AS 2021 682
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 3 novembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 35 cpv. 7 7 Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante fore- stali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l’uso delle fibre o dei semi o serre con fondamenta fisse.
Art. 36 cpv. 2 e 3 2 Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari sono de- terminanti i seguenti periodi di calcolo: a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, ovina e caprina: l’anno di contribuzione fino al 31 ottobre; b. per lama e alpaca: l’anno di contribuzione. 3 L’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.
Art. 37 cpv. 1 1 Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.
1 RS 910.13
2021-3617 RU 2021 682
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Art. 41 cpv. 3bis–3quater 3bis Per il versamento dei contributi a partire dal 2024, esso adegua il carico usuale di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari con pecore, eccetto le pecore lattifere, se il carico medio negli anni di riferimento 2022 e 2023, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm2, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde: a. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al
100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coef-
ficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm; b. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento. 3ter In caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari caricate prevalentemente con caprini, il Cantone, su richiesta, può incrementare il carico usuale in virtù dell’ar- ticolo 40 capoverso 1 lettera b conformemente alla differenza del carico con caprini giovani e capretti. Per il calcolo si applica per analogia il capoverso 3bis. 3quater Se in un anno di riferimento il carico ha dovuto essere ridotto per cause di forza maggiore o della presenza di grandi predatori e se il gestore ha notificato gli eventi in virtù dell’articolo 106 capoverso 3, il Cantone corregge la determinazione di cui ai capoversi 3bis e 3ter in maniera corrispondente.
Inserire prima del titolo del capitolo 6
Art. 76a Progetti per l’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali 1 Nell’ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un’evo- luzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all’allegato 6, a condi- zione che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.
2 Le deroghe necessitano dell’autorizzazione dell’UFAG.
Art. 108 cpv. 3 3 Per le riduzioni secondo l’articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscon- trate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell’anno di contribu- zione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° settembre.
2 RS 910.91
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II Gli allegati 2, 4, 6 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III Il numero IV capoversi 1, 2 lettera a e 4 della modifica del 12 febbraio 20203 dell’or- dinanza del 16 dicembre 19854 contro l’inquinamento atmosferico è modificato come segue: 1 Fatti salvi i capoversi 2 a 4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.
2 Il 1° gennaio 2022 entrano in vigore:
a. l’allegato 2 cifre 55 e 551 di cui alla cifra I;
4 L’allegato 2 cifra 552 di cui alla cifra I entra in vigore il 1° gennaio 2024.
IV L’allegato dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola è modifi- cato come segue:
Allegato n. 3 e 4
Coefficiente per animale
3. Ovini
3.1 Pecore lattifere 0,25
3.2 Altri ovini oltre 365 giorni di età 0,17
3.3 Ovini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età 0,06
3.4 Agnelli fino a 180 giorni di età 0,03
4. Caprini
4.1 Capre lattifere 0,20
4.2 Altri caprini oltre 365 giorni di età 0,17
4.3 Caprini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età 0,06
4.4 Capretti fino a 180 giorni di età 0,03
3 RU 2020 793 4 RS 814.318.142.1 5 RS 910.91
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V 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2 Gli articoli 36 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 1, 41 capoversi 3bis a 3quater di cui alla cifra I, gli allegati 2 e 8 numero 2.3a.1 lettera b di cui alla cifra II, nonché la cifra IV entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione
N. 3
3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini
Si applica la seguente densità massima:
Ubica- Altitudine Sistema di pa- Densità massima per ha Densità massima per ha zione scolo di superficie di pascolo di superficie di pascolo netta su pascoli magri netta su pascoli grassi
Ovini* CN Ovini* CN
Sotto il fino a 900 m Gregge per- 14 1,32 34 3,20 limite 900–1100 m manente- 13 1,22 30 2,82 del mente sorve- bosco 1100–1300 m gliato o 11 1,04 25 2,35 1300–1500 m pascolo da 9 0,85 21 1,98 rotazione 1500–1700 m 7 0,66 16 1,51 oltre 1700 m 6 0,56 11 1,04 fino a 900 m Altri pascoli 4 0,38 7 0,66 900–1500 m 3 0,28 5 0,47 oltre 1500 m 2 0,19 3 0,28 Sopra fino a 2000 m Gregge per- 5 0,47 8 0,75 il limite Nord delle Alpi fino a manente- 3 0,28 5 0,47 del 2200 m mente sorve- bosco gliato o Alpi centrali fino a 2400 m pascolo da Sud delle Alpi fino a 2300 m rotazione Nord delle Alpi fino a Altri pascoli 2 0,19 2,5 0,24
2200 m
Alpi centrali fino a 2400 m Sud delle Alpi fino a 2300 m Super- Altipiano, Prealpi e Ticino Gregge per- 2 0,19 3 0,28 fici in meridionale oltre 2000 m manente- altitu- Nord delle Alpi oltre 2200 m mente sorve- dine gliato o Alpi centrali oltre 2400 m pascolo da Sud delle Alpi oltre 2300 m rotazione Altri pascoli 0,5 0,05 1,5 0,14 * Media ponderata per ovino estivato 0,0941 UBG in 100 giorni
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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 12.1.5, 12.1.9 e 12.1.10 12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno svi- luppo e una capacità di resa normali degli alberi. Vanno rispettate le indica- zioni dei mezzi didattici usuali.
12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un’adeguata cura degli
alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, nonché una concimazione in funzione del fabbisogno. 12.1.10 Gli organismi da quarantena secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20186 sulla salute dei vegetali e l’ordinanza d’esecuzione emanata in virtù di essa vanno combattuti conformemente alle istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali.
6 RS 916.20
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Allegato 6 (art. 72 cpv. 3 e 4, 75 cpv. 1, 2bis e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)
Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali
A Esigenze dei contributi SSRA
N. 7.7 lett. c
7.7 L’accesso all’ACE è facoltativo:
c. per tacchini, galletti di razze ovaiole e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vit.
B Esigenze dei contributi URA
N. 2.3 lett. d 2.3 L’accesso al pascolo o alla superficie di uscita può essere limitato nelle se- guenti situazioni: d. nella misura in cui ciò sia necessario durante il foraggiamento, la mun- gitura o la pulizia della superficie di uscita.
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Allegato 8 (art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, nonché 115c cpv. 2)
Riduzione dei pagamenti diretti
N. 2.2.1 2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, di importi per unità e mediante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per
1000 franchi per ettaro di SAU dell’azienda.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Con una lacuna i punti, gli importi forfettari e gli importi per unità sono rad- doppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
N. 2.2.4 lett. b
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in 5 punti per oggetto inventari d’importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive zone tampone (art. 15)
N. 2.3.1 2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente: somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno
200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.
Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti. Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interes- sati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo. Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.
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2.3a Inquinamento atmosferico 2.3a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e di im- porti per ettaro. Gli importi forfettari e gli importi per ettaro sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo. Se l’autorità competente concede un termine di risanamento degli impianti per il deposito, per le lacune riscontrate le riduzioni di cui alla lettera a non si applicano nell’arco di tale termine.
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi 300 fr. b. Spandimento non conforme di concimi aziendali liquidi 300 fr./ha x superficie interessata
N. 2.9.2 2.9.2 Alla prima recidiva i punti relativi a una lacuna sono maggiorati di 50 punti. A partire dalla seconda recidiva i punti relativi a una lacuna sono maggiorati di 100 punti, ovvero non vengono versati contributi URA o SSRA per la ri- spettiva categoria di animali. Gli importi forfettari sono raddoppiati alla prima recidiva e quadruplicati a partire dalla seconda recidiva.
N. 2.9.5 2.9.5 Progetti per l’evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere de- gli animali
Lacuna per il punto di controllo Riduzione I requisiti per i contributi per il benessere degli animali o Riduzione analoga ai n. 2.9.1–2.9.4 le deroghe autorizzate dall’UFAG non sono adempiute
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