Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2020 o precedentemente sono aumentate dell’1,9 per cento.
Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2021 sono aumentate del 2 per cento.
AS 2022 705
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM),
ordina:
Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2020 o precedentemente sono aumentate dell’1,9 per cento.
Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2021 sono aumentate del 2 per cento.
L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 1993 sull’assicurazione militare.
Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate secondo l’articolo 1, l’aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2494 punti dell’indice del salario nominale (giugno 1939 = 100).
Per le rendite di durata indeterminata di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAM, il rincaro compensato ammonta a 102,6 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).
Per l’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità, il rincaro compensato ammonta a 102,6 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).
L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 21 378 franchi per le rendite per menomazione dell’integrità fissate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2022 e che non sono state riscattate.
L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 35 033 franchi per le rendite che continuano a essere versate secondo il diritto anteriore giusta le disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 20052 della LAM.
L’ordinanza AM del 25 novembre 20203 concernente l’adeguamento è abrogata.
L’ordinanza del 10 novembre 19934 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 1
L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammonta a 159 502 franchi.
Art. 26 cpv. 1
L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 21 378 franchi. La rendita annua risulta dall’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell’integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
16 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |