AS 2021 270
Ordinanza della SEFRI del 23 aprile 2021 sulla formazione professionale di base Operatrice in fotomedia / Operatore in fotomedia con attestato federale di capacità (AFC)
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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice in fotomedia / Operatore in fotomedia con attestato federale di capacità (AFC)
del 23 aprile 2021
35214 Operatrice in fotomedia AFC / Operatore in fotomedia AFC
Fotomedienfachfrau EFZ / Fotomedienfachmann EFZ Spécialiste en photomédias CFC
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr), ordina:
Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale Gli operatori in fotomedia di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. all’interno di un’azienda che si occupa di fotografia e riprese sono specializ- zati nella consulenza e nell’elaborazione di prodotti fotografici e audiovisivi; b. realizzano autonomamente o in team riprese fotografiche e filmati in studio o in loco, adottando le misure specifiche dell’azienda in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e protezione dell’ambiente; c. rielaborano e impostano prodotti fotografici e audiovisivi realizzati da loro o ricevuti dai clienti, li integrano con testi ed elementi grafici e inviano il pro- dotto impiegabile in diversi media; d. svolgono colloqui di consulenza e di vendita in ambito fotografico e audiovi- sivo e collaborano a operazioni pubblicitarie e di marketing.
RS 412.101.220.01
2021-1316 RU 2021 270
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Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura tre anni.
2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. ricezione di mandati e preparazione del lavoro:
1. ricevere e analizzare i mandati conferiti dai clienti,
2. pianificare il lavoro e le scadenze per eseguire il mandato,
3. preparare la postazione e l’attrezzatura di lavoro,
4. svolgere lavori amministrativi;
b. realizzazione di prodotti fotografici e audiovisivi:
1. sviluppare un concetto per la realizzazione dei prodotti,
2. selezionare e adattare l’attrezzatura in base al mandato,
3. eseguire riprese in studio,
4. eseguire riprese in loco;
c. elaborazione di prodotti fotografici e audiovisivi:
1. modificare prodotti in base al mandato,
2. impostare prodotti con programmi specifici dell’azienda,
3. inviare prodotti a chi si occuperà della postproduzione,
4. salvare e archiviare prodotti;
d. realizzazione di operazioni di vendita e di marketing:
1. svolgere colloqui di consulenza e di vendita,
2. fornire supporto ai clienti per questioni o problemi tecnici,
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3. calcolare i prezzi di prodotti e servizi,
4. realizzare operazioni pubblicitarie e di marketing per prodotti e servizi.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comuni- cazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080
lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale
a. Conoscenze professionali – Ricezione di mandati e preparazione del lavoro – Realizzazione di operazioni di vendita e di marketing 100 90 60 250 – Realizzazione di prodotti fotografici e audiovisivi – Elaborazione di prodotti fotografici e audiovisivi 100 110 140 350 Totale conoscenze professionali 200 200 200 600
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Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale
b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 40 40 40 120 Totale delle lezioni 360 360 360 1080
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungi- mento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20063 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in- segnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono 12 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:
Anno Corso Campo di competenze operative Durata
1 1 Realizzazione di prodotti fotografici e audiovisivi
Elaborazione di prodotti fotografici e audiovisivi Realizzazione di operazioni di vendita e di marketing Num. giorni 4
2 2 Realizzazione di prodotti fotografici e audiovisivi
Elaborazione di prodotti fotografici e audiovisivi Num. giorni 4
3 3 Realizzazione di prodotti fotografici e audiovisivi
Elaborazione di prodotti fotografici e audiovisivi Realizzazione di operazioni di vendita e di marketing Num. giorni 4 Totale 12
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
3 RS 412.101.241
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Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione 4 della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di operatore in fotomedia AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di specialista in fotografia AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie cono- scenze professionali nel campo di attività dell’operatore in fotomedia AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
4 Il piano del 23 aprile 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: http://www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.
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Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qua- lifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una se-
conda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della for- mazione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di per- sone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di forma- zione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professio- nale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi in- teraziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il rag- giungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
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Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo dell’operatore
in fotomedia AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di
16 ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
sottoelencati con le ponderazioni seguenti:
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Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Ricezione di mandati e preparazione del lavoro 20 %
2 Realizzazione di prodotti fotografici e audiovisivi 30 %
3 Elaborazione di prodotti fotografici e audiovisivi 30 %
4 Realizzazione di operazioni di vendita e di marketing 20 %
b. conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i
campi di competenze operative sottoelencati, con le ponderazioni se- guenti:
Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Ricezione di mandati e preparazione del lavoro 50 %
Realizzazione di operazioni di vendita e di marketing
2 Realizzazione di prodotti fotografici e audiovisivi 50 %
Elaborazione di prodotti fotografici e audiovisivi
c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.
5 RS 412.101.241
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3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle seme- strali.
Art. 19 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato sol- tanto le nuove note.
Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 21 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capa- cità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Operatrice in fotomedia AFC»/«Operatore in fotomedia AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze pro- fessionali.
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Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori in fotomedia AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori in fotomedia AFC è composta da: a. da cinque a sette rappresentanti di «imagingswiss»; b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma- zione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, pre- senta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la forma- zione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.
Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali
1 È responsabile dei corsi interaziendali: «imagingswiss».
2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi mo- mento.
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Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI dell’8 dicembre 20046 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.
Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di specialista in fotografia AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro 31 dicembre 2026. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per specia- lista in fotografia AFC entro il 31 dicembre 2026 sono valutati in base al diritto ante- riore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) si applicano dal 1° gennaio 2025.
Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
23 aprile 2021 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente
6 RU 2005 13; 2012 5265
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