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AS 2021 673

Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

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Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

del 18 giugno 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20201, decreta:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo

Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con «AFC».

Art. 31 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.

Titolo prima dell’art. 41a

IVa. Procedure elettroniche

1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle proce- dure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità. 2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenti- cità e l’integrità dei dati trasmessi.

2021-3606 RU 2021 673

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF RU 2021 673

3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.

2. Legge del 12 giugno 20093 sull’IVA

Art. 61 cpv. 2 lett. b

2 Il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando:

b. Concerne soltanto il testo francese

Art. 65, rubrica Principi

Art. 65a Procedure elettroniche 1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle proce- dure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità. 2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenti- cità e l’integrità dei dati trasmessi. 3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o del richie- dente.

Art. 81 cpv. 1

1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 85 Concerne soltanto il testo francese

3 RS 641.20

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF RU 2021 673

3. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta

Titolo prima dell’art. 104

Capitolo 2: Autorità cantonali Sezione 1: Organizzazione, procedure elettroniche e vigilanza

Art. 104a Procedure elettroniche 1 I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garan- tiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. 2 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica. 3 I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo as- senso, documenti in formato elettronico.

Art. 124 cpv. 1–3 1 L’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta. 2 Il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veri- tiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità compe- tente entro il termine stabilito. 3 Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

4. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Inserire dopo il titolo del capitolo 1 del titolo quinto

Art. 38b Procedure elettroniche 1 I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garan- tiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.

4 RS 642.11 5 RS 642.14

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF RU 2021 673

2 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica. 3 I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo as- senso, documenti in formato elettronico.

Art. 71 cpv. 3 3 Le dichiarazioni d’imposta e i loro allegati sono compilati in un formato di dati uni- forme per tutta la Svizzera. Il Consiglio federale determina in collaborazione con i Cantoni il formato dei dati da utilizzare.

Art. 72 cpv. 1 e 2 1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell’entrata in vigore, la Con- federazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l’adeguamento della loro legislazione. 2 Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano diretta- mente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

Abrogati

5. Legge federale del 13 ottobre 19657 sull’imposta preventiva

1a. Procedure 1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettro- elettroniche nica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le mo- dalità.

2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garan-

tisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.

3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la

legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elet- tronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elet- tronica da parte del contribuente o dell’istante.

6 RU 2020 5121 7 RS 642.21

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF RU 2021 673

2a. Procedure 1 I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elet- elettroniche a livello cantonale tronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.

2 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la

legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l’istante di confermare i dati per via elettronica.

3 I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi all’istante, previo

suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 36a cpv. 2, terzo periodo

2 ... A tal fine, l’AFC e le autorità di cui all’articolo 36 capoverso 1 pos-

sono utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 38 cpv. 4 e 5

4 Per le notifiche di cui all’articolo 19 concernenti le prestazioni d’assi-

curazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve es- sere indicato il loro numero AVS.

5 Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle pre-

stazioni d’assicurazione di cui all’articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all’assoggettato all’obbligo di notifica secondo l’arti- colo 19. In mancanza di tale comunicazione, per l’assoggettato all’ob- bligo di notifica gli effetti legali o contrattuali della mora restano in sospeso fino all’ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l’arti- colo 19 capoverso 3.

6. Legge del 28 settembre 20129 sull’assistenza amministrativa fiscale

Art. 4a Procedure elettroniche 1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle proce- dure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità. 2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenti- cità e l’integrità dei dati trasmessi.

8 RS 831.10 9 RS 651.1

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF RU 2021 673

3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

7. Legge federale del 18 dicembre 201510 sullo scambio automatico

internazionale di informazioni a fini fiscali

Art. 19 cpv. 2, secondo periodo 2 ... Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 28a Procedure elettroniche 1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle proce- dure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità. 2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenti- cità e l’integrità dei dati trasmessi. 3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

Art. 29 Diritto procedurale applicabile Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA12.

8. Legge federale del 16 giugno 201713 sullo scambio automatico

internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Inserire prima del titolo della sezione 7

Art. 22a Procedure elettroniche 1 Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle proce- dure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità. 2 In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l’AFC garantisce l’autenti- cità e l’integrità dei dati trasmessi.

10 RS 653.1 11 RS 172.021 12 RS 172.021 13 RS 654.1

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3 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l’AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

9. Legge federale del 12 giugno 195914 sulla tassa d’esenzione

dall’obbligo militare

Art. 30a Procedure elettroniche 1 I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garan- tiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. 2 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l’assoggettato di confermare i dati per via elettronica. 3 I Cantoni prevedono che l’autorità competente per la tassa notifichi all’assoggettato, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

II Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 13 ottobre 196515 sull’imposta preventiva (LIP) (cifra I, n. 5) o la modi- fica del 18 dicembre 202016 della legge federale del 20 dicembre 194617 sull’assicu- razione per la vecchiaia e i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso della LIP ha il tenore seguente:

Art. 36a, cpv. 2, terzo periodo

2 ... Privo di oggetto o abrogato

14 RS 661 15 RS 642.21 16 FF 2020 8731 17 RS 831.10

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF RU 2021 673

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2021 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente

il 7 ottobre 2021.18 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.19

3 Le disposizioni qui appresso entrano in vigore come segue:

a. l’articolo 38 capoverso 5 della legge federale sull’imposta preventiva (cifra I/5) il 1° settembre 2022; b. l’articolo 38 capoverso 4 della legge federale sull’imposta preventiva (cifra I/5) il 1° febbraio 2023; c. il titolo prima dell’articolo 104, gli articoli 104a, 104b e 124 capversi 1-3 della legge federale sull’imposta federale diretta (cifra I/3), 38b e 71 capoverso 3 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (cifra I/4), 35a della legge federale sull’imposta preventiva (cifra I/5) e 30a della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (cifra I/9) il 1° gennaio 2024.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

18 FF 2021 1499 19 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 28 ottobre 2021.

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