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AS 2022 385

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20201,

decreta:

I

La legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta la legge «Istituto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Swissmedic».

2 Nell’articolo 4 capoverso 1 «(Istituto)» è sostituito con «(Swissmedic)».

3 In tutta la legge «Ufficio federale della sanità pubblica» è sostituito con «UFSP».

4 Negli articoli 4 capoverso 2 e 17 capoverso 1 «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorizzazione».

Art. 3f

Abrogato

Art. 8 cpv. 1 lett. d e 5–7

1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:

  • d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.

5 Se non vi ostano convenzioni internazionali, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’impor­ta­zione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti:

  • a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un’applicazione medica limitata;

  • b. di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.

6 Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.

7 Per l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione di Swissmedic conformemente all’articolo 4.

Inserire prima della Sezione 2

Art. 8b Rilevamento dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

1 L’UFSP rileva i dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) che:

  • a. non sono omologati;

  • b. sono omologati, ma sono prescritti per un’indicazione diversa da quella omologata e applicati in una forma farmaceutica diversa da quella omologata.

2 Il rilevamento dei dati serve:

  • a. alla valutazione scientifica secondo l’articolo 29a; e

  • b. all’analisi statistica.

3 L’UFSP mette i risultati dell’analisi statistica a disposizione:

  • a. delle autorità cantonali di esecuzione;

  • b. dei medici coinvolti nel trattamento;

  • c. delle strutture di ricerca interessate.

Titolo prima dell’art. 18a

Capitolo 3a: Protezione e trattamento dei dati

Titolo prima dell’art. 18d

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 18d In relazione alla cura di tossicomani

1 Le autorità e le istituzioni competenti per l’esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e pro­fili della personalità allo scopo di verificare le condizioni e l’andamento delle cu­re prestate a tossicomani.

2 Garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tec­niche e orga­nizzative.

3 Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:

  • a. le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;

  • b. i dati da trattare;

  • c. i flussi di dati;

  • d. i diritti d’accesso.

Art. 18e In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8

1 Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8 capoversi 5–8 o per verificare che queste siano rispettate, l’UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti da­ti personali:

  • a. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;

  • b. indicazioni necessarie all’identificazione del paziente; e

  • c. dati medici rilevanti nel quadro di un’applicazione medica limitata conformemente all’articolo 8 capoverso 5 lettera a.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

  • a. i dati che possono essere trattati;

  • b. i termini di conservazione dei dati.

Art. 18f In relazione ai medicamenti a base di canapa

1 L’UFSP gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati secondo l’articolo 8b.

2 I medici che trattano persone con medicamenti a base di canapa registrano i dati necessari al rilevamento dei dati secondo l’articolo 8b. I dati dei pazienti sono registrati in forma pseudonimizzata.

3 Il Consiglio federale stabilisce:

  • a. i dati necessari per il rilevamento secondo l’articolo 8b, segnatamente anche quelli relativi agli effetti secondari;

  • b. la frequenza e il momento della registrazione;

  • c. i diritti di accesso dei medici secondo il capoverso 2;

  • d. gli aspetti tecnici e organizzativi del sistema di rilevamento dei dati;

  • e. i termini di conservazione dei dati;

  • f. la pubblicazione delle analisi statistiche.

4 Può stabilire che non debbano più essere rilevati dati se per la valutazione scientifica di cui all’articolo 8b capoverso 2 non sono più necessari nuovi dati.

Art. 20 cpv. 1 lett. c

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  • c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all’articolo 7;

Art. 29 cpv. 4

Abrogato

Art. 29a cpv. 1

1 L’UFSP provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all’Ufficio federale di statistica i dati di cui agli articoli 18d–18f per analisi e pubblicazione.

Art. 36a Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2021

1 Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate dall’UFSP in virtù del diritto anteriore per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa rimangono valide dopo l’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021.

2 Fino a quando l’autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 rimane valida, non è necessaria alcuna autorizzazione di Swissmedic secondo l’articolo 4.

II

Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

All’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati, le disposizioni qui appresso della presente legge hanno il seguente tenore:

Art. 3f

Abrogato

Art. 18d cpv. 1

1 Le autorità e le istituzioni competenti per l’esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, allo scopo di verificare le condizioni e l’andamento delle cure prestate a tossicomani.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 Gli articoli 8b e 18f hanno effetto per sette anni dalla data dell’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2021.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2022.

22 giugno 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

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