AS 2020 3669
Ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale
Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
Modifica del 19 agosto 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 febbraio 19821 sull’assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:
Art. 1a Competenza per la garanzia di reciprocità Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può garantire la reciprocità ad altri Stati.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.
19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 351.11
2020-1410 3669
Assistenza internazionale in materia penale. O RU 2020