AS 2023 408
Regolamento del Tribunale federale
concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale,
il Tribunale amministrativo federale e
il Tribunale federale dei brevetti
(Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF)
(Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF)
Preambolo
Il Tribunale federale svizzero
adotta il seguente regolamento:
I
Il regolamento dell’11 settembre 20061 sulla vigilanza del Tribunale federale è modificato come segue:
Art. 1 cpv. 1
1 La vigilanza amministrativa compete alla Commissione amministrativa del Tribunale federale. Quest’ultima è assistita dal Segretariato generale e dall’Incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale.
Art. 2 cpv. 1
1 Sottostanno alla vigilanza tutti gli aspetti della gestione, in particolare la direzione del tribunale, l’organizzazione, il disbrigo degli incarti, le questioni riguardanti il personale e le finanze, nonché la protezione dei dati.
Art. 3 lett. cbis
La Commissione amministrativa esercita la vigilanza segnatamente per mezzo degli strumenti seguenti:
cbis. vigilanza sulla protezione dei dati;
Art. 6a Vigilanza sulla protezione dei dati
1 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti presentano il proprio rapporto sulla protezione dei dati al Tribunale federale.
2 Il rapporto informa in merito al registro delle attività di trattamento ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati, a eventuali violazioni della sicurezza dei dati e ad altri temi pertinenti alla vigilanza sulla protezione dei dati.
Art. 10 cpv. 2 lett. f
2 Le direttive concernono in particolare i seguenti campi:
f. la protezione dei dati.
II
Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2023.
12 giugno 2023 | In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Yves Donzallaz |