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AS 2022 699

Ordinanza
relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10 capoverso 4 secondo periodo e capoverso 6 terzo periodo, 15 capoverso 6, 16 capoverso 6 secondo periodo, 23 capoverso 2, 29 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);
visto l’articolo 1 capoverso 5 della legge del 17 giugno 20163 su Innosuisse (LASPI),

Titolo del capitolo 1

Programmi speciali e programmi di promozione tematici delle istituzioni di promozione della ricerca e dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione

Art. 1 Principi

1 I programmi speciali e i programmi di promozione tematici devono risultare di interesse nazionale.

2 La realizzazione dei programmi speciali e dei programmi di promozione tematici può avvenire attraverso:

  • a. gli strumenti di promozione dei seguenti organi di promozione (organi di promozione):

    1. le istituzioni di promozione della ricerca di cui all’articolo 4 lettera a LPRI,

    2. l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse);

  • b. le misure straordinarie, che devono essere adottate nell’ambito di competenza degli organi di promozione.

3 I programmi speciali e i programmi di promozione tematici sono limitati nel tempo.

4 Se necessario saranno stabilite le misure da applicare ai singoli casi per la valutazione dei programmi, in particolare per la verifica dell’efficacia.

Art. 2 Procedura

1 Il mandato per la realizzazione di un programma speciale o di un programma di promozione tematico è affidato sulla base del relativo decreto di finanziamento del­l’Assemblea federale adottato nell’ambito dei messaggi periodici sul promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI) secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a LPRI.

2 In casi urgenti, segnatamente per i programmi speciali, il decreto di finanziamento per un mandato può essere richiesto anche nell’ambito di un messaggio specifico sulla promozione della ricerca e dell’innovazione secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b LPRI.

Art. 4 cpv. 3

3 Elabora per i temi aventi priorità elevata alcune proposte di programma che specificano le relative questioni e indicano il mandato di ricerca determinante e ulteriori disposizioni sul programma.

Art. 5 Verifica della fattibilità, elaborazione dei concetti di programma

1 La SEFRI incarica il FNS di verificare la fattibilità delle proposte di programma e di elaborare i concetti di programma.

2 Per i temi di ricerca vicini all’economia il FNS garantisce la partecipazione di Innosuisse alla redazione dei concetti di programma.

3 In casi specifici, segnatamente di fronte a temi d’attualità rilevanti per la società e d’importanza nazionale, su mandato del Consiglio federale o del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e in deroga alla procedura di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3, la SEFRI può incaricare direttamente il FNS di verificare la fattibilità e di redigere un concetto di programma. A tale scopo la SEFRI comunica al FNS le problematiche e le ulteriori disposizioni relative al programma oggetto di verifica.

Art. 6 Esame e scelta dei programmi

1 La SEFRI consulta i servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico in merito all’importanza e all’urgenza dei programmi per l’esecuzione di compiti federali. A tal fine può chiedere un parere al Consiglio svizzero della scienza (CSS).

2 Sottopone periodicamente al DEFR proposte di nuovi programmi.

3 Il DEFR propone al Consiglio federale di realizzare i PNR. A tale proposito considera la quantità di fondi per periodo di sussidio stabilita nel messaggio ERI e prevista nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.

Art. 7 cpv. 3 e 4, terzo periodo

3 Per ciascun programma la SEFRI designa alcuni rappresentanti all’interno dell’Amministrazione federale. I loro compiti sono disciplinati in un mansionario.

4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 13 cpv. 1 e 6

1 Su mandato del DEFR, il FNS procede alla messa a concorso delle nuove serie di PRN.

6 Presenta una proposta motivata al DEFR relativa all’istituzione di nuovi PRN.

Art. 15 cpv. 1

1 Il FNS, le istituzioni ospitanti e la direzione del PRN concludono un contratto per ciascun periodo di finanziamento.

Art. 16 cpv. 1 e 3

1 Oltre a finanziare e seguire i PRN, il FNS controlla il rispetto delle condizioni contrattuali.

3 Se il FNS approva una domanda di proroga è concluso un nuovo contratto per il nuovo periodo di finanziamento secondo l’articolo 15.

Art. 17 cpv. 1

1 Il FNS garantisce il monitoraggio dei PRN in corso. Per il monitoraggio di ciascun PRN designa un comitato internazionale di accompagnamento.

Titolo dopo l’art. 19

Sezione 4: Riserve del FNS

(art. 10 cpv. 6 LPRI)

Art. 19a Superamento dell’aliquota massima delle riserve

1 In un determinato anno civile (anno contabile n) il FNS può superare eccezionalmente l’aliquota massima del 15 per cento del sussidio federale approvato dal Parlamento per il FNS se:

  • a. il totale delle riserve non supera il 20 per cento della somma degli impegni del FNS non iscritti a bilancio per i due anni successivi (anni n+1 e n+2); e

  • b. l’aliquota massima del 15 per cento del sussidio federale annuo previsto a favore del FNS è rispettata per l’anno successivo (n+3).

2 Il FNS sottopone alla SEFRI un’apposita pianificazione delle riserve aggiornata con cadenza annuale.

3 La SEFRI ne prende visione e approva un’eventuale deroga ai sensi del capoverso 1 previa consultazione dell’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 21 cpv. 4

4 Eventuali prestazioni in natura devono essere chiaramente identificate e iscritte a bilancio come entrate dell’infrastruttura o dell’istituzione di ricerca.

Art. 22 cpv. 4

4 Eventuali prestazioni in natura devono essere chiaramente identificate e iscritte a bilancio come entrate del centro di competenza per la tecnologia.

Art. 29

Abrogato

Art. 30

Abrogato

Art. 33 Scopo dei sussidi overhead

I sussidi per i costi indiretti di ricerca (overhead) rappresentano un contributo ai costi delle istituzioni derivanti dai progetti di ricerca sostenuti da FNS, Innosuisse e Amministrazione federale nell’ambito della promozione della ricerca e dell’innovazione.

Art. 39 cpv. 1

1 L’Amministrazione federale giustifica separatamente nelle sue decisioni i sussidi overhead per provvedimenti secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere c e d LPRI.

Art. 42 cpv. 2

2 Nell’ambito delle sue competenze di cui al capoverso 1, il DEFR è autorizzato a concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.

Art. 46 cpv. 1

1 I sussidi possono essere concessi alle istituzioni e alle organizzazioni se:

  • a. il progetto è di interesse nazionale;

  • b. la partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari della Confederazione;

  • c. il progetto è portato avanti da un’istituzione o un’organizzazione che garantisce l’impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto.

Art. 49 Decisione

1 La SEFRI decide per i sussidi fino a 3 milioni di franchi.

2 Il DEFR decide per i sussidi superiori a 3 milioni di franchi. La SEFRI presenta la proposta.

3 Per i sussidi superiori a 5 milioni di franchi è prima necessario ottenere il consenso del Dipartimento federale delle finanze. In tal caso, qualora non si giunga a un accordo, la decisione spetta al Consiglio federale su richiesta del DEFR.

4 I sussidi possono essere concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.

Art. 50 Informazione e consulenza

1 La SEFRI può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività sostenute dalla Confederazione riguardanti programmi e progetti internazionali e fornire loro consulenza per l’elaborazione e la presentazione delle domande.

2 Può concedere sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI.

3 Per i sussidi di cui al capoverso 2 stabilisce all’interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, la locazione di spazi e il materiale legati alle attività di informazione e di consulenza, nonché di altri flussi di capitali da parte di enti pubblici o di terzi.

4 I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.

Art. 51 cpv. 1

1 Possono essere versati sussidi a centri di ricerca universitari per la cooperazione e lo scambio con i Paesi e le regioni designati nell’ambito della politica internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione.

Art. 52 Procedura per bandi di concorso comuni

1 La SEFRI istituisce un comitato direttivo nazionale per i Paesi e le regioni designati nell’ambito della politica internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione. Il comitato stabilisce l’orientamento del programma di cooperazione dal punto di vista nazionale.

2 Per ogni Paese o regione la SEFRI può designare come leading house un centro di ricerca universitario svizzero incaricato del coordinamento e dell’attuazione del programma di cooperazione. A tal fine consulta swissuniversities. Se per un Paese o una regione non è stata designata una leading house, la SEFRI adotta le misure e le decisioni del caso.

3 Il FNS è responsabile su incarico della SEFRI della messa a concorso dei progetti di ricerca comuni nell’ambito della cooperazione scientifica bilaterale e della valutazione dei progetti. La procedura si basa sui regolamenti del FNS e sulla messa a concorso da parte del FNS.

4 Le convenzioni bilaterali con il Paese partner disciplinano la formazione dei gruppi di lavoro comuni e i loro compiti. In particolare, i gruppi di lavoro decidono dell’approvazione o del rifiuto delle domande di progetto presentate nell’ambito dei programmi.

5 Il DEFR stabilisce in un’ordinanza i rappresentanti all’interno del comitato direttivo nazionale e le modalità di lavoro del comitato.

Art. 53 cpv. 1

1 Il DEFR stabilisce nell’ambito dei crediti stanziati il sussidio massimo assegnato a ciascun programma di cooperazione per la sua realizzazione nel rispettivo periodo di sussidio.

Art. 55 Infrastrutture di ricerca

1 La SEFRI elabora per il DEFR, periodicamente o all’occorrenza, un rapporto sullo stato e sullo sviluppo delle infrastrutture di ricerca, in particolare delle strutture di ricerca internazionali di big science e di ulteriori infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale con la partecipazione della Svizzera. A tale proposito considera:

  • a. gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali;

  • b. gli sviluppi in particolare nello spazio della ricerca e dell’innovazione europeo riguardo all’istituzione e alla gestione di infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale;

  • c. le priorità di sviluppo dei settori scientifici e delle discipline in Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione;

  • d. le relative priorità di sviluppo nel settore dei PF e nelle altre scuole universitarie.

2 Consulta a tale proposito gli organi di ricerca e i servizi federali interessati nonché, all’occorrenza, il CSS e garantisce le necessarie perizie scientifiche.

3 Garantisce inoltre che in presenza di legami diretti con i settori particolarmente onerosi secondo la legge federale del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) vi sia un’armonizzazione materiale fra la pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione secondo la LPRI e il coordinamento della politica universitaria secondo la LPSU.

4 Il DEFR prende visione del rapporto.

5 Eventuali proposte di finanziamento delle infrastrutture di ricerca sono presentate nell’ambito dei periodici messaggi ERI.

Art. 59 cpv. 3

3 Il piano annuale di promozione è approvato dalla SEFRI.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

26 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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