legislazione dell’Unione europea che sono pertinenti al fine di mantenere l’equivalenza del livello di sicurezza delle parti contraenti, ha emanato la presente decisione:
1 RS 0.631.242.05
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
4 GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.
5 GU L 51 del 2.3.2010, pag. 2.
6 GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.
2018-2274 2921
Accordo riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità RU 2018 nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza.
Art. 1 L’allegato I dell’accordo è modificato come segue: 1) l’articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: «2. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell’allegato 30bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 19937, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [di seguito denominato «regolamento (CEE) n. 2454/93»], modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione8. Essa è compilata conformemen- te alle note esplicative che figurano in detto allegato 30bis ed è autenticata dalla persona che la redige.» 2) l’articolo 2 è modificato come segue: a) il paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal testo seguente: «e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con sem- plice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni ema- nate dalle parti contraenti, fatta eccezione per gli effetti o oggetti mobili, nonché per bancali, contenitori e mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali» utilizzati nell’ambito di un contratto di trasporto;» b) il paragrafo 1, lettera j), è sostituito dal testo seguente: «j) le merci seguenti, introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente direttamente a o da piattaforme di perforazione o di estrazione o da turbine eoliche, ad opera di una persona stabilita sul territorio doganale delle parti contraenti: – merci che sono incorporate in tali piattaforme o turbine eoliche ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, – merci utilizzate per attrezzare di tali piattaforme o turbine eoliche; altre merci utilizzate o consumate su tali piattaforme o turbine eoliche e i ri- fiuti non pericolosi da esse provenienti;» c) al paragrafo 1 è aggiunta una nuova lettera l): «l) merci trasportate dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano nel territorio doganale di una parte con- traente o spedite dal territorio doganale di una parte contraente verso detti territori;» d) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nella Comuni-
tà per le merci di cui agli articoli 181quater, lettere i) e j), e 592bis, lettere i) e j), nonché nei casi di cui agli articoli 786, paragrafo 2, e 842bis, paragrafo 4, lettere b) e f), del regolamento (CEE) n. 2454/93;»
7 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
8 GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.
Accordo riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità RU 2018 nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza.
e) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita: a) per le merci seguenti: – pezzi di ricambio e di sostituzione destinati alle navi e agli aeromobili a fini di riparazione, – lubrificanti e gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, e – prodotti alimentari e altri articoli destinati ad essere consumati o vendu- ti a bordo; b) per le merci in regime doganale di transito, quando le indicazioni della di- chiarazione sommaria di uscita sono contenute in una dichiarazione di tran- sito elettronica, a condizione che l’ufficio di destinazione del transito sia an- che l’ufficio doganale di uscita; c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale rispettivo delle parti contraenti e le trasporterà fuori da tale territorio; d) se le merci sono state caricate in un altro porto o aeroporto nel territorio do- ganale rispettivo delle parti contraenti e rimangono sul mezzo di trasporto le trasporterà fuori da tale territorio; e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sotto- posta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sor- veglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un tre- no che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca fuori dal territorio doganale rispettivo delle parti contraenti, a condi- zione che: i) il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla da- ta in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo al fine di tener conto di dette circostanze, ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle au- torità doganali, e iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamen- to della destinazione delle merci e del destinatario.»
Art. 2 Nell’allegato II dell’accordo, l’articolo 6, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente: «– l’operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori per quan- to riguarda le informazioni di cui all’allegato 30bis del regolamento (CEE)
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n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 19939, che fissa talune disposi- zioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regola- mento (UE) n. 430/2010 della Commissione10; tuttavia, nel caso in cui l’operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare un numero ridotto di dati ob- bligatori soltanto se partecipa all’importazione o all’esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato.»
Art. 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2013.
Per il comitato misto: Il presidente, Antonis Kastrissianakis
9 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
10 GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.
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Dichiarazione comune Relativa all’allegato I, articolo 1, paragrafo 2, dell’Accordo In merito alle indicazioni previste per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, le parti contraenti confermano che: – le disposizioni concernenti il numero EORI; e – i requisiti relativi alle richieste di deviazione (allegato 30A, numero 2.6 – tabella 6), introdotti dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, non si applicano alle dichiarazioni presentate alle autorità doganali svizzere.
Accordo riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità RU 2018 nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza.