AS 2021 635
Ordinanza dell’UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2021
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza dell’UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2021
del 22 ottobre 2021
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 87 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti, ordina:
Art. 1 Coefficiente Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2021 am- monta a 0,1109.
Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’UFAG del 23 ottobre 20202 concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2020 è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.
22 ottobre 2021 Ufficio federale dell’agricoltura: Christian Hofer
RS 910.132.81 1 RS 910.13 2 RU 2020 4703
2021-3454 RU 2021 635
Coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2021 RU 2021 635 O dell’UFAG
2/2