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AS 2022 193

Ordinanza del 18 marzo 2022 sugli esami cantonali 2022 di maturità professionale federale e sulla promozione in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale 2022)

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Ordinanza sugli esami cantonali 2022 di maturità professionale federale e sulla promozione in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale 2022)

del 18 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, ordina:

Art. 1 Oggetto, principio e scopo 1 La presente ordinanza disciplina gli esami cantonali di maturità professionale fede- rale nel 2022, il calcolo delle note e la promozione nei cicli di formazione della ma- turità professionale (cicli di formazione MP) in considerazione dell’epidemia di COVID-19. 2 Gli esami cantonali 2022 si svolgono secondo l’ordinanza del 24 giugno 20092 sulla maturità professionale (OMPr) e il programma quadro d’insegnamento del 18 dicem- bre 20123 per la maturità professionale della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) . 3 I Cantoni garantiscono che gli esami si svolgano nel rispetto delle norme della Con- federazione e delle autorità cantonali sulla protezione della salute. Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento degli esami 2022 o se a causa di tale situazione l’insegnamento è stato limitato, è possibile derogare da quanto previsto nel capoverso 2 secondo le disposizioni qui di seguito.

4 La decisione in merito alle deroghe spetta ai Cantoni.

RS 412.103.2

3 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale >

Documentazione

2022-0886 RU 2022 193

Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale 2022 RU 2022 193

5 Le deroghe si prefiggono di garantire che gli esami 2022:

a. possano svolgersi nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio federale e dai Cantoni per combattere il coronavirus; e b. permettano di verificare l’acquisizione degli obiettivi di formazione generali nonché delle competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto previsto nel capoverso 2.

Art. 2 Esami finali In deroga all’articolo 21 OMPr4 è possibile rinunciare allo svolgimento degli esami finali.

Art. 3 Calcolo delle note delle materie 1 Se non si svolgono gli esami finali, nelle materie in cui sono previsti gli esami finali (art. 21 cpv. 1 OMPr5) le note corrispondono, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 OMPr, alla nota finale della materia. 2 Se entro il termine stabilito dal Cantone non vi sono risultati di diplomi esterni di lingue straniere, per la lingua in questione fa stato, in deroga all’articolo 23 OMPr, la nota finale della materia. 3 Se in una materia normalmente esaminata in due forme è possibile svolgere una sola forma, l’esame sostenuto e la nota finale della materia contano ognuno per il 50 per cento. Lo stesso principio vale per gli esami finali anticipati secondo l’articolo 22 ca- poversi 2 e 3 OMPr che non hanno potuto essere sostenuti interamente. Gli esami parziali sostenuti nelle materie scienze naturali e scienze sociali non sono presi in considerazione se non è stata conclusa l’intera materia. 4 La nota finale della materia è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nella materia corrispondente.

5 Per calcolare una nota di una pagella semestrale occorrono almeno due note.

Il Cantone decide se e in che modo considerare le note dell’insegnamento a distanza nel calcolo della nota della pagella semestrale nel secondo semestre 2021/2022. Se a causa della situazione epidemiologica non sono state attribuite due note, nella pagella semestrale è riportata la menzione «dispensato». Se a causa di una situazione partico- lare singole persone in formazione o classi non ottengono la valutazione di due pre- stazioni, la decisione spetta al Cantone. 6 Se in una materia insegnata e conclusa soltanto nel semestre estivo 2021/2022 non è possibile attribuire nessuna nota perché non vi sono almeno due note e quindi non può essere attribuita né la nota semestrale né la nota finale della materia, nella pagella è riportata la menzione «dispensato» e, se non vi sono note dell’esame finale da pren- dere in considerazione, nell’attestato di maturità professionale è riportata la menzione «acquisito».

4 RS 412.103.1 5 RS 412.103.1

Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale 2022 RU 2022 193

7 Se in una materia insegnata e conclusa soltanto in due semestri e nella quale nel secondo semestre 2020/2021 non è stato possibile attribuire nessuna nota non è attri- buita nessuna nota nemmeno nel secondo semestre 2021/2022 perché non vi sono al- meno due note e quindi non può essere attribuita né la nota semestrale né la nota finale della materia, nella pagella semestrale è riportata la menzione «dispensato» e, se non vi sono note dell’esame finale da prendere in considerazione, nell’attestato di maturità professionale è riportata la menzione «acquisito».

Art. 4 Calcolo delle note dell’approccio interdisciplinare 1 La nota finale dell’approccio interdisciplinare tematico (AIT) nelle materie di tutti gli ambiti d’insegnamento è data dalla media di tutte le note delle pagelle semestrali nell’approccio interdisciplinare. 2 Nei cicli di formazione MP quadrimestrali o plurisemestrali il calcolo della nota fi- nale dell’AIT si basa su almeno due note delle pagelle semestrali. Nel secondo seme- stre 2021/2022 la nota della pagella semestrale è determinata sulla base di almeno una prestazione relativa all’AIT fornita nello stesso semestre. Le note delle pagelle seme- strali attribuite in base all’ordinanza del 12 marzo 20216 COVID-19 esami cantonali di maturità professionale sono prese in considerazione nel calcolo della nota finale dell’AIT. In casi particolari la decisione spetta al Cantone. 3 Nei cicli di formazione MP bimestrali successivi al conseguimento di una forma- zione di base (MP 2) il calcolo della nota finale dell’AIT si basa su almeno due pre- stazioni relative all’AIT. Nei cicli di formazione MP 2 trimestrali la nota finale si basa su almeno tre prestazioni relative all’AIT. 4 Se il progetto didattico interdisciplinare (PDI) non può essere presentato, in deroga all’articolo 24 capoverso 6 OMPr7 sono valutati soltanto il processo e il prodotto.

Art. 5 Lingue straniere e diplomi di lingue straniere 1 I diplomi di lingue straniere già conseguiti sono considerati esami anticipati.

2 Se a causa della dispensa dall’insegnamento non vi sono note finali e in seguito alla presente ordinanza non è possibile sostenere l’esame per l’ottenimento del diploma di lingua, nell’attestato di maturità professionale per la lingua straniera è riportata la menzione «acquisito».

Art. 6 Esami finali anticipati ma non sostenuti per i cicli di formazione senza titolo MP nel 2022 1 Gli esami finali anticipati ma non ancora sostenuti sono differiti alla prima data utile.

2 I Cantoni stabiliscono i tempi per il recupero degli esami.

6 RU 2021 162 7 RS 412.103.1

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3 La valutazione degli esami finali delle formazioni di base ad impostazione scolastica anticipati conformemente all’articolo 22 capoverso 3 OMPr8 e non ancora sostenuti è retta dagli articoli 3 e 4.

Art. 7 Ripetenti degli anni precedenti 1 Se per la preparazione dell’esame di ripetizione è stato seguito l’insegnamento, le note finali delle materie sono prese in considerazione secondo gli articoli 3 e 4. 2 Se non è stato seguito l’insegnamento o non sono state conseguite note delle pagelle semestrali che permettono di determinare le note finali delle materie, i Cantoni svol- gono per tempo un esame prima dell’inizio del semestre autunnale delle scuole uni- versitarie.

Art. 8 Mancato superamento dell’esame 1 Ai candidati che non hanno superato l’esame federale di maturità professionale a causa dell’annullamento degli esami finali in applicazione dell’articolo 2 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami non svolti conformemente agli articoli 19 e se- guenti OMPr9. Gli esami devono essere fissati per tempo prima dell’inizio del seme- stre autunnale delle scuole universitarie. 2 Ai candidati ripetenti che non hanno superato l’esame federale di maturità profes- sionale a causa della deroga di cui all’articolo 7 capoverso 1 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all’articolo 26 OMPr.

Art. 9 Promozione

1 La promozione avviene in conformità con l’articolo 17 OMPr10.

2 Spetta ai Cantoni decidere in relazione alle situazioni particolari se la promozione può avvenire in deroga all’articolo 17 OMPr. È anche possibile una promozione prov- visoria. 3 Le note delle pagelle semestrali sono calcolate conformemente all’articolo 3 capo- versi 5, 6 e 7. 4 Ai sensi dell’OMPr la nota della pagella del secondo semestre 2021/2022 è conside- rata per la futura nota finale della materia.

Art. 10 Validità delle prestazioni e delle note Le prestazioni svolte e le note attribuite secondo la presente ordinanza mantengono la loro validità fino alla conclusione della relativa maturità professionale.

8 RS 412.103.1 9 RS 412.103.1 10 RS 412.103.1

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Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile 2022.

2 Si applica fino al 31 dicembre 2022.

18 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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