AS 2019 981
Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
Modifica del 27 febbraio 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 maggio 20161 sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. f
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
f. la messa a disposizione di apparecchi tecnici speciali nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 9 dell’ordinanza del 17 novembre 19992 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.
Art. 3, rubrica e cpv. 1 Calcolo degli emolumenti in generale 1 Fatto salvo l’articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.
Art. 3a Emolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali 1 L’emolumento per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ammonta a 13 750 franchi. 2 Questa tariffa si applica all’utilizzo di un programma informatico speciale per un periodo massimo di un mese e per ciascun apparecchio target.
2019-0070 981
O sugli emolumenti di fedpol RU 2019
3 Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuo- te un nuovo emolumento ai sensi del capoverso 1. 4 Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordi- nata ed eseguita, ma non approvata. 5 Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti. 6 Fedpol valuta ogni due anni il calcolo degli emolumenti. Conclusa la valutazione, presenta un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia e gli sottopone proposte per il seguito.
II L’ordinanza del 17 novembre 19993 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 9 9 Può mettere a disposizione delle autorità cantonali apparecchi tecnici speciali nonché programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomuni- cazioni (art. 269bis–269quater del Codice di procedura penale4; art. 35 cpv. 3 e 36 cpv. 2 della legge federale del 18 marzo 20165 sulla sorveglianza della corrispon- denza postale e del traffico delle telecomunicazioni).
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.
27 febbraio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 172.213.1 4 RS 312.0 5 RS 780.1