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AS 2019 1229

Ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del 10 aprile 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 agosto 20181 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 e 6 2 L’accordo di programma fissa in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contri- buto della Confederazione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell’accordo di programma è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata inferiore. 6 L’impiego dei contributi della Confederazione conformemente agli articoli 15 e 16 deve essere specificato nei programmi cantonali d’integrazione.

Art. 14a Promozione della prima integrazione (art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI) 1 Per promuovere la prima integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sono attuate misure nei settori da promuovere secondo l’articolo 12 e la promozione specifica dell’integrazione è coordinata con la promo- zione dell’integrazione nelle strutture ordinarie (art. 17).

2 La Confederazione contribuisce al finanziamento di queste misure mediante i

contributi di cui all’articolo 15. 3 In merito alla promozione della prima integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente, l’accordo di programma contiene in particolare gli elementi seguenti:

1 RS 142.205

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Integrazione degli stranieri. O RU 2019

a. prima informazione e fabbisogno in termini di promozione dell’integrazione; b. gestione dei casi continuativa e valutazione del potenziale; c. lingua e formazione; d. potenziale in ambito formativo e occupazionale; e. lingua e formazione nella prima infanzia; f. coesistenza.

Art. 15 Somma forfettaria a favore dell’integrazione (art. 58 cpv. 2 LStrI) 1 La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 18 000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora.

2 La somma forfettaria si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo al

31 ottobre 2018. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l’anno civile seguente. 3 La SEM versa la somma forfettaria sulla base di accordi di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione.

4 Versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l’anno in virtù del numero di

decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati Finanziamento Asilo. 5I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure ai sensi dell’articolo 14a capoverso 3 lettere c ed e volte a promuovere l’integrazione dei richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata. 6 I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure d’integrazione a favore di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, attuate nelle strutture ordinarie dell’aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19772 sull’assi- stenza.

Art. 17 cpv. 2bis 2bis Nel quadro di programmi cantonali d’integrazione i Cantoni possono finanziare misure per l’ulteriore sviluppo concettuale e qualitativo dei programmi nonché le loro valutazioni allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici.

2 RS 851.1

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Titolo della sezione 6 Sezione 6: Disposizioni finali

Inserire dopo il titolo della sezione 6

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2019

1 Per le decisioni emesse dopo il 1° maggio 2019, la SEM versa la totalità della

somma forfettaria di 18 000 franchi per persona di cui all’articolo 15 capoverso 1, a condizione che gli accordi di programma in essere siano integrati con le misure volte a promuovere la prima integrazione (art. 14a cpv. 3) nel quadro di un accordo ag- giuntivo da concludersi entro il 30 novembre 2019. In assenza di un accordo aggiun- tivo continua a essere versata una somma forfettaria a favore dell’integrazione dell’importo di 6000 franchi.

2 Se l’accordo aggiuntivo è concluso dopo il 30 novembre 2019, la SEM versa ai

Cantoni la totalità della somma forfettaria di 18 000 franchi (art. 15 cpv. 1) a decor- rere dal primo giorno del mese che segue la conclusione dell’accordo aggiuntivo.

3 La conclusione di un accordo aggiuntivo è possibile fino al 30 novembre 2020.

Dopo tale data le necessarie misure di promozione della prima integrazione (art. 14a cpv. 3) sono incluse negli accordi di programma successivi. 4 Per le persone che entrano in Svizzera dopo il 1° maggio 2019 contestualmente al programma di integrazione per rifugiati reinsediati 2017-2019, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria di 18 000 franchi per ogni rifugiato ricono- sciuto nel quadro del programma.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.

10 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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