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AS 2021 611

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 13 ottobre 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la pro- pagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione euro- pea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina 1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

1 RS 916.443.107 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1714, GU L 342 del 27.9.2021, pag. 5.

2021-3335 RU 2021 611

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 611 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 20213.

13 ottobre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p. o. Thomas Jemmi

3 Pubblicazione urgente del 14 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 611 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Allegato (art. 3)

Stati membri e zone interessati

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento

di esecuzione (UE) 2021/605 Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Regolamento di esecu- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del zione (UE) 2021/605 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1714, GU L 342 del 27.9.2021, pag. 5

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 611 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Germania Italia Lettonia Lituania Polonia Romania Slovacchia

2 Altre zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687

Non vi sono Stati membri dell’UE con zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6874 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

3 Altre zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato

(UE) 2020/687 Non vi sono Stati membri dell’UE con zone soggette a restrizioni secondo il regola- mento delegato (UE) 2020/6875 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.

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