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AS 2018 3013

Decisione n. 1/2018 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'Allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Traduzione

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2018 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo

Adottata il 12 giugno 2018 Entrata in vigore il 12 giugno 2018 con effetto a partire dal 1° gennaio 2017

Il Comitato misto veterinario, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul commer- cio di prodotti agricoli1, in particolare l’Allegato 11 articolo 19 paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul commer- cio di prodotti agricoli («Accordo agricolo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) Ai sensi dell’Allegato 11 articolo 19 paragrafo 1 dell’Accordo agricolo, il Comi- tato misto veterinario istituito dall’Accordo agricolo («Comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale Allegato e alla sua applicazione e di svolgere i compiti ivi previsti. L’articolo 19 paragrafo 3 di tale Allegato 11 autorizza il Comitato misto veterinario a modificarne le appendici, in particolare per adeguarle e aggiornarle. (3) La decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario2 ha modificato le appen- dici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo una prima volta. (4) La decisione n. 1/2015 del Comitato misto veterinario3 ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo.

1 RS 0.916.026.81, GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

2 Decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’Accordo tra la Confede- razione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo, RU 2004 2255, (2004/78/CE) (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27). 3 Decisione n. 1/2015 del Comitato misto veterinario istituito dall’Accordo tra la Confede- razione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, del 17 dicem- bre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’Allegato 11 dell’Accordo, RU 2016 819, (2015/2367/UE) (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 128).

2018-1380 3013

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2018 RU 2018

(5) La Svizzera ha beneficiato per vari periodi successivi della facoltà di derogare all’esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Da più di cinquant’anni non è stato rilevato in Svizzera alcun caso di Trichine. La Svizzera dispone inoltre di un programma di individuazione funzionante e si impegna a far sì che le carni di suini domestici immesse sul mercato dell’Unione europea siano state sempre sottoposte all’esame per l’individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. È pertanto possibile rendere permanente tale deroga. (6) Per evitare l’interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1° gennaio 2017. (7) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell’adozione. (8) È opportuno modificare di conseguenza l’appendice 6 dell’Allegato 11 dell’Accordo agricolo, ha adottato la presente decisione:

Art. 1 I numeri 4–6 del capitolo «Condizioni speciali» dell’Allegato 11 appendice 6 dell’Accordo agricolo sono sostituiti dal testo seguente: «4) Le autorità competenti della Svizzera si impegnano a far sì che le carcasse e le carni di suini domestici immesse sul mercato dell’Unione europea siano sottoposte all’esame per l’individuazione di Trichine. 5) I metodi di individuazione descritti all’Allegato I, capitoli I e II, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione4 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine. 6) In applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a e capover- so 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macel- lazione (OIgM; RS 817.190.1) e dell’articolo 10 capoverso 8 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che non sono destinati al mercato dell’Unione europea recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell’Allegato 9 ultimo paragrafo dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione.

4 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichi- ne nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2018 RU 2018

Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di origine animale.» Il numero 7) è soppresso.

Art. 2 La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell’Accordo agricolo.

Art. 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica retroattivamente con effetto dal 1° gennaio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2018.

Per la Per Confederazione svizzera: l’Unione europea: Il capo delegazione, Il capo delegazione, Hans Wyss Koen Van Dyck

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2018 RU 2018

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