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AS 2022 439

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti contro la propagazione
della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica dell’8 agosto 2022

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 capoverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata:

  • a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 10 agosto 20223.

8 agosto 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

Allegato

(art. 3)

Stati membri e zone interessati

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

Gli Stati membri dell’UE e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Regolamento
di esecuzione (UE) 2021/605

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1325, GU L 200 del 29.7.2022, pag. 109

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti:

  • Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II).

  • Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta.

  • Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin­ghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

Estonia

Germania

Grecia

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Slovacchia

Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

Bulgaria

Estonia

Germania

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Slovacchia

Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte III

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605:

Bulgaria

Germania

Italia

Lettonia

Lituania

Polonia

Romania

Slovacchia

2 Altre zone infette

Gli Stati membri dell’UE nonché le zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6874 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione (UE) 2022/920

Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, versione della GU L 159 del 14.6.2022, pag. 90

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono tali zone soggette a restrizioni:

Italia

3 Altre zone soggette a restrizioni

Gli Stati membri dell’UE nonché le zone soggette a restrizioni secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6875 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nelle seguenti decisioni di esecuzione:

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione (UE) 2022/921

Decisione di esecuzione (UE) 2022/921 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania, versione della GU L 159 del 14.6.2022, pag. 94

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1189

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 della Commissione, dell’8 luglio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania, versione della GU L 184 dell’11.7.2022, pag. 66

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono tali zone soggette a restrizioni:

Germania

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