1. Le autorità di sicurezza competenti per l’applicazione del presente Accordo sono:
(a) per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS):
il settore Digitalizzazione e cibersicurezza DDPS (DCS DDPS);
(b) per l’Agenzia europea per la difesa (AED):
Corporate Services Directorate
Security and Infrastructure Unit.
2. Ciascuna Parte informa l’altra Parte in merito a qualsiasi cambiamento relativo alla propria autorità di sicurezza competente.
3. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per coordinare con l’altra Parte tutti i requisiti e tutte le procedure inerenti all’applicazione del presente Accordo.