AS 2021 877
Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19)
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Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19)
Modifica del 17 dicembre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 20211, decide:
I La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:
1bis Per il 2020 e il 2021 la Confederazione e i Cantoni indennizzano inoltre le imprese per le perdite rimanenti dopo lo scioglimento della riserva speciale di cui all’arti- colo 36 capoverso 2, secondo le rispettive quote stabilite all’articolo 30. Le altre riserve delle imprese non sono considerate. L’indennità è versata in base ai conti eco- nomici delle singole linee delle imprese. 2bis In deroga al capoverso 2, per il 2020 e il 2021 la Confederazione versa per il traf- fico locale indennità pari a un terzo delle perdite finanziarie dovute alla COVID-19. L’indennità è versata in base ai conti economici delle singole linee delle imprese.
Art. 28a Offerte turistiche 1 Se un Cantone sostiene finanziariamente offerte turistiche che dispongono di una concessione per il trasporto di viaggiatori o di un’autorizzazione cantonale per l’eser- cizio di un impianto a fune, la Confederazione può partecipare al finanziamento.
2 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono versati soltanto se:
a. le perdite finanziarie dovute alla COVID-19 nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 sono superiori a un terzo delle riserve costituite negli esercizi 2017–2019; e