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AS 2020 3791

Ordinanza sulla sospensione secondo l'articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi

Ordinanza sulla sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi

Proroga dell’11 settembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 maggio 20201 sulla sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento per il settore dei viaggi è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre

2020.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.

11 settembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 281.243

2020-2629 3791

Sospensione secondo l’articolo 62 della legge federale sulla esecuzione RU 2020 e sul fallimento per il settore dei viaggi. O

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