AS 2022 227
Ordinanza concernente il materiale bellico
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)
Modifica del 30 marzo 2022
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:
Art. 5 Abrogato
Art. 5c, rubrica e cpv. 2 Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico a bordo (art. 17 cpv. 3, 22 e 22a LMB) 2 In sede di rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente considera anche i criteri di cui all’articolo 22a LMB.
Art. 9c cpv. 1 e 2
1 L’autorizzazione di esportazione concessa nel regime di ammissione temporanea
con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico esportato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua reim- portazione.
2 L’autorizzazione di importazione concessa nel regime di ammissione temporanea
con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico importato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua riespor- tazione.
1 RS 514.511
2022-1022 RU 2022 227
Ordinanza sul materiale bellico RU 2022 227
Art. 11 cpv. 2 2 Egli deve dimostrare alla SECO l’avvenuta importazione mediante l’originale della decisione d’imposizione doganale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione dell’originale della decisione d’im- posizione doganale.
Art. 24b Disposizioni transitorie della modifica del 30 marzo 2022
1 Ledomande pendenti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche del
30 marzo 2022 sono trattate conformemente al diritto anteriore. 2 La proroga delle autorizzazioni di esportazione rilasciate prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 è effettuata conformemente al diritto anteriore. 3 Per il materiale bellico la cui esportazione è stata autorizzata prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 e che non è stato possibile esportare intera- mente o in parte entro la durata di validità dell’autorizzazione o della sua proroga è necessario presentare una nuova domanda di esportazione. La nuova domanda è trat- tata conformemente al diritto anteriore.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.
30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2/2