AS 2021 615
Ordinanza dell’USAV del 15 ottobre 2021 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
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Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
del 15 ottobre 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Art. 1 Divieto d’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno L’importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
Art. 2 Importazione di carni di pollame 1 L’importazione di carni di pollame dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’al- legato è vietata. 2 È autorizzata l’importazione di carni di pollame sottoposte a un trattamento termico ai sensi dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6873 che elimina l’agente patogeno dell’influenza aviaria.
Art. 3 Divieto di importazione di uova da consumo, di trasformazione e da cova L’importazione di uova da consumo, di trasformazione e da cova dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
RS 916.443.102.1
3 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019,
che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.
2021-3350 RU 2021 615
Istituzione di provvedimenti per evitare RU 2021 615 l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
Art. 4 Importazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione È autorizzata l’importazione di prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni stabilite nellʼallegato se le uova sono sottoposte a un trattamento termico ai sensi dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6874 che eli- mina l’agente patogeno dell’influenza aviaria
Art. 5 Divieto di importazione di sottoprodotti di origine animale L’importazione di sottoprodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni stabilite nell’allegato è vietata.
Art. 6 Certificati sanitari Le carni di pollame e i prodotti ottenuti da uova di trasformazione dalle zone soggette a restrizioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo
7 numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/22355.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’USAV del 15 dicembre 20206 che istituisce provvedimenti per evi- tare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2021.7
15 ottobre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Thomas Jemmi
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
5 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sani- tari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE; GU L 326 del 15.9.2021, pag. 1 6 RU 2020 5779, 2021 90 204 7 Pubblicazione urgente del 18 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Istituzione di provvedimenti per evitare RU 2021 615 l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
Allegato (art. 1, 2 cpv. 1 nonché 3–6)
Stati membri e zone interessati
1 Zone soggette a restrizioni negli Stati membri dell’UE interessati
Gli Stati membri dell’UE nonché le zone soggette a restrizioni sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, (UE) 2021/641 del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati mem- bri, GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1766, GU L 358 del 7.10.2021, pag. 1.
2 Stati membri dell’UE interessati
Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni: Francia Repubblica Ceca
Istituzione di provvedimenti per evitare RU 2021 615 l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV