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AS 2022 317

Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo

Modifica del 1° ottobre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20191, decreta:

I La legge federale del 19 dicembre 20032 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3;

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Oggetto

Art. 1, rubrica e cpv. 3 Abrogata 3 La presente legge disciplina inoltre lo statuto, il finanziamento, i compiti e l’orga- nizzazione dell’istituzione nazionale per i diritti dell’uomo (INDU) della Svizzera.

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Misure di promozione civile della pace e di rafforzamento RU 2022 317

Titolo prima dell’art. 2 Sezione 2: Promozione civile della pace e rafforzamento dei diritti dell’uomo nell’ambito della politica estera

Art. 2, frase introduttiva Con le misure di politica estera di cui all’articolo 3 la Confederazione intende:

Art. 3, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Misure di politica estera 1 Nell’ambito della politica estera la Confederazione può accordare aiuti finanziari e prendere altre misure, come:

Art. 4 Finanziamento I mezzi per finanziare le misure di cui all’articolo 3 sono stanziati sotto forma di cre- diti quadro pluriennali.

Art. 5, secondo periodo ... Dispone valutazioni periodiche delle misure di cui all’articolo 3 e rende conto all’Assemblea federale per ogni periodo di credito.

Art. 6 cpv. 1 1 Il Consiglio federale decide sulle misure da prendere in virtù dell’articolo 3.

Art. 7 cpv. 1 1 La Confederazione coordina le misure prese in virtù dell’articolo 3 con gli sforzi dei suoi partner e, se possibile, con misure analoghe di altri fornitori di prestazioni sviz- zeri o esteri.

Art. 9 Trattamento di dati L’articolo 2 della legge federale del 24 marzo 20004 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applica per analogia al tratta- mento di dati inerenti alle misure prese in virtù dell’articolo 3.

Art. 10 Rapporto Il Consiglio federale riferisce annualmente alle competenti commissioni delle Camere federali sulle misure prese e sulle misure previste in virtù dell’articolo 3.

4 RS 235.2

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Titolo prima dell’art. 10a Sezione 3: Istituzione nazionale per i diritti dell’uomo

Art. 10a Forma e finanziamento 1 L’INDU costituisce l’istituzione nazionale per i diritti dell’uomo della Svizzera ai sensi dell’allegato alla risoluzione 48/134 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti dell’uomo («Principi di Parigi»). È un ente di diritto pubblico. 2 Dopo aver sentito i Cantoni, il Consiglio federale propone ogni quattro anni all’As- semblea federale un limite di spesa destinato al finanziamento dell’organizzazione e delle attività dell’INDU. L’obiettivo è che i Cantoni si facciano carico dei costi infra- strutturali e che l’INDU abbia sede in una o più università. 3 L’INDU pubblica ogni anno un rapporto d’attività. Lo trasmette al Consiglio fede- rale e alle Camere federali.

Art. 10b Compiti 1 Al fine di promuovere e tutelare i diritti dell’uomo in Svizzera, l’INDU svolge i seguenti compiti: a. informazione e documentazione; b. ricerca; c. consulenza; d. promozione del dialogo e della cooperazione; e. educazione ai diritti dell’uomo e sensibilizzazione; f. scambi internazionali.

2 L’INDU può fornire servizi ad autorità e privati, di norma a pagamento.

3 Nell’adempimento dei propri compiti è indipendente. Non svolge compiti di com-

petenza dell’Amministrazione. Segnatamente non recepisce azioni individuali e non esercita funzioni di vigilanza o di mediazione. Nell’ambito del proprio settore di com- piti, decide autonomamente sull’utilizzo delle proprie risorse. 4 I membri dell’INDU sottostanno all’obbligo del segreto. Le informazioni ricevute da terzi e le fonti non possono essere rese pubbliche o trasmesse alle autorità se l’INDU ha garantito la confidenzialità.

Art. 10c Organizzazione 1 Gli organi dell’INDU sono l’assemblea dei membri, la direzione e l’ufficio di revi- sione. 2 L’assemblea dei membri delibera sull’impostazione delle attività dell’INDU. A tal fine tiene conto dei Principi di Parigi.

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3 I membri possono essere persone fisiche o giuridiche la cui attività è connessa alla tutela e alla promozione dei diritti dell’uomo. L’assemblea dei membri decide in me- rito all’ammissione di nuovi membri, su raccomandazione della direzione. La Confe- derazione e i Cantoni possono essere rappresentati nell’assemblea dei membri, senza diritto di voto. 4 L’assemblea dei membri nomina la direzione. Nell’operare la scelta presta atten- zione a garantire una rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella tutela e nella promozione dei diritti dell’uomo nonché una rappresentanza equilibrata dei sessi e delle comunità linguistiche. La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nella direzione, senza diritto di voto. 5 Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, le disposizioni pertinenti del Codice civile5, in particolare gli articoli 60–79, si applicano per analogia all’INDU.

Titolo prima dell’art. 11 Sezione 4: Disposizioni finali

II All’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 20216 della legge federale del 7 ottobre 20057 sulle finanze della Confederazione la disposizione qui appresso della presente modifica ha il seguente tenore:

Art. 4 Finanziamento I mezzi per finanziare le misure di cui all’articolo 3 sono stanziati sotto forma di cre- diti d’impegno pluriennali.

III All’entrata in vigore della legge federale del 18 dicembre 20208 sul trattamento dei dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri la disposizione qui appresso della presente modifica ha il seguente tenore:

Art. 9 Trattamento di dati Gli articoli 18–20 della legge federale del 18 dicembre 20209 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applicano per analogia al trattamento di dati inerenti alle misure prese in virtù dell’articolo 3.

5 RS 210 6 RU 2021 662 7 RS 611.0 8 RS 235.2; RU 2021 650 9 RS 235.2

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IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021 Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gen- naio 2022.10

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

18 maggio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

10 FF 2021 2325

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