AS 2021 69
Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri
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Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri (Ordinanza sugli yacht)
Modifica del 3 febbraio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 marzo 19711 sugli yacht è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 1 1 Al comandante di uno yacht svizzero si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 51 capoversi 1 e 2, 52, 53, 54 capoverso 1, 55 capoversi 1 e 3, 58, 71, 119 capoverso 1, 124a e 151a della legge federale sulla navigazione marittima sotto ban- diera svizzera.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2021.
3 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 747.321.7
2021-0326 RU 2021 69
Ordinanza sugli yacht RU 2021 69
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