AS 2021 380
Ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)
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Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)
del 23 giugno 2021
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoversi 1 e 3 della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp), ordina:
Sezione 1: Scopo e oggetto
Art. 1 1 La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2, in particolare delle sue varianti preoccupanti non ancora predominanti in Svizzera. 2 Disciplina particolari provvedimenti sanitari di confine per le persone che entrano in Svizzera: a. da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus; b. in aereo.
3 Per le persone di cui al capoverso 2, disciplina i seguenti provvedimenti:
a. la registrazione dei dati di contatto; b. l’obbligo di test prima dell’entrata e, nel traffico aereo, prima della partenza; c. l’obbligo di quarantena e l’esecuzione della quarantena.
RS 818.101.27 1 RS 818.101
2021-2055 RU 2021 380
Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico RU 2021 380
Sezione 2: Stato o regione con una variante preoccupante del virus
Art. 2 1 Per la classificazione come Stato o regione con una variante preoccupante del virus sono determinanti l’attestazione o il sospetto che in tale Stato o regione sia diffusa una variante del virus che: a. presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso grave della malattia rispetto alla variante del virus predominante in Svizzera; oppure b. sfugge al riconoscimento e alla difesa offerti dall’immunità già acquisita con- tro le varianti del virus predominanti in Svizzera (immunoevasiva). 2 L’elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus immu- noevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita è riportato nell’allegato
1 numero 1.
3 Gli Stati e le regioni con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva sono elencati nell’allegato 1 numero 2. 4 Le regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio econo- mico, sociale e culturale possono essere escluse dagli elenchi di cui ai capoversi 2 e 3 anche se soddisfanno una delle condizioni di cui al capoverso 1.
Sezione 3: Registrazione dei dati di contatto
Art. 3 Persone soggette all’obbligo di registrazione 1 Sono soggette all’obbligo di registrare i loro dati di contatto di cui all’articolo 49 dell’ordinanza del 29 aprile 20152 sulle epidemie (dati di contatto) le persone che entrano in Svizzera: a. da uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 numero 1; o b. in aereo.
2 Sono esentate dall’obbligo di cui al capoverso 1 le persone che:
a. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell’ambito della loro attività professionale; o b. transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia.
Art. 4 Obblighi delle persone soggette all’obbligo di registrazione 1 Le persone di cui all’articolo 3 devono registrare i loro dati di contatto prima dell’en- trata come segue:
2 RS 818.101.1
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a. elettronicamente mediante la piattaforma per la registrazione dei dati di con- tatto delle persone in entrata3, messa a disposizione dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); oppure b. su carta mediante le schede di contatto messe a disposizione dall’UFSP. 2 Le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all’allegato 1 numero 1 senza utilizzare un’impresa che trasporta persone secondo l’articolo 5 e che registrano i loro dati di contatto mediante schede di contatto devono conservare queste ultime per 14 giorni.
Art. 5 Obblighi delle imprese che trasportano persone 1 Le imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea che traspor- tano persone di cui all’articolo 3 nell’ambito del traffico internazionale assicurano che tali persone registrino i loro dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 1. 2 Su richiesta, forniscono all’UFSP entro 24 ore i dati di contatto di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b.
3 Conservano i dati di contatto per 14 giorni, dopodiché li distruggono.
4 Su richiesta, forniscono all’UFSP entro 48 ore gli elenchi di tutti i viaggi transfron- talieri in treno, autobus, nave o aereo programmati per il mese successivo. 5 Trasmettono i dati di contatto di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b nonché gli elenchi di cui al capoverso 4 mediante la piattaforma4 messa a disposizione dall’UFSP per le imprese che trasportano persone.
Art. 6 Compiti dell’UFSP e dei Cantoni 1 L’UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l’esecuzione della quarantena secondo l’articolo 9 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le per- sone in entrata.
2 Non appena viene a conoscenza dell’entrata di una persona contagiata dal SARS-
CoV-2, adotta i seguenti provvedimenti: a. richiede all’impresa che trasporta persone i dati di contatto registrati su carta delle persone entrate in Svizzera insieme alla persona contagiata dal SARS- CoV-2; b. sulla base dei dati di contatto ricevuti elettronicamente e dei dati di contatto di cui alla lettera a, individua le persone che hanno avuto un contatto stretto con la persona contagiata dal SARS-CoV-2; c. trasmette immediatamente i dati di contatto elaborati ai Cantoni competenti per le persone in entrata.
3 La piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata è accessibile all’indirizzo https://swissplf.admin.ch 4 La piattaforma per le imprese che trasportano persone è accessibile all’indirizzo https://swissplf.admin.ch
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3 L’UFSP può delegare i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 a terzi. In tal caso, garantisce che siano rispettate la protezione e la sicurezza dei dati. 4 L’UFSP o i terzi distruggono i dati un mese dopo l’entrata delle persone in questione.
5 I Cantoni distruggono i dati un mese dopo averli ricevuti dall’UFSP o da terzi.
Sezione 4: Traffico aereo: obbligo di test prima della partenza
Art. 7 1 Le imprese di trasporto aereo devono informare i passeggeri che, prima della par- tenza, devono sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo soltanto se possono presentare un risultato negativo del test. 2 Prima della partenza, devono verificare l’esistenza di un risultato negativo del test effettuato in base a una procedura che corrisponda allo stato attuale della scienza e della tecnica. Vige il principio che il prelievo dei campioni per: a. un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 possa essere effettuato non più di 72 ore prima; b. un test rapido immunologico per il SARS-CoV-2 possa essere effettuato non più di 48 ore prima. 3 Sul documento con il risultato del test devono essere riportati i dati seguenti:
a. il cognome, il nome e la data di nascita della persona testata; b. la data e l’ora del prelievo dei campioni; c. il tipo di test eseguito di cui al capoverso 2 lettera a o b; d. il risultato del test. 4 Le imprese di trasporto aereo devono negare l’accesso al velivolo ai passeggeri che non possono presentare un risultato negativo del test secondo il capoverso 2. 5 Le imprese di trasporto aereo possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test: a. bambini sotto i 16 anni; b. persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per motivi medici, devono essere urgentemente trasportate in Svizzera; c. persone che hanno la cittadinanza svizzera o un titolo di soggiorno rilasciato dalla Svizzera e che non hanno la possibilità di sottoporsi al test per il SARS- CoV-2 entro un termine utile o a spese ragionevoli; l’impossibilità di sotto- porsi al test deve essere attestata mediante un’autodichiarazione; d. persone in transito in un aeroporto svizzero che non escono dall’area di tran- sito prima di proseguire il viaggio;
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e. persone che possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS- CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccina- zione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2; f. persone che possono attestare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’allegato 2; g. persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi al test per il SARS-CoV-2. 6 Le deroghe all’obbligo di test prima della partenza di cui al capoverso 5 lettere e ed f non si applicano in caso di entrata in Svizzera da Stati o regioni di cui all’allegato 1 numero 1.
Sezione 5: Obbligo di test, quarantena e notifica per le persone in entrata
Art. 8 Persone soggette all’obbligo di test e di quarantena 1 Sono soggette all’obbligo di test e di quarantena secondo l’articolo 9 le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l’entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione di cui all’allegato 1. 2 Sono esentate dall’obbligo di test e di quarantena di cui al capoverso 1 le persone che: a. svolgono un’attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
1. il funzionamento del settore sanitario,
2. l’ordine e la sicurezza pubblici,
3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 2 ca-
poverso 1 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite,
4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
b. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell’ambito della loro attività professionale; c. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione di cui all’allegato 1 per meno di 24 ore come passeggeri in transito; d. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l’intenzione e la possi- bilità di recarsi direttamente in un altro Paese; e. provengono da Stati o regioni di cui all’allegato 1 numero 2 e possono atte- stare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione am- messi sono disciplinati nell’allegato 2;
5 RS 192.12
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f. provengono da Stati o regioni di cui all’allegato 1 numero 2 e possono atte- stare che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell’al- legato 2.
3 Sono esentati dall’obbligo di test di cui al capoverso 1 anche:
a. i bambini sotto i 16 anni; b. le persone che possono attestare mediante un certificato medico che, per mo- tivi medici, non possono sottoporsi al test per il SARS-CoV-2. 4 Il capoverso 2 non si applica alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che non possano attestare con un certificato medico che i sintomi sono ricondu- cibili ad altra causa. 5 In casi motivati l’autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all’ob- bligo di test e di quarantena oppure concedere agevolazioni.
Art. 9 Obbligo di test e di quarantena 1 Le persone soggette all’obbligo di test e di quarantena secondo l’articolo 8 devono attestare di essersi sottoposte a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 nelle ultime 72 ore o a un test rapido immunologico per il SARS-CoV-2 nelle ultime
48 ore e che il risultato del test è negativo.
2 Sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per
10 giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata).
3 Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza va- rianti preoccupanti del virus, l’autorità cantonale competente può considerare la du- rata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo del periodo di qua- rantena secondo il capoverso 2. 4 Le persone di cui al capoverso 1 e all’articolo 7 capoverso 5 lettera c, che all’entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediata- mente dopo l’entrata in Svizzera, sottoporsi: a. a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2; oppure b. a un test rapido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico. 5 Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a un’analisi di biologia molecolare o a un test ra- pido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico e se il risultato è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena. In casi moti- vati l’autorità cantonale competente può escludere la conclusione anticipata della qua- rantena. 6 Le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo il capoverso 5 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una di- stanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del
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proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena secondo il capoverso 2.
Art. 10 Obbligo di notifica Chi è soggetto all’obbligo di quarantena per le persone in entrata secondo la presente ordinanza deve notificare l’entrata entro due giorni all’autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.
Sezione 6: Controlli e notifiche da parte delle autorità di controllo alla frontiera
Art. 11 1 Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni con una variante preoccupante del virus. A tale scopo verificano: a. l’esistenza di un risultato negativo del test ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1; b. la registrazione dei dati di contatto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1. 2 Se la persona sottoposta al controllo non può attestare il risultato negativo del test o la registrazione dei dati di contatto, l’autorità di controllo alla frontiera la notifica all’autorità cantonale competente. La notifica comprende i dati relativi alla persona entrata, il luogo e l’ora del controllo, l’indicazione del luogo di soggiorno previsto in Svizzera nonché il risultato del controllo.
3 Le autorità di controllo alla frontiera possono riscuotere multe disciplinari.
Sezione 7: Aggiornamento degli allegati
Art. 12 1 Il Dipartimento federale dell’interno, sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale degli affari esteri, aggiorna costantemente l’allegato 1. 2 Aggiorna l’allegato 2 in base alle conoscenze scientifiche attuali e sentita la Com- missione federale per le vaccinazioni.
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Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 13 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 L’ordinanza COVID-19 del 27 gennaio 20206 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori è abrogata.
2 La modifica di un altro atto normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 26 giugno 2021 alle ore 00.007.
23 giugno 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RU 2021 61, 94, 276, 298, 352 7 Pubblicazione urgente del 23 giugno 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 2, 7 cpv. 6, 8 cpv. 1 e 2 lett. e f, 12 cpv. 1)
Elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus8
1. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus
immunoevasiva o la cui immunoevasività non è ancora stata chiarita (art. 2 cpv. 1 e 2)
2. Stati e regioni con una variante preoccupante del virus
non immunoevasiva (art. 2 cpv. 1 e 3) India Nepal Regno Unito
8 Uno Stato che figura nell’elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d’oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.
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Allegato 2 (art. 7 cpv. 5 lett. e f, 8 cpv. 2 lett. e f, 12 cpv. 2)
Persone vaccinate e guarite
1 Persone vaccinate
1.1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino che: a. è stato omologato in Svizzera ed è stato somministrato completamente secondo le raccomandazioni dell’UFSP; b. è stato approvato dall’Agenzia europea per i medicinali per l’Unione eu- ropea ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione; c. è stato approvato secondo la Lista per l’uso di emergenza dell’OMS ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le racco- mandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. 1.2 La durata di validità della vaccinazione è di dodici mesi a partire dalla vacci- nazione completa; per il vaccino Janssen, la durata è di dodici mesi a partire dal ventiduesimo giorno dalla vaccinazione completa.
1.3 La vaccinazione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 se-
condo l’articolo 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 20219 sui certificati COVID-19o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
1.4 Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 1.3, pur-
ché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve conte- nere le seguenti informazioni: a. la data della vaccinazione; b. il vaccino somministrato.
2 Persone guarite
2.1 La durata di validità della guarigione è di sei mesi a partire dall’undicesimo giorno dalla conferma del contagio.
2.2 La guarigione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 secondo
l’articolo 1 lettera a numero 2 dell’ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certifi- cati COVID-19.
2.3 Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 2.2, pur-
ché corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al
9 RS 818.102.2
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cognome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve conte- nere una delle seguenti informazioni: a. la conferma del contagio, compresi il nome e l’indirizzo del servizio che ha rilasciato la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale); b. la conferma della revoca dell’isolamento o la conferma della guarigione da parte di un medico.
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Allegato 3 (art. 13 cpv. 2)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202010 è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Per Paesi o regioni a rischio si intendono Paesi o regioni in cui è stato rilevato il coronavirus SARS-CoV-2 e in cui: a. sussiste un rischio elevato di contagio; oppure b. è diffusa una variante del virus che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla variante del virus diffusa nello spazio Schengen. 3 Gli elenchi dei Paesi e delle regioni a rischio sono pubblicati nell’allegato 1.
2 Sono escluse dal presente divieto d’entrata le persone che:
a. attestano che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone conside- rate vaccinate sono disciplinate nell’allegato 1a; o b. rendono verosimile di trovarsi in una situazione di assoluta necessità. 2bis I bambini sotto i 18 anni che entrano accompagnati da adulti secondo il capo- verso 2 lettera a non devono presentare una vaccinazione. 2ter La deroga di cui al capoverso 2 lettera a non si applica alle persone provenienti da un Paese o da una regione di cui all’allegato 1 numero 2 che intendono entrare in Svizzera. 2quater La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) emana le necessarie istruzioni per le deroghe al divieto d’entrata.
Art. 5 Aggiornamento degli allegati Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiorna co- stantemente gli allegati 1 e 1a.
Art. 10 Rilascio di visti Agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC 11 o dell’accordo
10 RS 818.101.24 11 RS 0.142.112.681
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AELS12 è rifiutata la concessione di un visto Schengen per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa. Sono fatte salve le domande delle persone di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 2 bis.
Gli allegati 1 e 1a dell’ordinanza 3 COVID-19 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
12 RS 0.632.31
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Allegato alla modifica dell’ordinanza 3 COVID-19 (Allegato 3 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) Allegato 1
Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio
1. Paesi e regioni a rischio (art. 3 cpv. 2 lett. a)
Tutti gli Stati e regioni al di fuori dello spazio Schengen, tranne: – Albania – Andorra – Australia – Bulgaria – Cipro – Corea (Sud) – Croazia – Giappone – Hong Kong – Irlanda – Israele – Libano – Macao – Macedonia del Nord – Monaco – Nuova Zelanda – Romania – Ruanda – San Marino – Santa Sede – Serbia – Singapore – Stati Uniti d’America – Taiwan – Thailandia
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2. Paesi e regioni a rischio con una variante del virus SARS-CoV-2 che
presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla variante del virus diffusa nello spazio Schengen (art. 3 cpv. 2 lett. b)
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Allegato alla modifica dell’ordinanza 3 COVID-19 (Allegato 3 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) Allegato 1a (art. 4 cpv. 2 lett. a e art. 5)
Persone vaccinate
1 Sono considerate vaccinate le persone che sono state vaccinate con un vaccino
che: a. è stato omologato in Svizzera ed è stato somministrato completamente secondo le raccomandazioni dell’UFSP; b. è stato approvato dall’Agenzia europea per i medicinali per l’Unione eu- ropea ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione; c. è stato approvato secondo la Lista per l’uso di emergenza dell’OMS ed è stato somministrato completamente secondo le prescrizioni o le racco- mandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. 2 Il periodo durante il quale le persone vaccinate sono escluse dal divieto d’en- trata di cui all’articolo 4 capoverso 1 è di dodici mesi a partire dalla vaccina- zione completa; per il vaccino Janssen, la durata è di dodici mesi a partire dal ventiduesimo giorno dalla vaccinazione completa.
3 La vaccinazione può essere attestata mediante un certificato COVID-19 se-
condo l’articolo 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza del 4 giugno 202113 sui certificati COVID-19 o un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell’ordinanza sui certificati COVID-19.
4 Sono ammesse anche attestazioni diverse da quelle di cui al numero 3, purché
corrispondano a una forma di attestazione attualmente consueta. Oltre al co- gnome, al nome e alla data di nascita del titolare, l’attestazione deve contenere le seguenti informazioni: a. la data della vaccinazione; b. il vaccino somministrato.
13 RS 818.102.2