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AS 2022 227

Ordinanza concernente il materiale bellico

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

Modifica del 30 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 5 Abrogato

Art. 5c, rubrica e cpv. 2 Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico a bordo (art. 17 cpv. 3, 22 e 22a LMB) 2 In sede di rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente considera anche i criteri di cui all’articolo 22a LMB.

Art. 9c cpv. 1 e 2

1 L’autorizzazione di esportazione concessa nel regime di ammissione temporanea

con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico esportato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua reim- portazione.

2 L’autorizzazione di importazione concessa nel regime di ammissione temporanea

con dichiarazione doganale scritta per il materiale bellico importato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua riespor- tazione.

1 RS 514.511

2022-1022 RU 2022 227

Ordinanza sul materiale bellico RU 2022 227

Art. 11 cpv. 2 2 Egli deve dimostrare alla SECO l’avvenuta importazione mediante l’originale della decisione d’imposizione doganale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione dell’originale della decisione d’im- posizione doganale.

Art. 24b Disposizioni transitorie della modifica del 30 marzo 2022

1 Ledomande pendenti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche del

30 marzo 2022 sono trattate conformemente al diritto anteriore. 2 La proroga delle autorizzazioni di esportazione rilasciate prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 è effettuata conformemente al diritto anteriore. 3 Per il materiale bellico la cui esportazione è stata autorizzata prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 30 marzo 2022 e che non è stato possibile esportare intera- mente o in parte entro la durata di validità dell’autorizzazione o della sua proroga è necessario presentare una nuova domanda di esportazione. La nuova domanda è trat- tata conformemente al diritto anteriore.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

30 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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