AS 2019 3751
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 13 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9500 franchi annui, ma è inferiore a 56 900 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 500 17 300 4,35 17 300 20 900 4,45 20 900 23 300 4,55 23 300 25 700 4,65 25 700 28 100 4,75 28 100 30 500 4,85 30 500 32 900 5,05 32 900 35 300 5,25 35 300 37 700 5,45 37 700 40 100 5,65 40 100 42 500 5,85 42 500 44 900 6,05 44 900 47 300 6,35 47 300 49 700 6,65
1 RS 831.101
2019-2019 3751
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2019
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
49 700 52 100 6,95 52 100 54 500 7,25 54 500 56 900 7,55
2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 9500 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento.
Art. 28 cpv. 1 1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 409 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI2 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi
meno di 300 000 409 – 300 000 435 87 1 750 000 2 958 130,50
8 450 000 e oltre 20 450 –
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 831.20
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