AS 2022 783
Ordinanza sull’energia (OEn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:
Art. 1 lett. e
La presente ordinanza disciplina:
e. le garanzie per la geotermia;
Art. 9a, rubrica
Costruzioni e impianti finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione di impianti eolici
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 9b Costruzioni e impianti finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione di grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne
1 Costruzioni e impianti, finalizzati ad accertare l’adeguatezza dell’ubicazione dei grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEne (impianti di prova) possono essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia per una durata non superiore a 24 mesi.
2 Il committente notifica all’autorità competente gli impianti di prova di cui al capoverso 1 prima di iniziare i lavori, consegnando la seguente documentazione:
a. la configurazione prevista per le prove;
b. le questioni da chiarire in relazione all’impianto di prova;
c. una documentazione fotografica dei luoghi prima dell’edificazione dell’impianto di prova.
3 Terminate le prove, il committente smantella completamente l’impianto e ripristina immediatamente la situazione originaria, fornendone la relativa prova all’autorità.
Art. 13 cpv. 1
1 La potenza di un impianto fotovoltaico si misura in base alla potenza di punta normalizzata in corrente continua sul lato anteriore del generatore solare.
Art. 14 Luogo di produzione
1 Il luogo di produzione è il fondo su cui è ubicato l’impianto di produzione.
2 Il luogo di produzione può comprendere altri fondi, se anche su questi si può consumare l’elettricità autoprodotta senza utilizzare la rete di distribuzione.
Art. 16 cpv. 1–3
1 Il proprietario fondiario addebita ai singoli locatari e affittuari conformemente ai seguenti principi:
a. per l’elettricità acquistata esternamente, i costi in funzione del consumo, comprendenti, oltre a tutte le tasse, i costi dell’energia, dell’utilizzazione della rete e della misurazione nel punto di misurazione del raggruppamento;
b. per l’elettricità prodotta internamente e per i costi della misurazione interna, della fornitura dei dati, dell’amministrazione e della contabilizzazione del raggruppamento (costi interni) può essere addebitato a titolo forfettario al massimo l’80 per cento dell’importo che, in caso di mancata partecipazione al raggruppamento, sarebbe dovuto nel quadro del prodotto elettrico standard esterno per la quantità di energia elettrica corrispondente.
1bis Abrogato
2 Per quanto riguarda i costi interni, il proprietario fondiario può addebitare, anziché l’importo forfettario di cui al capoverso 1 lettera b, anche i costi effettivamente sostenuti, dedotti i ricavi conseguiti attraverso l’elettricità immessa in rete.
2bis Abrogato
3 Qualora i costi interni vengano contabilizzati secondo il capoverso 2, il proprietario fondiario può fatturare al massimo l’importo che sarebbe dovuto nel quadro del prodotto elettrico standard esterno per la quantità di energia elettrica corrispondente. Qualora i costi interni risultino inferiori ai costi di tale prodotto standard esterno, oltre ai costi interni può essere fatturata al massimo la metà del risparmio ottenuto.
Titolo dopo l’art. 18
Capitolo 5:
Bandi di gara per misure di efficienza, garanzie per la geotermia e indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici
Sezione 1: Bandi di gara per le misure di efficienza
Titolo dopo l’art. 22
Sezione 2: Garanzie per la geotermia
Art. 23 Requisiti per il diritto e domanda
1 Possono essere prestate garanzie per la geotermia se un progetto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2.
2 La domanda di garanzia per la geotermia viene presentata all’UFE. Essa deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3.1 e contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e il finanziamento del progetto è garantito.
Art. 24 cpv. 3 e 4
3 La procedura si basa sull’allegato 2 numero 3.
4 Se sono soddisfatti i requisiti per la prestazione di una garanzia per la geotermia, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso si stabiliscono in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 27.
Art. 27 Restituzione
1 Per la restituzione delle garanzie per la geotermia si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu).
2 Qualora il progetto sia utilizzato per altri scopi e permetta di conseguire un utile, l’UFE può disporre la restituzione parziale o totale delle garanzie per la geotermia prestate.
3 Prima di un utilizzo per altri scopi o di un’alienazione l’UFE deve essere informato in merito a:
a. il tipo di utilizzazione previsto;
b. i rapporti di proprietà e i responsabili;
c. eventuali utili e il relativo ammontare.
II
L’allegato 1 è abrogato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |