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Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)
del 13 marzo 2020
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale 1; visti gli articoli 6 capoverso 2 lettera b, 41 capoverso 1 e 77 capoverso 3 della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie, ordina:
Sezione 1: Oggetto e scopo
Art. 1 1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmis- sione e per combattere il coronavirus (COVID-19).
2 I provvedimenti sono finalizzati a:
a. impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera; b. ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissio- ne e impedire o contenere i focolai locali; c. proteggere le persone particolarmente a rischio; d. salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all’epidemia, in partico- lare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigio- namento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.
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Sezione 2: Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria, limitazioni del traffico di confine
Art. 2 Principio 1 Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvi- gionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio. 2 Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi e regioni confinanti con la Svizzera e le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di preven- zione e di lotta contro l’epidemia di COVID-19. L’elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell’allegato. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), sentito il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l’elenco e lo aggiorna costantemente.
Art. 3 Passaggio della frontiera e controlli 1 L’autorità competente in materia di controlli alla frontiera rifiuta l’entrata in Sviz- zera a tutte le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio, a meno che adempiano una delle seguenti condizioni: a. abbiano la cittadinanza svizzera; b. dispongano di un documento di viaggio e di un titolo di soggiorno di cui al capoverso 2, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera o l’assicurazione di un per- messo di dimora; c. abbiano un motivo professionale per l’entrata in Svizzera e siano in possesso di un documento di registrazione; d. effettuino un trasporto merci professionale e siano in possesso di una bolla di consegna merci; e. siano solo in transito in Svizzera con l’intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese; o f. siano in una situazione di assoluta necessità.
2 Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni
summenzionate. La valutazione della necessità di cui al capoverso 1 lettera f è lasciata alla discrezione dell’autorità competente in materia di controlli alla frontie- ra. 3 Le decisioni possono essere eseguite immediatamente. Eventuali ricorsi contro le decisioni prese dalle autorità competenti non hanno effetto sospensivo. Si applica
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per analogia l’articolo 65 della legge federale del 16 dicembre 2005 3 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). 4 Si applicano per analogia le disposizioni penali dell’articolo 115 LStrI. In caso di violazione delle disposizioni in materia d’entrata può essere inoltre pronunciato un divieto d’entrata. 5 Può essere parimenti rifiutata l’entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e è soddisfatta. Il DFI, sentito il DFAE, determi- na per quali Paesi e regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi 2–4 si applicano per analogia.
Art. 4 Limitazione del traffico aereo Il DFI può sospendere il traffico aereo verso la Svizzera dai Paesi e dalle regioni a rischio di cui all’articolo 2 capoverso 2.
Sezione 3: Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni
Art. 5 Scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione 1 Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono vietate. 2 Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono svolgersi rispettando idonei provvedimenti di protezione.
3 Per la scuola elementare i Cantoni possono prevedere offerte di servizi per la
custodia.
Art. 6 Manifestazioni e strutture 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti
100 o più persone contemporaneamente.
2 Sono consentite le manifestazioni a cui siano presenti meno di 100 persone se sono rispettati i seguenti provvedimenti di prevenzione: a. provvedimenti per l’esclusione di persone malate o che si sentono malate; b. provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio; c. provvedimenti per l’informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore;
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d. adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le regole di igiene. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere. 4 Ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è consentito acco- gliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale. Devono essere rispettate le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.
Art. 7 Deroghe L’autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli arti- coli 5 e 6 se: a. lo impongono interessi pubblici prevalenti, per esempio manifestazioni per l’esercizio di diritti politici o di formazione; e b. l’istituzione di formazione, l’organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i provvedimenti di prevenzione di cui all’articolo 6 capoverso 2.
Art. 8 Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione
1 Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza
preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi. 2 I gestori e gli organizzatori devono garantire l’accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti. 3 Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità cantonali competenti devo- no essere attuate immediatamente.
Art. 9 Esecuzione I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sul loro territorio.
Sezione 4: Obbligo di notifica concernente l’assistenza sanitaria
Art. 10 I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue: a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri; b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al tratta- mento dei malati di COVID-19; c numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense;
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d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l’ossigenazione extracor- porea a membrana (ECMO); e. quantità del materiale di protezione individuale, segnatamente mascherine igieniche, mascherine di protezione respiratoria, guanti, camici protettivi e occhiali protettivi; f. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali; g. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 28 febbraio 20204 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle ore 15.305.
2 L’articolo 5 entra in vigore il 16 marzo 2020 alle ore 06.00.
3 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, la presente ordinanza resta in vigore per il tempo necessario, ma al massimo per una durata di sei mesi a partire dall’entrata in vigore. Il Consiglio federale la abroga del tutto o in parte non appena i provvedimenti non saranno più necessari.
4 L’articolo 5 resta in vigore fino al 4 aprile 2020.
5 Gli articoli 6–9 restano in vigore fino al 30 aprile 2020.
13 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RU 2020 573 5 Pubblicazione urgente del 13 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni federali (RS 170.512). A causa di problemi tecnici, questa è stata effettuata tramite una pubblicazione straordinaria ai sensi dell’art 17 cpv. 1 dell’ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (OPubb, RS 170.512.1) sui siti Internet: www.ch.ch e ufsp-coronavirus.ch/download/; nonchè mediante trasmissione alle sedi di consultazione di cui all’art. 18 OPubb.
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Allegato (art. 2 cpv. 2)
Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio
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