AS 2018 4625
Ordinanza concernente la posta da campo
Ordinanza concernente la posta da campo
del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto l’articolo 4 dell’organizzazione dell’esercito del 18 marzo 20162, ordina:
Art. 1 Scopo La presente ordinanza disciplina le prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti nonché l’organizzazione della posta da campo.
Art. 2 Servizio postale e traffico dei pagamenti 1 La posta da campo fornisce alla truppa le prestazioni assegnate all’approvvigiona- mento di base dalla legislazione postale. 2 In caso di necessità comprovata, la posta da campo, d’intesa con la Base logistica dell’esercito (BLEs), può fornire ulteriori prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti nonché articoli personali d’uso di prima necessità. Devono essere osservate le disposizioni concernenti il traffico dei pagamenti conte- nute nell’ordinanza del 5 aprile 20063 sulle finanze della Confederazione.
Art. 3 Franchigia di porto Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’utilizzazione della franchigia di porto e stabilisce segnatamente il genere e l’entità degli invii e delle prestazioni.
Art. 4 Attribuzione di mandati 1 Nei limiti fissati dalla legislazione postale, il DDPS può incaricare la Posta Sviz- zera o altri operatori con sede in Svizzera di fornire le prestazioni nei settori del servizio postale e del traffico dei pagamenti.
RS 513.316
2018-0238 4625
Posta da campo. O RU 2018
2 I dettagli relativi al mandato, in particolare l’indennizzo dell’operatore incaricato, sono disciplinati in una convenzione. 3 La fornitura di prestazioni in situazioni straordinarie è retta dall’articolo 12 della legge del 17 dicembre 20104 sulle poste.
Art. 5 Organi della posta da campo
1 La posta da campo comprende:
a. la Direzione della posta da campo; b. il servizio postale delle piazze d’armi; c. gli organi della posta da campo negli stati maggiori e nelle unità dell’eser- cito. 2 Durante l’impiego la posta da campo può essere diretta secondo le direttive del capo della BLEs. 3 L’obbligo di prestare servizio militare dei collaboratori della posta da campo può essere prorogato su richiesta.
Art. 6 Direzione della posta da campo 1 Il capo della posta da campo dell’esercito è nominato dalla Posta Svizzera d’intesa con la BLEs.
2 Il settore di compiti della Direzione della posta da campo comprende:
a. la pianificazione e la direzione della posta da campo, in particolare:
1. l’istruzione dei membri della posta da campo,
2. la pianificazione del personale e del materiale per i servizi d’istruzione
e per gli impieghi dell’esercito,
3. l’emanazione e l’applicazione dei regolamenti tecnici e delle istruzioni
tecniche; b. la direzione del servizio postale delle piazze d’armi; c. la direzione e l’esercizio dell’Ufficio Svizzera.
Art. 7 Servizio postale delle piazze d’armi Il servizio postale delle piazze d’armi garantisce l’esercizio postale sulle piazze d’armi.
Art. 8 Delega di compiti militari 1 Il DDPS può incaricare la Posta Svizzera di dirigere la posta da campo. In questo caso la Posta Svizzera funge da terzo che adempie compiti in relazione con gli affari militari.
4 RS 783.0
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Posta da campo. O RU 2018
2 I dettagli relativi al mandato, segnatamente l’indennizzo dell’operatore incaricato, sono disciplinati in una convenzione.
Art. 9 Tutela del segreto La Direzione della posta da campo adotta le misure necessarie affinché siano rispet- tate le prescrizioni sulla tutela del segreto militare. Occorre in particolare impedire che per il tramite della posta da campo siano divulgate informazioni sull’organizza- zione dell’esercito.
Art. 10 Esecuzione Il DDPS disciplina l’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 24 novembre 19995 concernente il Servizio della posta da campo è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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