AS 2021 68
Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
Modifica del 25 settembre 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta:
I La legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:
Art. 30 cpv. 2, primo periodo 2 Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un’ordinanza le condizioni per l’accreditamento. ...
Art. 65 cpv. 2 2 Le decisioni del Consiglio federale in merito al diritto ai sussidi non sono impugna- bili.
II La legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:
Art. 32 cpv. 1 lett. j
1 Il ricorso è inammissibile contro:
j. le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.