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AS 2019 4315

Ordinanza del DDPS sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM-DDPS)

Ordinanza del DDPS sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM-DDPS)

del 21 novembre 2019

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello (OASAM), ordina:

Art. 1 Attestazione delle partecipazioni e delle prestazioni militari 1 Nel caso di attività volontarie fuori del servizio le società militari e le associazioni militari mantello, su ordine del Comando Istruzione, registrano i partecipanti in una banca dati elettronica in forma anonima. Se necessario può essere registrata anche la prestazione. 2 I membri di società militari e associazioni militari mantello che partecipano ad attività volontarie fuori del servizio sono registrati con il proprio nome e cognome.

Art. 2 Vigilanza e controllo Il DDPS incarica il Comando Istruzione dell’Aggruppamento Difesa di vigilare sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate conformemente all’articolo 3 OASAM, come pure di controllare tale attività.

Art. 3 Compiti del Comando Istruzione

1 Il Comando Istruzione stabilisce:

a. gli organi responsabili delle direttive;

RS 512.301 1 RS 512.30

2019-0816 4315

Attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari RU 2019 mantello. O del DDPS

b. gli organi di controllo; c. gli organi che elaborano i moduli d’istruzione. 2 Il Comando Istruzione è l’organo di coordinamento tra le società militari, le asso- ciazioni militari mantello e gli organi menzionati nel capoverso 1.

Art. 4 Moduli d’istruzione I moduli d’istruzione di cui all’articolo 4 OASAM durano due giorni al massimo.

Art. 5 Indennità Il calcolo delle indennità annue è basato su un sistema a punti conformemente all’allegato.

Art. 6 Conto annuale e preventivo 1 Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono all’Aggrup- pamento Difesa il conto annuale e il preventivo approvato internamente. 2 Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo del conto annuale e del preven- tivo di cui al capoverso 1.

Art. 7 Oggetti d’equipaggiamento 1 Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un’associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d’equipaggiamento necessari. 2 Le pertinenti domande devono essere indirizzate al Comando Istruzione unitamen- te all’attestazione di membro attivo. Il Comando Istruzione decide d’intesa con la Base logistica dell’esercito. 3 Per la consegna di armi in prestito si applicano le disposizioni dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20032 sul tiro.

Art. 8 Restituzione In caso di necessità la Base logistica dell’esercito può chiedere la restituzione degli oggetti d’equipaggiamento dati in prestito.

Art. 9 Manutenzione e cura Per quanto riguarda la manutenzione e la cura dell’equipaggiamento si applicano per analogia gli obblighi dei militari.

2 RS 512.311

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Art. 10 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile Se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, le società militari e le associazioni militari mantello devono concludere le assicurazioni seguenti: a. per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare, un’assicura- zione contro gli infortuni che garantisca le seguenti prestazioni minime: franchi

1. decesso 30 000

2. invalidità 80 000

3. diaria 30

4. spese di cura illimitate;

b. un’assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione mi- nima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla pro- prietà).

Art. 11 Danni alle colture e alla proprietà Danni alle culture e alla proprietà direttamente connessi con un’attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicurabili dall’assicurazione di responsabilità civile devono essere annunciati al Centro danni del DDPS.

Art. 12 Esecuzione Il Comando Istruzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20033 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

21 novembre 2019 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Viola Amherd

3 RU 2003 4725, 2014 4495

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Allegato (art. 3)

Indennità

1 Punti

Le associazioni militari mantello e le società militari aventi diritto alle indennità sono indennizzate in base ai punti (P) ottenuti annualmente:

2 Valore dei punti

Un punto vale almeno un franco.

3 Definizioni

M = numero dei membri aventi diritto di partecipazione; il valore minimo attribuito a M è «1000»; T1 = numero di militari che annualmente partecipano:

1. all’istruzione di base generale,

2. all’istruzione alla condotta e all’istruzione di stato maggiore,

3. all’istruzione specialistica, a gare specialistiche e a esami specialistici

(eccettuati l’allenamento specialistico e le esercitazioni specialistiche), 4. a informazioni inerenti alla politica di sicurezza e alla politica militare (con- ferenze e seminari),

5. a manifestazioni sportive militari fuori del servizio;

T2 = numero di militari che annualmente partecipano a:

1. impieghi a favore di terzi,

2. allenamenti specialistici ed esercitazioni specialistiche,

3. visite, dimostrazioni e campagne di PR.

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