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AS 2019 347

AS 2019 347

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 21 gennaio 2019

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 23 gennaio 20193.

21 gennaio 2019 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 Pubblicazione urgente del 22 gennaio 2019 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2019-0166 347

Importazione, transito e esportazione di animali e prodotti animali RU 2019 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI

Allegato 1 (art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 14, 29, 30, 34 e 65

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

14. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consi- n. 178/2002 glio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/228, GU L 35 del 10.2.2017, pag. 10.

29. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del

n. 853/2004 Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1981, GU L 285 dell’1.11.2017, pag. 10. 30. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consi- n. 854/2004 glio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1979, GU L 285 dell’1.11.2017, pag. 6.

34. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del

n. 2074/2005 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1980, GU L 285 dell’1.11.2017, pag. 8.

65. Decisione Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011,

2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/64, GU L 13 del 16.1.2019, pag. 2.

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