AS 2020 2899
Decisione n. 1/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 19 giugno 2020 relativa all'allineamento della decisione n. 2/2019 con le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 rinviate a causa della pandemia COVID-19
Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 1/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 19 giugno 2020 relativa all’allineamento della decisione n. 2/2019 con le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 rinviate a causa della pandemia COVID-19
Adottata il 19 giugno 2020 Entrata in vigore per la Svizzera il 19 giugno 2020
Testo originale
Il Comitato, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia (qui di seguito «Accordo»)1, in partico- lare l'articolo 52 paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) la decisione n. 2/2019 del Comitato misto del 13 dicembre 20192 è finalizzata alla salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea conformemente ai requisiti introdotti dalle direttive (UE) 2016/7973 e (UE) 2016/7984. A causa delle circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia COVID- 19, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rinviato le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 mediante adozione della direttiva (UE) 2020/7005. È opportuno allineare la decisione n. 2/2019 del Comitato misto con le date di recepimento modificate da tale direttiva, decide:
1 RS 0.740.72
2 Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del
13 dicembre 2019 relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea (RS 0.740.726). 3 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44). 4 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102). 5 Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).
2020-1357 2899
Allineamento della Dec. n. 2/2019 con le date di recepimento RU 2020 delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 rinviate a causa della pandemia COVID-19. Dec. n. 1/2020
Art. 1 È inserito il seguente nuovo paragrafo 2a nell’articolo 7 della decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 13 dicembre 2019: «2a. L’articolo 2, paragrafo 1, e/o l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 2020 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno informato l’ERA e la Commissione europea in conformità all’articolo 57, paragrafo 2a, della direttiva (UE) 2016/797 o all’articolo 33, paragrafo 2a, della direttiva (UE) 2016/798.».
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Berna, il 19 giugno 2020
Per la Confederazione Svizzera: Per l’Unione europea: Il presidente, Peter Füglistaler Il capo della delegazione dell’Unione europea, Elisabeth Werner