AS 2020 5869
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 18 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19991 è modificata come segue:
Art. 41 cpv. 5 e 6 5 Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2. 6 Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d’alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e
2 è versato esclusivamente per la durata d’esercizio.
II
Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2020 Per i centri della Confederazione e i centri speciali della Confederazione tempora- neamente chiusi nel 2019, il contributo forfettario di cui all’articolo 41 capoversi 1 e
2 è interamente versato per la durata della chiusura ma al massimo fino al
31 dicembre 2020. Per i centri della Confederazione e i centri speciali della Confe- derazione temporaneamente chiusi nel 2020 si applica l’articolo 41 capoverso 5.
1 RS 142.312
2020-2687 5869
Ordinanza 2 sull’asilo RU 2020
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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