AS 2021 216
Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)
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Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)
Modifica del 25 settembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20191, decreta:
I La legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti è modificata come segue:
Art. 8a Progetti pilota 1 L’Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che: a. sono limitati sotto il profilo territoriale, temporale e materiale; b. permettono di acquisire conoscenze riguardo all’impatto di nuovi disciplina- menti sull’impiego di questi stupefacenti a scopi non medici e riguardo all’evoluzione dello stato di salute dei partecipanti; c. sono svolti in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gio- ventù, la protezione dell’ordine pubblico e la sicurezza pubblica; e d. impiegano, se possibile, prodotti a base di canapa di origine svizzera, con- formi alle norme dell’agricoltura biologica svizzera. 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento dei progetti pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capo- verso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e. 3 Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di progetti pilota sono esentati dall’imposta sul tabacco secondo l’articolo 4 della legge del 21 marzo 19693 sull’imposizione del tabacco.