AS 2021 469
Protocollo emendativo della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Traduzione
Protocollo emendativo della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili
Concluso a Montreal il 4 aprile 2014 Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 20201 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 10 giugno 2021 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2021
Gli Stati Parte del presente Protocollo, rilevando la preoccupazione degli Stati per l’aggravarsi e l’intensificarsi di compor- tamenti indisciplinati a bordo di aeromobili in grado di mettere a rischio la sicurezza dell’aeromobile o di persone o beni che si trovino a bordo o di compromettere l’ordine e la disciplina a bordo; riconoscendo la volontà di molti Stati di prestarsi reciproca assistenza nel limitare i comportamenti indisciplinati e nel ripristinare l’ordine e la disciplina a bordo degli aeromobili; ritenendo che, al fine di rispondere a tali preoccupazioni, sia necessario adottare di- sposizioni volte a emendare le disposizioni della Convenzione concernente le infra- zioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settem- bre 19632, hanno convenuto quanto segue:
Art. I Il presente Protocollo emenda la Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 (di seguito indicata come «la Convenzione»).
RS 0.748.710.11 1 RU 2021 468 2 RS 0.748.710.1
2021-1654 RU 2021 469
Emendamento della Conv. concernente le infrazioni RU 2021 469 e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. Prot.
Art. II L’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 1
3. Secondo la presente convenzione:
a) un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l’imbarco, vengono chiuse tutte le porte esterne fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterramento forzato, il volo viene considerato perdurare fino a quando l’autorità competente non assume la re- sponsabilità dell’aeromobile nonché delle persone e dei beni a bordo; e b) qualora lo Stato dell’operatore non sia lo stesso dello Stato d’imma-tricola- zione, l’espressione «Stato d’immatricolazione», come utilizzata negli arti- coli 4, 5 e 13 della convenzione, designa anche lo Stato dell’operatore.»
Art. III L’articolo 2 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 2 Senza pregiudizio per le disposizioni dell’articolo 4 e con riserva delle esigenze con- cernenti la sicurezza dell’aeromobile e delle persone o dei beni a bordo, nessuna di- sposizione della presente convenzione può essere interpretata nel senso che autorizzi o prescriva l’applicazione di qualsiasi provvedimento in caso di infrazione a leggi penali di carattere politico o fondate sulla discriminazione per qualsiasi motivo, quale razza, religione, nazionalità, origine etnica, opinione politica o genere.»
Art. IV L’articolo 3 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 3 1. Lo Stato d’immatricolazione dell’aeromobile è competente per la conoscenza delle infrazioni e degli atti commessi a bordo. 1bis. Uno Stato è inoltre competente per la conoscenza delle infrazioni e degli atti commessi a bordo: a) in quanto Stato d’atterramento, nei casi in cui l’aeromobile a bordo del quale è stata commessa un’infrazione o commesso un atto atterri sul proprio territo- rio e il presunto autore dell’infrazione si trovi ancora a bordo; b) in quanto Stato dell’operatore, nei casi in cui l’infrazione sia commessa o l’atto compiuto a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede principale di attività o, in mancanza di tale sede, la cui residenza permanente sia in tale Stato.
Emendamento della Conv. concernente le infrazioni RU 2021 469 e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. Prot.
2. Ciascun Stato contraente, in qualità di Stato d’immatricolazione, prende i provve- dimenti necessari per stabilire la propria competenza nella conoscenza di infrazioni commesse a bordo di aeromobili iscritti nella propria matricola. 2bis. Ciascun Stato contraente adotta inoltre i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza nella conoscenza di infrazioni commesse a bordo di aeromobili nei seguenti casi: a) in quanto Stato d’atterramento nei casi in cui: i) l’aeromobile a bordo del quale viene commessa l’infrazione abbia l’ul- timo punto di decollo o il prossimo punto di atterramento programmato all’interno del proprio territorio, e l’aeromobile successivamente atterri sul proprio territorio con il presunto autore dell’infrazione ancora a bordo, e ii) la sicurezza dell’aeromobile e delle persone e beni a bordo di esso, non- ché l’ordine e la disciplina a bordo siano messi in pericolo; b) in quanto Stato dell’operatore, nei casi in cui l’infrazione venga commessa a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede principale di attività sia in tale Stato o, nel caso in cui il locatario non abbia una sede principale di attività, la cui residenza permanente sia in tale Stato. 2ter. Nell’esercitare la propria competenza in quanto Stato d’atterramento, lo Stato considera se l’infrazione in questione costituisce un’infrazione nello Stato dell’opera- tore. 3. La presente convenzione non libera da nessuna competenza penale esercitata con- formemente alle legislazioni nazionali.»
Art. V Il testo che segue è aggiunto come articolo 3bis della Convenzione:
Qualora uno Stato contraente, nell’esercizio della propria competenza ai sensi dell’ar- ticolo 3, abbia ricevuto notifica o in altro modo apprenda che uno o più Stati contraenti abbiano in corso indagini o abbiano avviato procedimenti giudiziari o processuali in relazione alle stesse infrazioni o agli stessi atti, tale Stato contraente consulterà, ove opportuno, tali altri Stati contraenti al fine di coordinare le rispettive azioni. Gli ob- blighi di cui al presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti per gli Stati contraenti dall’articolo 13.»
Art. VI L’articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione è stralciato.
Emendamento della Conv. concernente le infrazioni RU 2021 469 e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. Prot.
Art. VII L’articolo 6 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 6 1. Se il comandante d’un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una per- sona ha compiuto un’infrazione o un atto di cui all’articolo 1 paragrafo 1 oppure che essa sia sul punto di farlo, può prendere, contro questa persona, i provvedimenti ade- guati, compresi quelli coercitivi, necessari: a) per garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo; oppure b) per mantenere l’ordine e la disciplina a bordo; oppure c) per consentire la consegna di tale persona alle autorità competenti o lo sbarco di essa, conformemente alle disposizioni del presente titolo. 2. Il comandante dell’aeromobile può chiedere o autorizzare l’aiuto da parte degli altri membri dell’equipaggio e, senza poterlo esigere, sollecitare o autorizzare quello degli addetti alla sicurezza di bordo o dei passeggeri, nell’intento di applicare i provvedi- menti coercitivi che egli ha diritto di prendere. Ciascun membro dell’equipaggio o passeggero può, parimente, prendere, senza tale autorizzazione, provvedimenti pre- ventivi adeguati qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerli immediatamente neces- sari al fine di garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo. 3. Un addetto alla sicurezza di bordo impiegato ai sensi di un accordo o di una con- venzione bilaterale o multilaterale tra gli Stati contraenti interessati può prendere, senza tale autorizzazione, provvedimenti preventivi adeguati qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerli immediatamente necessari al fine di garantire la sicurezza dell’ae- romobile o delle persone o dei beni a bordo da un atto di interferenza illegittima e, laddove l’accordo o la convenzione lo consentano, per prevenire la commissione di gravi infrazioni. 4. Nessuna disposizione della presente convenzione dev’essere interpretata nel senso di creare un obbligo per uno Stato contraente di stabilire un programma di addetti alla sicurezza di bordo o di aderire a un accordo o a una convenzione bilaterale o multila- terale che autorizzi addetti alla sicurezza di bordo stranieri a operare sul proprio terri- torio.»
Art. VIII L’articolo 9 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 9 1. Se il comandante d’un aeromobile ha sufficienti ragioni per ritenere che una per- sona abbia compiuto a bordo un atto il quale costituisce infrazione grave, può conse- gnarla alle autorità competenti di qualsiasi Stato contraente sul cui territorio atterra l’aeromobile.
Emendamento della Conv. concernente le infrazioni RU 2021 469 e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. Prot.
2. Il comandante dell’aeromobile con a bordo una persona che intende consegnare
conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, deve, senz’indugio e pos- sibilmente prima d’atterrare sul territorio d’uno Stato contraente, informare di tale intenzione le autorità di questo Stato, comunicando anche le ragioni che la motivano. 3. Il comandante dell’aeromobile comunica alle autorità cui consegna l’autore pre- sunto dell’infrazione conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli ele- menti probatori e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso.»
Art. IX L’articolo 10 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 10 Se i provvedimenti presi sono conformi alla presente convenzione, né il comandante dell’aeromobile né un altro membro dell’equipaggio, un passeggero, un addetto alla sicurezza di bordo, il proprietario o l’operatore dell’aeromobile e tanto meno la per- sona per il cui conto è stato esercitato il volo, possono essere dichiarati responsabili in una procedura intentata per pregiudizio subito dalla persona oggetto dei provvedi- menti.»
Art. X Quanto segue è aggiunto come articolo 15 bis della Convenzione:
1. Ciascuno Stato contraente è incoraggiato a prendere i provvedimenti necessari ad avviare gli opportuni procedimenti penali o amministrativi o altre azioni legali contro chiunque a bordo di un aeromobile commetta un’infrazione o un atto, come descritti nell’articolo 1 paragrafo 1, e in particolare: a) un atto di violenza fisica o una minaccia di compiere un tale atto contro un membro dell’equipaggio; oppure b) il rifiuto di obbedire a un ordine legittimo impartito dal comandante dell’ae- romobile o per suo conto al fine di garantire la sicurezza dell’aeromobile o delle persone o dei beni a bordo. 2. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica il diritto di ciascuno Stato contraente di introdurre o mantenere nella propria legislazione nazionale ade- guati provvedimenti per sanzionare gli atti di indisciplina o di disturbo commessi a bordo.»
Art. XI L’articolo 16 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito come segue:
Emendamento della Conv. concernente le infrazioni RU 2021 469 e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. Prot.
«Art. 16 1. Le infrazioni commesse a bordo d’aeromobili sono considerate, ai fini dell’estradi- zione tra Stati contraenti, come commesse sia nel luogo della loro commissione, sia sul territorio degli Stati contraenti che devono stabilire la loro competenza conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 2 e 2bis.»
Art. XII L’articolo 17 della Convenzione è sostituito come segue:
«Art. 17 1. Gli Stati contraenti, nell’attuazione di indagini o d’arresti o nell’esercizio, in qual- siasi altro modo, della loro competenza per un’infrazione commessa a bordo d’un ae- romobile, devono debitamente tener conto della sicurezza e degli altri interessi della navigazione aerea e pertanto devono agire in modo da evitare ritardi inutili dell’aero- mobile, dei passeggeri, dei membri dell’equipaggio o delle merci. 2. Ciascuno Stato contraente, nell’adempiere i propri obblighi o nell’esercitare un po- tere discrezionale consentito ai sensi della presente convenzione, agisce in conformità agli obblighi e alle responsabilità che incombono agli Stati in virtù del diritto interna- zionale. A tale riguardo, tiene conto dei principi del giusto processo e dell’equo trat- tamento.»
Art. XIII Quanto segue è aggiunto come articolo 18bis della Convenzione:
Nessuna disposizione della presente convenzione preclude il diritto di ottenere il ri- sarcimento dei danni subiti, in conformità con il diritto nazionale, da una persona sbarcata o consegnata conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 o 9, rispettiva- mente.»
Art. XIV I testi della Convenzione redatti in arabo, cinese e russo allegati al presente Protocollo, nonché i testi della Convenzione redatti in lingua inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede.
Art. XV Gli Stati contraenti del presente Protocollo considerano e interpretano la Convenzione e il presente Protocollo come un unico strumento denominato «Convenzione di Tokyo come emendata dal Protocollo di Montreal del 2014».
Emendamento della Conv. concernente le infrazioni RU 2021 469 e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. Prot.
Art. XVI Il 4 aprile 2014 il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo tenutasi a Montreal dal 26 marzo al 4 aprile 2014. Dopo il 4 aprile 2014, il Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale a Mon- treal fino alla sua entrata in vigore in conformità all’articolo XVIII.
Art. XVII 1. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile in- ternazionale, che viene qui designato quale depositario. 2. Ogni Stato che non ratifica, accetta o approva il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può aderirvi in qualunque momento. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario. 3. La ratifica, l’accettazione o l’approvazione del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione ha l’effetto di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione di Tokyo emendata dal Protocollo di Montreal del 2014, o di un’adesione a questa Convenzione.
Art. XVIII 1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito presso il depositario del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o che vi aderi- sce, successivamente al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Non appena il presente Protocollo entrerà in vigore, il depositario ne disporrà la registrazione presso le Nazioni Unite.
Art. XIX 1. Ciascuno Stato contraente ha facoltà di denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al depositario. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario riceve la notifica.
Emendamento della Conv. concernente le infrazioni RU 2021 469 e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. Prot.
Art. XX Il depositario notificherà sollecitamente a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati con- traenti del presente Protocollo la data di ogni firma, la data di deposito di ogni stru- mento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, la data di entrata in vigore del presente Protocollo e altre informazioni pertinenti.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Montreal il quarto giorno di aprile dell’anno duemilaquattordici in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede, previa verifica, entro novanta giorni da tale data, da parte della Segreteria della Con- ferenza, sotto l’autorità del Presidente della Conferenza, della coerenza dei testi tra loro. Il presente Protocollo è depositato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e il depositario ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati contraenti del presente Protocollo.
(Seguono le firme)
Emendamento della Conv. concernente le infrazioni RU 2021 469 e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. Prot.
Campo d’applicazione il 20 luglio 2021 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Bahrein 26 febbraio 2016 A 1° gennaio 2020 Botswana 30 aprile 2021 A 1° giugno 2021 Congo (Brazzaville) 5 febbraio 2015 1° gennaio 2020 Cuba 21 ottobre 2020 A 1° dicembre 2020 Costa d’Avorio 31 luglio 2017 1° gennaio 2020 Egitto 19 giugno 2017 A 1° gennaio 2020 Finlandia 28 giugno 2021 1° agosto 2021 Francia * 25 marzo 2021 1° maggio 2021 Gabon 1° dicembre 2015 A 1° gennaio 2020 Gambia 15 febbraio 2021 A 1° aprile 2021 Ghana 4 giugno 2018 A 1° gennaio 2020 Giordania 10 giugno 2016 1° gennaio 2020 Guyana 10 giugno 2016 A 1° gennaio 2020 Kazakistan 14 febbraio 2019 A 1° gennaio 2020 Kuwait 11 dicembre 2018 1° gennaio 2020 Malaysia 7 marzo 2019 1° gennaio 2020 Malta 29 giugno 2016 A 1° gennaio 2020 Mozambico 17 agosto 2016 A 1° gennaio 2020 Nigeria 26 novembre 2019 1° gennaio 2020 Paesi Bassi 4 marzo 2021 1° maggio 2021 Parte caraibica (Bonaire, 4 marzo 2021 1° maggio 2021 Sant’Eustachio e Saba) Paraguay 7 agosto 2019 1° gennaio 2020 Portogallo 24 ottobre 2017 A 1° gennaio 2020 Qatar 12 giugno 2020 1° agosto 2020 Repubblica Dominicana 21 giugno 2016 1° gennaio 2020 Saint Kitts e Nevis 5 ottobre 2020 A 1° dicembre 2020 Senegal 4 luglio 2018 1° gennaio 2020 Singapore 25 settembre 2018 A 1° gennaio 2020 Svizzera 10 giugno 2021 A 1° agosto 2021 Turchia 14 marzo 2019 1° gennaio 2020 Uganda 28 novembre 2017 A 1° gennaio 2020 Uruguay 5 giugno 2019 A 1° gennaio 2020 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale (OACI): www.icao.int oppure richiesti alla Direzione del diritto internazionale pub- blico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Emendamento della Conv. concernente le infrazioni RU 2021 469 e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili. Prot.