AS 2022 445
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (OBioc)
Preambolo
L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato
dell’economia,
visto l’articolo 10 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc),
ordina:
I
L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2022.
9 agosto 2022 | Ufficio federale della sanità pubblica: Anne Lévy |
(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,
31 cpv. 1, 62 cpv. 2, 62c cpv. 1)
Titolo, nota a piè di pagina